Legislazione nazionale

Decadenza agevolazione se non si rispettano i requisiti di valorizzazione

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Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.

Interpello n. 234/2022

La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.

Quesito

Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.

Regime agevolativo: le condizioni

Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.

Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche;
  • ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia” individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380 del 2001;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Parere delle Entrate

La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:

  • applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria
  • sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

RispostaAE_324-2022

Eliminazione barriere architettoniche

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Arrivano i chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);

la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);

la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

VERIFICARE LA PRESENZA DI AMIANTO PRIMA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA LOCAZIONE E VENDITA

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Presentare “una proposta di modifica dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell’iniziativa della «ondata di ristrutturazioni», che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l’obbligo della registrazione e della rimozione dell’amianto e di altre sostanze pericolose prima dell’avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

È questa una delle raccomandazioni del Parlamento Ue alla Commissione europea contenute nella Risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla protezione dei lavoratori dall’amianto, pubblicata sulla G.U.U.E. C 184/45 del 5 maggio 2022. L’Europarlamento ricorda che “il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell’amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente”.

Il Parlamento europeo invita la Commissione “a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d’impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un’entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all’istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore”.

La Risoluzione dell’Europarlamento invita inoltre gli Stati membri “ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell’avvio di lavori di ristrutturazione energetica”; sottolinea che “i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari”; invita gli Stati membri “a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all’amianto”.

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BASTA LA CILA PER L’ELIMINAZIONE E SPOSTAMENTI DI TRAMEZZATURE E MODIFICHE PROSPETTICHE. SI PAGA UNA MULTA

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Il TAR Lazio, Roma, nella sent. 19 aprile 2022, n. 4635, ha affermato che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la SCIA alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica [TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 28 gennaio 2021, n. 1208]. Le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a SCIA, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano i limiti imposti dal vincolo paesaggistico, ove presente, trattandosi di opere meramente interne, che non comportano in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico.

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DISTANZE LEGALI E LE STRUTTURE ACCESSORIE

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CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, ritiene che le strutture accessorie di un fabbricato non meramente decorative e dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile vanno computate ai fini delle distanze legali.

Con la sentenza del 20/04/2022, n. 12614 (allegata per i Collegi associati), ha premesso che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Pertanto non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero se abbia, come nel caso di specie, un aggetto massimo di m. 1,20.

La Corte ha specificato che le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall’art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La straordinaria non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell’edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Nel caso di specie la soletta realizzata nella proprietà del ricorrente si estendeva lungo tutto il perimetro del fabbricato ed era sovrastata per intero dalla copertura del tetto, con il quale formava una struttura “a triangolo” che concretizzava un ampliamento del manufatto di cui correttamente la Corte d’Appello aveva tenuto conto nella misurazione delle distanze.

 CASSAZIONE

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI

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Il TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323 ha ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche. Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426). Ciò posto, dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica a corredo emergeva che i lavori non erano ancora stati iniziati in quanto non vi era alcuna traccia di effettiva attività edilizia in corso. A tal fine il TAR ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito in atti dell’ordine di materiale per la realizzazione di prefabbricati industriali effettuato, peraltro, in data antecedente al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre i giudici hanno chiarito che la proroga del termine permesso di costruire può essere accordata, con provvedimento motivato: – per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo; – in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; – per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori; – quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

In ogni caso tuttavia la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronuncia di decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15, D.P.R. 380/2001.

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NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

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Le nuove Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie definiscono per gli operatori del mercato (valutatori, società di valutazione, banche, ecc.) una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili e al fine di favorire la stabilità degli intermediari creditizi, sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.

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Approvato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022

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Il Ministero di Giustizia, in data 4 aprile, ha giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022, che sostituisce la revisione 2013. Il documento offre adeguato supporto per la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese. L’attuale versione, coerente con le Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia nel mese di giugno 2021, ricomprende tutte le nuove fattispecie di reato introdotto.

