Legislazione nazionale

Atti di accertamento, le istruzioni sulla definizione agevolata delle sanzioni

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ATTI DI ACCERTAMENTO: LE ISTRUZIONI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Con il provvedimento numero 27633 del 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai benefici fiscali previsti nella Legge di Bilancio 2023 in caso di definizione agevolata degli gli avvisi di accertamento. Oltre alla riduzione dell’importo delle ammende anche la possibilità di rateizzare le somme dovute

Sull’adesione agevolata e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1, infatti, la Manovra prevede la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni anche per gli avvisi di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è prevista l’applicazione di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’ammenda prevista dalla legge.

Nel provvedimento del  30 gennaio 2023, sono state fornite le indicazioni relative l’ambito e ai termini di applicazione delle nuove disposizioni.

Per quali atti di accertamento è prevista la definizione agevolata?

Il primo chiarimento riguarda la tipologia di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Nel provvedimento emanato il 30 gennaio 2023 viene specificato che la procedura della definizione agevolata delle sanzioni – prevista dalla Legge di Bilancio 2023 – si applica agli accertamenti con adesione previsti dagli articoli 2 e 3 del Dlgs numero 218/1997 relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023;

  • avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023;

  • gli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Tra gli atti inclusi nella riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

I benefici previsti dalla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I contribuenti che hanno ricevuto uno degli avvisi di accertamento indicati nel paragrafo precedente possono scegliere di aderire alla definizione agevolata e ottenere due benefici:

  • una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’importo minimo previsto dalla legge o della misura irrogata;

  • la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le rate dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata. L’Agenzia chiarisce, infine, che sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi a tasso legale.

Il perfezionamento della regolarizzazione degli avvisi si concretizza con il pagamento dell’intero importo, o della prima rata, “entro il termine per la proposizione del ricorso”.

Quali sono gli avvisi di accertamento esclusi dai benefici fiscali?

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si legge che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento non può essere applicata agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria così come previsto dall’articolo 5-quater del Dl numero 167/1990.

Il ricorso alla definizione agevolata, infine, esclude la possibilità di ricorrere alla compensazione (articolo 17 Dl numero 214/1997) a meno che non si rinunci alla regolarizzazione agevolata.

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Superbonus edilizia al 110: il dossier della Camera aggiornato al Decreto Aiuti-quater convertito in legge

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Il quadro normativo, gli interventi agevolabili, i soggetti beneficiari, le condizioni per il riconoscimento del superbonus e il quadro sanzionatorio per i professionisti, i limiti di spesa ammessi alla detrazione e la decadenza dal beneficio, cessione del credito e responsabilità dei cessionari

Il Servizio Studi del Dipartimento Finanze della Camera ha realizzato il dossier “Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022”, del 13 gennaio 2023.

Il documento è aggiornato, oltre che alla Legge di Bilancio 2023, anche al Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176), convertito nella Legge 13 gennaio 2023, n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio e in vigore dal 18 gennaio 2023.

Il dossier è articolato nelle seguenti parti:

  • Il quadro normativo
  • Gli interventi agevolabili
  • I soggetti beneficiari
  • Le condizioni per il riconoscimento del superbonus ed il quadro sanzionatorio per i professionisti
  • I limiti di spesa ammessi alla detrazione e la decadenza dal beneficio fiscale
  • Cessione del credito e responsabilità dei cessionari.

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BONUS ACQUA POTABILE 2023: COS’E’ E COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

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Conosciuto anche con il nome Bonus depuratore, è un’agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti. La misura copre le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Attenzione alla scadenza in arrivo alla fine di febbraio 2023

Anche se il Bonus acqua potabile è stato confermato per l’anno corrente, bisogna prestare molta attenzione alle scadenze previste. La prima è molto vicina: per alcuni interessati, sarà necessario presentare la domanda entro la fine del mese di febbraio 2023

Il Bonus acqua potabile, conosciuto anche con il nome Bonus depuratore, è un’agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti, incentivando così famiglie e imprese a ridurre il consumo di contenitori di plastica. La misura copre le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il contributo è gestito dall’Agenzia delle Entrate e sarà monitorato da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, inizialmente prevista solo per il biennio 2021-2022, anche per il 2023.

Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi per l’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del contributo.

Il bonus anche quest’anno concederà un importo che può avere un massimo pari a 500 euro per i privati, che viene però innalzato a 2.500 euro nel caso in cui, a richiederlo, sia un’azienda.

Fino a quando il bonus sarà attivo, gli interessati sono tenuti a presentare la documentazione richiesta e le spese all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va inviata durante una specifica finestra temporale.

Tutte le richieste per il bonus acqua potabile andranno inoltrate telematicamente dal primo al 28 febbraio 2023. Si tratta, nello specifico, delle richieste (e relativa documentazione) da presentare per le spese sostenute dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione va infatti richiesta l’anno successivo a quello in cui le spese ammesse sono state effettuate.

 

 

Tabelle ACI 2023 per il calcolo del fringe benefit per i rimborsi utilizzo mezzi propri

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 28 dicembre 2022) il comunicato dell’Agenzia delle Entrate riguardante le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dlgs n. 314/1997).

Come ogni anno, infatti, l’ACI ha predisposto entro il 30 novembre le tabelle che, comunicate all’Agenzia delle Entrate, vengono poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Tabelle ACI

Le tabelle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti in fringe benefit; nonché per calcolare i rimborsi chilometrici da parte dei dipendenti che utilizzano i propri mezzi di trasporto (come ad es. CTU, Consulenti tecnici di ufficio).

I dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda, devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

I costi chilometrici sono necessari, quindi, per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Ricordiamo, infine, che le tabelle sono valide per l’anno successivo.

TabelleACI2023

Bonus prima casa under 36, proroga per tutto il 2023: requisiti e regole

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Tra i vari contributi per la casa previsti nella legge di Bilancio è stato prolungato anche quello rivolto a giovani per l’acquisto della loro prima abitazione: confermato dunque, anche per il 2023, il bonus prima casa per gli acquirenti con meno di 36 anni. La misura va quindi a favorire una categoria della popolazione che spesso deve fare i conti con le ristrettezze economiche dovute al basso livello medio dei salari italiani.

Il bonus prevede un finanziamento con la garanzia della Consap, concessionaria assicurativa controllata dallo Stato, sui mutui a tasso fisso che copre fino all’80% della quota capitale, per finanziamenti fino ai 250mila euro.

Chi rientra tra gli aventi diritto sarà esente dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Tutti i requisiti e le regole sono spiegate nell’opuscolo allegato.

Bonus prima casa

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: NOVITA’ PER I CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (CTU)

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Il D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022, n. 243, dispone la riforma del processo civile e introduce, tra l’altro, delle novità relative ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU).

Le disposizioni del D. Leg.vo 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30/06/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 149/2022).

In particolare, l’art. 4, del D. Leg.vo 149/2022, modifica le Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18/12/1941, n. 1368, nella parte relativa ai consulenti tecnici del giudice.

Viene inserito l’art. 24-bis, con il quale viene istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia.

Tale elenco è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabilite le ulteriori categorie dell’albo (oltre a quelle previste dall’art. 13, comma 3, del R.D. 18/12/1941, n. 1368) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento del suddetto elenco nazionale.

Inoltre, si prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto, mentre il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Viene infine sostituito l’art. 23 del R.D. 18/12/1941, n. 1368, relativo alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, prevedendo altresì che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

DLegvo10102022n149

 

NUOVE MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO Decreto 382/2022

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Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito nuove misure di risparmio energetico per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare:

nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici (un’ora in meno di accensione al giorno e stagione ridotta di 15 giorni);

riduzione di un grado delle temperature.

L’Enea ha così predisposto il poster con le dieci regole del risparmio.

Nel Decreto n.382/2022, sono definiti i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”. 

In sintesi, il Provvedimento prevede la riduzione di:

  • un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
  • periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).

Al comma  2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento.

