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Patente a punti: la nuova Circolare dell’INL

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16/12/2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 9326 del 2024, in cui fornisce indicazioni riguardo l’applicazione della sanzione amministrativa alle imprese sprovviste di patente a crediti valida, operanti nei cantieri temporanei e mobili.

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17/10/2024

Circolare INAIL patente a punti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le Faq sono allegate alla presente.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Modello Autocertificazione patente a punti

TESTO PER NOTIZIA Patente a punti in edilizia

Decreto 18092024 n.132 regolamento attuativo

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25/09/2024

Prot 9793 – La patente in edilizia è operativa

La recente circolare del 23 Settembre 2024 n. 4/2024 dell’INL fornisce dettagli importanti sulla nuova patente a crediti, un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi. Questa patente, che si ottiene digitalmente, è un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella semplificazione burocratica. Il processo di richiesta è accessibile sia per i legali rappresentanti delle imprese che per i lavoratori autonomi, con la possibilità di delegare la presentazione della domanda. Inoltre, la circolare stabilisce una fase transitoria durante la quale è possibile inviare una PEC per l’autocertificazione dei requisiti necessari.

Si sottolinea che la trasmissione via PEC perde efficacia a partire dal 1° novembre data in cui le aziende e i lavoratori autonomi dovranno obbligatoriamente aver presentato richiesta mediante il portale che sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Viene data la possibilità alle aziende e ai lavoratori autonomi, in questa prima fase, di poter inviare già da ora una PEC con la quale trasmettere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Circolare 4

autocertificazione

Vademecum

 

23/09/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro 18 settembre 2024 , n. 132 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.

DECRETO PATENTE

ISTRUTTORIA

FORMAZIONE CONTINUA – CONVENZIONE TRA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MODENA E BETAFORMAZIONE

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BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA

Catalogo aggiornato

GUIDA 12 MESI 2024

Mod. 820-B_f.c. Geometri

Proposta Uni

In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata aggiornata.

Per usufruire della convenzione è possibile utilizzare i presenti allegati o il seguente link:

https://www.betaformazione.com/azienda/collaborazioni/#toggle-id-2-closed

Il Responsabile Andrea Li Vecchi è disponibile al numero 328.2626545 per qualsiasi chiarimento.

Bonus edilizi e la comunicazione a Enea con le Ordinanze discordanti della Cassazione

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Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia. Questo adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Recentemente, il D.L. 39/2024 ha ampliato ulteriormente le informazioni da trasmettere all’ENEA riguardanti le spese fiscali agevolabili; inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di rispettare i termini e le scadenze per non perdere i vantaggi fiscali nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva.

Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ha ribadito che la detrazione Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non va persa nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia inviata in ritardo. Anche con l’ordinanza 7657/2024 la Cassazione,  ha accolto il ricorso del contribuente ,  ribadendo il principio di diritto secondo il quale: nell’ambito dei benefici fiscali per le spese di miglioramento energetico degli edifici, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per la comunicazione all’ENEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 19/02/2007, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.

Dopo la sentenza favorevole al contribuente 7657/24, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha invece riconosciuto l’importanza dell’invio all’ENEA per la validità della detrazione. Secondo l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’invio può essere considerato “obbligatorio” grazie a “un ragionevole equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle entrate fiscali dello Stato”.

OPUSCOLO ESPLICATIVO

Salva casa: cosa cambia nel settore dell’edilizia riguardo ai cambi di destinazione d’uso

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l Decreto Salva Casa (Legge 105 del 24/07/2024), ha introdotto significative novità nel panorama normativo italiano, semplificando anche il processo di cambio di destinazione d’uso degli immobili. Con questo decreto, è ora possibile modificare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza la necessità di svolgere lavori edilizi, purché si mantenga all’interno della stessa categoria funzionale.

SALVA CASA _ DESTINAZIONE D’USO

Evento formativo febbraio 2024 – pubblicazione articolo su rivista Comunicazione della Direzione Regionale AdE Emilia – Romagna

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AGENZIA ENTRATE EMILIA ROMAGNA

La Direzione Regionale, attraverso la rivista Comunicazione, ha voluto dare risalto a quanto organizzato lo scorso febbraio e, più in generale, al funzionamento della Commissione Catasto quale punto di incontro tra Professionisti e Funzionari.

articolo rivista DR Emilia – Romagna_invio

 

 

Salva casa: cosa cambia nel settore dell’edilizia e per i professionisti: la sanatoria costa meno ed è semplificata. Il pacchetto di misure del disegno di legge di conversione del decreto legge, modificato dalla Camera

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Rivoluzionare le transazioni immobiliari, precedentemente bloccate da piccoli dettagli formali che comparivano al momento del rogito, ridurre l’utilizzo del suolo, recuperare le proprietà esistenti, aiutare le autorità locali con le pratiche di regolarizzazione e demolizione, favorire il mercato delle locazioni rendendo abitabili gli immobili che attualmente non sono conformi e agevolare i cambiamenti di destinazione d’uso. E soprattutto modernizzare un Testo unico sull’edilizia (dpr n. 380/2001) di oltre 20 anni fa che non è più in grado di rispondere alle necessità del patrimonio edilizio italiano.
Le finalità di queste nuove misure cambiano l’operatività degli specialisti dell’edilizia ed il comparto burocratico.
Per realizzare tutto ciò, il disegno di legge di conversione del decreto legge Salva casa (approvato dalla Camera dei deputati e ora destinato a un’approvazione al Senato che dovrà varare definitivamente il testo entro il 28 luglio) si basa su una norma che rappresenta la base di tutto il provvedimento e consente la regolarizzazione delle irregolarità minori (quelle che rientrano nei limiti delle tolleranze costruttive) e anche delle modifiche essenziali, definite dall’articolo 32 del Testo unico sull’edilizia e specificate dalla legislazione regionale.

SALVA CASA 2024

Decreto Salva Casa – Come cambia lo stato legittimo

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Il nuovo Decreto Legge 69/2024 apporta modifiche al così detto DPR 380/2001, mettendo in evidenza l’articolo 9-bis che riguarda lo stato legittimo dell’immobile. Questo cambiamento nello stato legittimo è legato all’art. 9-bis e al suo “e/o”. La definizione di stato legittimo è stata introdotta per la prima volta nel testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazioni (DL 76/2020). Prima di questa introduzione, le questioni riguardanti lo stato legittimo erano ampiamente trattate dalla giustizia amministrativa, ma solo nel 2020 il legislatore ha deciso di incorporare questo principio consolidato nella giurisprudenza nel nostro attuale ordinamento. Per comprendere appieno le modifiche attuate dal Decreto Salva Casa, è necessario analizzare attentamente la definizione di stato legittimo prima e dopo l’intervento legislativo. Per approfondire l’argomento abbiamo redatto un opuscolo a tema, riservato ai Collegi Associati.

SALVA CASA LO STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE

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