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Sito delle Entrate ko: arriva la proroga degli adempimenti

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L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 marzo 2022, ha reso noto che, come evidenziato da Sogei S.p.A. – società incaricata, tra le altre cose, della gestione del sito web e dei servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria – a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 del giorno 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

A risentirne, pertanto, tutti gli adempimenti in scadenza proprio nella giornata del 30 marzo, che in calendario erano ben 11 tra versamenti, comunicazioni e dichiarazioni; a cui però si aggiungono quelle per così dire “quotidiane”, come ad esempio i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia, alla luce di tale situazione, ha comunicato che provvederà ad emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.

In base a tale norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Pertanto, ora, si resta in attesa dell’anticipato provvedimento con il quale si potranno conoscere le date effettivamente coinvolte e sapere, di conseguenza, quante scadenze entreranno nella proroga; possibile un differimento fino a 10 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi.

Provvedimento irregolare funzionamento uffici 31.03.2022

SUPERBONUS – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

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28/03/2022

Con una recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681 (allegata alla presente per i Collegi associati), il TAR Campania si è pronunciato su un tema relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).

Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (perché introvabile), proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.

In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia. Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto: – aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione; – l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile. I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.

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25/01/2022

In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la  sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.

Tar-Lazio-8968-2021

Chiarimenti Anac: collaudo dell’opera per compensazione aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

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Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, dovuti alla situazione pandemica ed all’aumento della richiesta grazie agli incentivi in edilizia, il Governo ha introdotto alcune misure, decreto Sostegni-bis, per porre rimedio al problema.

Prime tra tutte la compensazione, ossia un meccanismo volto a garantire alle imprese appaltatrici di opere pubbliche un sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.

A seguito di una richiesta di parere da parte di un Istituto di valenza nazionale in merito all’applicazione dell’art. 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, l’Anac ha fornito opportuni chiarimenti nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022.

Gli aiuti previsti dal decreto vanno riconosciuti anche a lavori terminati, a condizione che la stazione appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità a seguito di una richiesta di parere.

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Le novità della Legge di Bilancio

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Sgravi per famiglie e imprese, nuove aliquote Irpef, bonus fiscali, soppressione Irap ditte individuali, sconti su contributi previdenziali, stabilizzazione giudici onorari, scuola (L. n. 234/2021)

Sono queste le principali misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (testo in calce) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″ (Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

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ESTIMI CATASTALI – OPUSCOLO CON SENTENZE

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Gli estimi catastali sono tariffe, che variano da Comune a Comune, che tengono conto della qualità, della Categoria e della classe di una determinata unità immobiliare e che costituiscono la base su cui vengono calcolate le rendite catastali.  Il riclassamento è sempre motivo di contenzioso e la conoscenza delle varie Sentenze di merito sono un buon supporto per i professionisti, che si trovano spesso a sostenere la committenza  per affrontare i ricorsi con le Commissioni Tributarie e i procedimenti giudiziari.

ESTIMI

CARICO URBANISTICO _ OPUSCOLO

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CORTE DI CASSAZIONE

Il concetto di “carico urbanistico”, è particolarmente complesso e rappresenta uno dei concetti chiave dell’urbanistica.

In particolare, è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Secondo la Corte di Cassazione, la nozione di “carico urbanistico” va valutata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104, 5/10/2011).

Inoltre, l’aggravio del carico urbanistico deve essere considerato in relazione agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi (Sez. III n. 6599, 17/2/2012).

Rafforza la mancata definizione di “carico urbanistico” nel nostro ordinamento nazionale, l’Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita con D.P.C.M. 20 ottobre 2016, con la quale nell’approvare il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del T.U.Ed. n. 380/2001, è stato definito il carico urbanistico come il “Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso”.

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DECRETO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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Il Decreto legge “Infrastrutture e trasporti” n. 121/2021 è stato approvato, in via definitiva, il  4 novembre 2021 – dal Senato che non ha fatto modifiche rispetto al testo ricevuto dalla Camera dei Deputati. Il testo è dunque definitivo e andrà in Gazzetta Ufficiale.  Si può leggere a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316640.pdf

L’articolato interviene in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, di funzionalità del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In sintesi, le principali misure contenute nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture” sono di seguito riportate

FONDO PER LE RETI CICLABILI URBANE (ART. 1, CO. 6-BIS) Sono stati ampliati gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di Comuni e unioni di Comuni.