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ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE: L’UFFICIO HA L’OBBLIGO DI RILASCIARE UNA ATTESTAZIONE FORMALE DI INESISTENZA. LA SENTENZA

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Il TAR Lazio si è pronunciato sul diritto di accesso del privato alle pratiche edilizie – anche risalenti nel tempo – che attestano lo stato legittimo dell’immobile ai sensi delle norme introdotte dal D.L. 76/2020. In caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, il Responsabile dell’Ufficio competente ha l’obbligo di rilasciare una attestazione formale di inesistenza.

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CONDONO EDILIZIO: NON SI PUO’ DEMOLIRE A POSTERIORI UN ABUSO PER OTTENERE LA SANATORIA

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Cassazione: cercare di demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso. La normativa edilizia prevede una sola possibilità di ottenere la sanatoria di eventuali difformità edilizie: l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che passa dal concetto di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetti abusi formali). In tema di abusi e gestione delle difformità, occorre fare molta attenzione perché in Italia dal 1985 si sono susseguite tre leggi speciali che hanno disposto la sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità dalle stesse (il condono edilizio degli abusi sostanziali).

Le tre leggi sul condono hanno anche stabilito precise finestre temporali, requisiti e adempimenti. Con la sentenza n. 32267 del 2 settembre 2022 (allegata alla presente) la Corte di Cassazione penale ha nuovamente sviscerato alcuni aspetti, che rendono restrittive le attività di sanatoria per sanare gli illeciti. La Suprema Corte  ha rigettato un ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione e dell’unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l’istanza era stata avanzata (l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Pertanto demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Nella stessa Sentenza è stato inoltre sottolineato che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano eseguito sui manufatti oggetto dell’ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l’ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand’anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d’uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull’esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

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BONUS EDILIZI: COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI E RITARDI NELLA COMUNICAZIONE

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E’ stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

Con la circolare n. 33/E ottobre 2022, vengono i forniti ulteriori chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già oggetto della circolare n. 23/E Giugno 2022, dove erano state date le indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus 110% dal decreto Aiuti. Con la nuova Circolare l’Agenzia delle Entrate aggiunge informazioni sulle istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il documento riporta la disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del creditoqualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

COME RIMEDIARE IN CASO DI RITARDI NELLA COMUNICAZIONE. Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE. La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

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VENDITA IMMOBILI DA COSTRUIRE: IL NUOVO MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE

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Dal 23 settembre 2022, ossia dopo 30 dalla sia pubblicazione nella G.U. (pubblicato sulla GU n. 197 del 24 agosto 2022), è in vigore la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall’acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell’immobile consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.

La norma sulla stipula della polizza, prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.

E’ giunto così a conclusione l’iter del decreto interministeriale (ministero dello sviluppo economico e ministero dell’economia) che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazze Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.

Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A – Schema Tipo» e precisa che, ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa, il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la sola scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica».

Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. In ottica di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».

All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.

Le fideiussioni che saranno quindi,  richieste a banche e assicurazioni dalle imprese di costruzioni al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 122/2005 (che contiene la disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire) dovranno essere stipulate secondo le condizioni definite dal DM 6 giugno 2022 n. 125.

Le polizze già sottoscritte (se stipulate a decorrere dal 16 marzo 2019 ) manterranno la loro efficacia. Solo in caso di rinnovo dovranno essere adeguate.

Il modello di fideiussione, di cui al citato DM 6 giugno 2022 n. 125, rappresenta una delle novità che erano state introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, tra cui l’obbligo della trascrizione del contratto preliminare e l’estensione della copertura fideiussoria anche all’ipotesi di mancata consegna della postuma decennale.

Circolare_n°372_C_2022

TAIC_modello_standard_Fideiussione

Decreto_6_giugno_2022_n_125

Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione: pubblicato in G.U. il Decreto

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CARO MATERIALI: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, n. 5916 del 16 settembre 2022

Il problema delle compensazioni sul caro materiali ha spinto l’Ance ed altri attori, a rivolgersi al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento o l’accertamento delle rilevazioni effettuate dal MIMS e riferite al secondo semestre del 2021. Per l’Associazione dei costruttori i dati elaborati dal Ministero sarebbero “lacunosi, irragionevoli e contradditori”.

