CARO MATERIALI: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, n. 5916 del 16 settembre 2022
Il problema delle compensazioni sul caro materiali ha spinto l’Ance ed altri attori, a rivolgersi al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento o l’accertamento delle rilevazioni effettuate dal MIMS e riferite al secondo semestre del 2021. Per l’Associazione dei costruttori i dati elaborati dal Ministero sarebbero “lacunosi, irragionevoli e contradditori”.
Nell’esaminare il ricorso dell’ANCE, il TAR si è rifatto alle due precedenti sentenze che bocciavano il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) aveva stabilito gli aumenti su cui basare le compensazioni per il primo semestre del 2021
Anche in questo ricorso che riguardava la rilevazione effettuata per il secondo semestre 2021 veniva contestata la lacunosità e la disomogeneità del metodo di rilevazione, basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e ISTAT.
In specifico venivano contestati i dati relativi a 13 materiali:
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
- Lamiere in acciaio Corten;
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
- Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
- Gabbioni filo ferro zincato;
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
- Tubazione in PVC rigido;
- Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
- Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
- Legname abete sottomisura;
- Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).
I Giudici hanno accolto la tesi secondo cui “non risulta esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l’incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di -evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)-.”
Il Collegio giudicante ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ed ha ordinato al MIMS di rivedere la rilevazione, attenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l’adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.
Anche in questo caso, così come era accaduto per le sentenze relative al primo semestre 2021, la sentenza comporta, di fatto, la sospensione dell’erogazione delle compensazioni, almeno di quelle relative ai materiali di cui sopra.
ORDINANZA
Sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rettificato dal decreto del 9 agosto ripartisce le risorse in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.
Per accedere ai rispettivi decreti cliccare sui seguenti link:
Il provvedimento stabilisce che, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell’allegato 1 (rettificato). Inoltre, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 1-septies del Dl. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.
Le risorse di cui sopra sono assegnate ai soggetti indicati nell’allegato 1.
Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell’art. 75 del citato dpr, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.
GAZZETTA
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