Legislazione nazionale

Dal 7 ottobre 2021 al via le nuove regole per il rinnovo periodico conformità antincendio condomini

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A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni.

L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La documentazione deve anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno).La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012.

Va inoltre ricordato, che  il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (D.M. 246 del 1987.

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Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici

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E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021  (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

Quesito

Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.

In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.

Ristrutturazione edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).

La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:

per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).

Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.

Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:

  • beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
  • beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).

Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.

E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

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AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI PROFESSIONISTA 2019

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Ammortamento auto, cellulari, beni inferiori a 516,46 euro. Una Guida utile per la deduzione del costo dei beni strumentali nel 2019. I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio. Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:

  • il costo sostenuto per l’acquisto (se l’importo è stato maggiore o inferiore di 516.46 euro)
  • la deducibilità fiscale consentita (se il bene cioè è totalmente deducibile o meno)
  • il regime del professionista (regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario).

Ammortamento dei beni strumentali per il professionista nel 2019

TRIBUTI LOCALI: PRESCRIZIONI IN 5 ANNI E NON IN 10

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I crediti relativi alle entrate provenienti da tributi locali sono soggetti a una prescrizione pari a cinque anni, tempistica dimezzata rispetto ai dieci anni che occorrono in caso di tributi erariali.

Lo ha ribadito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018, sottolineando come gli importi dovuti per i tributi locali riguardino prestazioni periodiche e pertanto devono rientrare nell’applicazione della norma civilistica che prevede una prescrizione quinquennale tenendo conto della notifica della cartella di pagamento, o della stessa ingiunzione.

In precedenza, la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) si era già espressa in modo non dissimile affermando che la riscossione di tributi come la tassa rifiuti è soggetta alla prescrizione di 5 anni in quanto prestazione periodica.

Il principio preso come riferimento è l’articolo 2948 del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito è limitato a 5 anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa normativa tutte le entrate locali versate periodicamente.

BONUS RISTRUTTURAZIONI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’EDILIZIA LIBERA

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Con la risposta all’interpello n. 2872019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai titoli abilitativi di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Il caso esaminato riguardava alcuni lavori di ristrutturazione edilizia effettuati da un contribuente per i quali il Comune, facendo riferimento alla guida fiscale “L’Agenzia informa” aggiornata al mese di febbraio 2018, in cui non sono fornite indicazioni in merito alla richiesta di titoli abilitativi, aveva affermato che non fosse necessaria effettuare alcuna comunicazione rientrando i lavori tra quelli di “edilizia libera”.

Di diverso avviso il commercialista, secondo il quale per poter fruire della detrazione fiscale sui lavori in oggetto (realizzazione e miglioramento dei servizi igienici) il contribuente avrebbe dovuto presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico). Nel rispondere all’interpellante, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 57/1998, da ultimo confermata dalla circolare n. 13/E/2019, che riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento e un elenco non esaustivo ma esemplificativo dei lavori ammissibili, e, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Nella circolare di quest’anno viene confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Viene poi ricordato che il decreto legislativo n. 222/2016 ha effettuato un riordino ed un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. Nella Tabella “A”, Sezione II – Edilizia, la norma riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Con riferimento ai lavori effettuati dall’interpellante di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici, le Entrate confermano che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. Per la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico le Entrate rimandano però ad apposite valutazioni di natura tecnica al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

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Detrazione degli Infissi

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La detrazione per il risparmio energetico (Ecobonus) spetta anche per la sostituzione degli infissi, a condizione che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica.

Il riferimento normativo, è l’articolo 14, comma 2, del Dl 63/2013, come modificato dalla manovra 2018, che ha abbassato al 50% la detrazione per gli infissi.

Questa detrazione (tetto di spesa di 60mila euro), si applica anche alle spese «relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi».

Sul sito dell’ENEA sono ulteriormente specificate le caratteristiche che i lavori devono soddisfare per comprate effettivamente un risparmio energetico.

Quando si sostituiscono gli infissi, però, si può applicare anche la detrazione, sempre al 50%, per le ristrutturazioni edilizie (tetto di spesa di 96mila euro), con riferimento normativo articolo 16 bis dl Dpr 917/1986.

La Guida dell’Agenzia elle Entrate specifica che, per quanto riguarda gli infissi esterni, è agevolata la:

“nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata).”

Detrazione pannelli solari in Dichiarazione

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Con la circolare n. 13/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di installazione dei pannelli solari nella dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’anno di imposta 2018 (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3).

Detrazione IRPEF

La detrazione IRPEF spettante ammonta al 65% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro ad immobile, ai sensi dell’Art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006.

Impianti agevolabili

Gli interventi agevolabili sono l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari.

Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling” per la generazione di acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.

Spese detraibili

Con riferimento agli impianti agevolabili, possono essere portate in detrazione le spese sostenute per:

  • la fornitura e posa in operadi tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarienecessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
  • sostenute per le opere edilizie funzionalialla realizzazione dell’intervento.

Certificazione

Come requisito viene richiesto che i pannelli abbiano una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Al contrario, non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19 febbraio 2007 (Risoluzione 11.09.2007 n. 244).

Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 3.3).

CIRCOLARE+N+13

 

Il cambio di destinazione d’uso del sottotetto richiede il Permesso di costruire

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CASSAZIONE

Il cambio destinazione d’uso del sottotetto, da vano tecnico ad uso residenziale, senza il permesso di costruire costituisce abuso edilizio. Con la recente ordinanza n. 9046/2019, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un caso riguardante il cambio destinazione d’uso di un sottotetto. In particolare, è stato ribadito che se un intervento edilizio comporta il cambio di destinazione d’uso, da vano tecnico ad uso residenziale, serve sempre il rilascio del permesso di costruire, pena la responsabilità penale, in quanto l’intervento comporta una trasformazione radicale.

Ordinanza Cassazione 11 gennaio 2019, n. 9046

Ecobonus: essere parenti non è sufficiente

By Legislazione nazionale, Senza categoria | No Comments

Nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato o per i lavori antisismici effettuati da contribuenti non incapienti, i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o “altri soggetti privati” ma questi ultimi devono per forza essere collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione e questo requisito non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese ed il cessionario.

Il chiarimento è contenuto nella risposta delle Entrate del 31 ottobre 2018 n.56
AGE-INTERPELLO-56-2018

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