Nell’esaminare il ricorso dell’ANCE, il TAR si è rifatto alle due precedenti sentenze che bocciavano il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) aveva stabilito gli aumenti su cui basare le compensazioni per il primo semestre del 2021

Anche in questo ricorso che riguardava la rilevazione effettuata per il secondo semestre 2021 veniva contestata la lacunosità e la disomogeneità del metodo di rilevazione, basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e ISTAT.

In specifico venivano contestati i dati relativi a 13 materiali:

  • Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  • Lamiere in acciaio Corten;
  • Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
  • Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  • Gabbioni filo ferro zincato;
  • Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
  • Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  • Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  • Tubazione in PVC rigido;
  • Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
  • Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
  • Legname abete sottomisura;
  • Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

I Giudici hanno accolto la tesi secondo cui “non risulta esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l’incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di -evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)-.

Il Collegio giudicante ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ed ha ordinato al MIMS di rivedere la rilevazioneattenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l’adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.

Anche in questo caso, così come era accaduto per le sentenze relative al primo semestre 2021, la sentenza comporta, di fatto, la sospensione dell’erogazione delle compensazioni, almeno di quelle relative ai materiali di cui sopra.

ORDINANZA

 

Sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rettificato dal decreto del 9 agosto ripartisce le risorse in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.

Per accedere  ai rispettivi decreti  cliccare sui seguenti link:

Il provvedimento stabilisce che, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell’allegato 1 (rettificato). Inoltre, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 1-septies del Dl. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

Le risorse di cui sopra sono assegnate ai soggetti indicati nell’allegato 1.

Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell’art. 75 del citato dpr, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

GAZZETTA

ALLEGATO_1_Pdf

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MISE

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Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello sviluppo economico, ha messo online un servizio per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive. Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale.   Sul sito sono inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande. Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. È prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

Accedendo al portale è possibile verificare gli incentivi disponibili per ogni settore, quelli già superati e quelli in arrivo. Per accedere al portale del ministero dello sviluppo economico CLICCA QUI

 

 

CHIUSURA VERANDE INTEGRAZIONE TESTO UNICO EDILIZIA – DECRETO AIUTI BIS

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Per costruire verande o chiudere balconi non necessita più di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera.

Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis.

L’art. 33 quater, introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), in vigore dal  22/09/2022, va a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.

L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:

  • non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
  • favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile

SCARICA  L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CLICCANDO QUI

Detrazione 75% barriere architettoniche: Rientrano nelle agevolazioni fiscali gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto n. 236/1989

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Per usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non conta che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale. Questo è stato specificato  dall’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 465 del 21 settembre 2022 (allegata).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.

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PARERI ANAC: aggiornamento prezzi materiali di costruzione, si può fare anche nei contratti in corso d’opera

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L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr.  Lo ha chiarito Anac in due note  inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto dell’Anac. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

Parere funzione consultiva n. 34 del 6 settembre 2022 (1)

Parere funzione consultiva n. 37 del 6 settembre 2022

ACUSTICA: NUOVI PARERI DEL MITE SU RUMORE POMPE DI CALORE E DECRETO CAM

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Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.

Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.

Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.

Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.

2022-MITE-Quesito-CAM-vs-DPCM-5-12-1997

2022-MITE-Quesito-impianti-esterni-vs-DPCM-5-12-1997

Detrazioni Recupero Patrimonio Edilizio – Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, avente ad oggetto “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 Parte seconda”, che rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022.

Queste raccolte sono  il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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Bonus edilizi e reato di false attestazioni del tecnico asseveratore: il vademecum della RPT

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La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.

La disposizione in esame prevede che:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).

LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.

“Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:

  1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” (Decreto MISE 6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  2. Rediga l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
  3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  4. Si astenga dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  5. Nell’esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
  6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell’amministrazione finanziaria;
  7. Di non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  8. Di astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;
  9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale.”

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