DIGHE E RISORSE IDRICHE Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, si interviene sulla disposizione che trasferisce al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la vigilanza sulle dighe, precisando che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Si modifica poi l’art. 114, co. 4, del Codice dell’ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento precisando che la disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – si applica solo alle “grandi dighe”, mentre per le “piccole dighe” le modalità di attuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole Regioni interessate. Modificata anche la disciplina relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel caso di “grandi dighe” e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” intervenendo sulla sua formazione e attuazione, sul monitoraggio degli interventi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione degli interventi.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI, ELETTRICI E IBRIDI (ART. 8) Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni, il cosiddetto ecobonus, specificando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla sola data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo può pertanto essere successiva. Questa modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi. Si prevede, inoltre, che le risorse ancora disponibili per il cosiddetto extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi siano destinate invece alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli. Introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che entro il 31 dicembre 2021 installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. Tra le altre misure, vengono modificate alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 77, 78 e 79) relative al riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30 mila euro, al netto dell’Iva. Viene eliminata la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, specificando che esso è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 10, CO. 7) Si dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) e la carta nazionale dei servizi (Cns) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (il cosiddetto switchoff per l’accesso ai servizi online). Si prevede, inoltre, che sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Si stabilisce, infine, che sia individuata anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno usare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI (ART. 12) Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La finalità del Fondo è quella di animare e potenziare la progettualità locale, per fare in modo che le risorse a disposizione servano concretamente il recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne. Esteso l’ambito di operatività del Fondo anche alle regioni Umbria e Marche e alle Province e Città metropolitane. La dotazione del Fondo è stata conseguentemente incrementata di 38 milioni per un totale di più 161,5 milioni per il biennio 2021-2022. Stabilito, per consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, che l’adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale venga assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle Regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. Introdotte norme finalizzate all’accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel Pnrr o finanziati dal cosiddetto Fondo complementare e che risultano elencati nell’Allegato IV al “Decreto Semplificazioni”.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2) Limitatamente al 2021, viene prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il testo iniziale prevedeva il 15 ottobre) il termine concesso ai Comuni per beneficiare dei contributi – previsti dall’art. 1, co. 29, della Legge di Bilancio 2020 – per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, sempre limitatamente al 2021, viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2-BIS) Nella norma vi è una disposizione che differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 entro cui i Comuni presentano le richieste al Ministero dell’Interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per il 2022. Conseguentemente, viene differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede alla attribuzione dei contributi previsti.

PROROGA UTILIZZO RISORSE STRAORDINARIE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 13-BIS)  Stabilito di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a valere sull’apposito Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

CABINA DI REGIA EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 14) Si integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, co. 61, della Legge di bilancio per il 2020.

IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (ART. 15) Viene modificata la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, allo scopo di semplificarne le procedure. Sono tre le fasi del nuovo procedimento complessivo. La prima fase, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, comprendendo nelle stesse le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle Regioni e Province autonome che la trasmettono, insieme a quella di propria competenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d’intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). La terza fase, di carattere realizzativo, prevede che entro trenta giorni dall’adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali assegnatarie di quote di finanziamenti procedano alla pianificazione, all’individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, e al monitoraggio del processo. Per molti aspetti resta comunque confermato l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 (ART. 16, CO. 3)  Si interviene a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei Comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, stabilendo che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari, modificando quindi quanto previsto dall’art. 10 del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.

COMPENSAZIONI PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART.16, CO. 3-NOVIES)  Novità nelle norme contabili previste dall’art. 1-septies del “Decreto Semplificazioni”, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista loro contabilizzazione, per determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEI COMUNI IN CUI SI TROVANO SANTUARI RELIGIOSI: DOMANDE ENTRO L’8 NOVEMBRE

By Legislazione nazionale | No Comments

Con un Provvedimento dell’8 settembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020) dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, che hanno registrato un calo del fatturato a causa della pandemia. 

CONTRIBUTO_A_FONDO_PERDUTO

 

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