Notizie in Primo Piano

Le novità per il superbonus e i nuovi modelli CILA e le istruzioni – Guida Anci

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L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha messo a disposizione il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica e prende in considerazione le nuove versioni degli articoli 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis, riportando in allegato la modulistica predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie. A tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. Anci ricorda che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

In riferimento al nuovo modello CILA per il superbonus, Anci precisa che la scelta del legislatore è stata quella di trattare gli interventi di superbonus (senza demolizione e ricostruzione) con una disciplina speciale e proprio per questo ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello unico nazionale. Questo anche al fine di non confondere eventuali altre procedure previste dagli Sportelli Unici Edilizia comunali.

Il nuovo modello è stato approvato con Accordo di Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 e Anci ne riporta i contenuti più rilevanti:

  • gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
  • ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
  • interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
  • interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
  • interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
  • elaborati progettuali;
  • interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile;
  • varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus;
  • agibilità interventi Superbonus.

Agibilità interventi Superbonus

Anci scioglie poi le riserve relative al nuovo comma 13-quienuies, art. 119 del Decreto Rilancio specificando che “Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.

quaderno-anci-superbonus-cila

Contributo a fondo perduto DL Agosto: c’è la percentuale per il calcolo

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L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto “Agosto”) ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

  • non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.

Con il Provvedimento del 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi del Decreto “Agosto”, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i soggetti che non avevano presentato l’istanza ai tempi del Decreto “Rilancio” e hanno sfruttato la seconda finestra per richiederlo.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 di euro, si legge nel Provvedimento, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 di euro (limite massimo di spesa) e 31.942.524, ed il risultato di tale rapporto è pari al 15,6531%.

provvedimento del 27_7_2021

MINISTERO ISTRUZIONE – SESSIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANNO 2021 (SCADENZA 26/08/2021)

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Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto la sessione 2021 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4^ Serie Speciale – del 27.07.2021.

Gli esami di abilitazione consistono in un’unica prova orale svolta esclusivamente con modalità a distanza con inizio in data 23 Novembre 2021 ore 8.30, cui potranno partecipare i candidati che completeranno il periodo di tirocinio (in tutte le forma previste) entro e non oltre il giorno antecedente alla prova d’esame.

Il termine perentorio, pena l’esclusione, per la presentazione della domanda è stabilito nel giorno del 26 AGOSTO 2021.

Le domande devono essere presentate al Collegio territoriale sede di residenza o di svolgimento del praticantato.

DOCUMENTI ESAME

Stralcio Decreto Gazzetta Ordinanza Ministeriale 2021

Prot 7938 – Ordinanza esame di stato Sessione 2021

avvertenze esame 2021

Domanda esame 2021

Elenco documenti 2021

Elenco documenti 2021 con pubblicazioni

Modello F23 Istruzioni modello F23 Codici agenzia entrate

attestazione conclusione tirocinio

CATASTO LE NOVITA’ DAL 10 AGOSTO 2021: DOCFA DATA FINE LAVORI NUOVI CONTROLLI

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Come noto, l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato. Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (data ultimazione lavori) che consente, all’algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorra o meno procedere all’irrogazione della sanzione.

Per prevenire gli errori di compilazione del campo “data fine lavori” delle pratiche Docfa, a partire dal giorno 10/08/2021 sarà attiva su Sister una nuova finestra di controllo con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.

Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema avviserà il professionista invitandolo ad avvalersi del ravvedimento operoso.

Il sistema effettua inoltre ulteriori controlli e in particolare verifica che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente (senza intervento dell’operatore) con motivazione congruente.

Il messaggio è il seguente: “La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”

 

Documenti da allegare per riesame dei classamenti notificati entro 60 gg

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Elisabetta Pighi

Capo Area Servizi Catastali e Cartografici

Vista la notevole mole di richieste  di  riesame di classamento pervenute incomplete  relative agli avvisi di accertamento notificati nel 2021 e relativi al 2020 al fine di una proficua collaborazione si ritiene utile comunicare agli iscritti l’elenco di documenti da allegare al fine di evitare il diniego della richiesta .

Richiesta di riesame del classamento: deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica (N.B. tenendo peraltro conto che la  PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTOTUTELA/MEDIAZIONE NON INTERROMPE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO)

Documenti da allegare: Modello autotutela in carta semplice -relazione tecnica e documentazione fotografica possibilmente con coni ottici (ossia con identificazione planimetrica del punto di ripresa e dell’ angolo di visione dei fotogrammi)

Documentazione fotografica eventualmente allegata all’istanza:  le immagini allegate dovranno venire limitate a quelle ritenute  ESSENZIALI AI FINI DELLA RETTIFICA di classamento contestata, ossia  SIGNIFICATIVE  per la potenziale DIMOSTRAZIONE DI  CARATTERISTICHE INTRINSECHE ED ESTRINSECHE DELLA UIU e/o del FABBBRICATO DI APPARTENENZA  che si ritiene risultino:

  1. NON SUFFICIENTEMENTE QUALIFICATE DALLA DESCRIZIONE prodotta dal professionista incaricato in sede di presentazione del DOCFA,
  2. NON  APPREZZABILI mediante mera ricognizione ottica esterna effettuata tramite le IMMAGINI DISPONIBILI su piattaforme quali  SIT e/o GOOGLE STREET VIEW  (B. che sono comunque  STRUMENTI  IMPIEGATI IN MANIERA CONTINUATIVA DAI TECNICI DELL’UFFICIO  già in sede di accertamento documentale)

E’ necessario anche allegare delega, documenti delegante e delegato. Nel caso di società allegare la visura camerale o atto notorio che attesta la legale rappresentanza.

 

 

BONIFICA AMIANTO DOMANDA ENTRO IL 15 LUGLIO

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Si chiude giovedì 15 luglio, entro le ore 18.00, la procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando amianto Inail 2020 per l’aggiudicazione di un contributo a fondo perduto a favore delle aziende che vogliono eseguire la bonifica dell’amianto nei propri stabilimenti. Il contributo bonifica amianto rientra nel Bando ISI 2020 nato con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Il Bando ISI 2020 è destinato a tutte le imprese, anche individuali, localizzate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

La procedura interviene in attuazione dell’articolo 95, comma 6-bis, del Dl 34/2020 (convertito con legge 77/2020) e in conformità all’articolo 11, comma 5, del Dlgs 81/2008 affinché l’Inail finanzi investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I progetti finanziabili attraverso il Bando ISI 2020 rientrano in quattro assi di finanziamento e sono:

progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

I lavori godranno di un contributo in conto capitale pari al 65% dell’importo speso ed erogabile da 5.000 euro fino a 130.000 euro; mentre il fondo disponibile ammonta a circa 100 milioni di euro.

Fino al 15 luglio, sul portale Inail (sezione “accedi ai servizi online”) è disponibile una procedura informatica che consente alle imprese di effettuare le simulazioni relative al progetto da presentare. È anche possibile verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità e registrare la propria domanda. Ancora, entro il 15 luglio saranno rese note dall’Inail le regole tecniche per l’inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per l’inoltro effettivo delle domande nel giorno dell’invio telematico.

Per procedere con la domanda è necessario consultare il sito INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – e seguire la procedura informatica guidata. Entro il 15 luglio saranno rese note dall’INAIL le regole tecniche per l’inoltro delle domande online e le date di apertura dello sportello informatico. Dal 20 luglio, per le domande salvate definitivamente, potrà essere effettuato il download del codice identificativo che sarà necessario per l’inoltro effettivo delle domande nel giorno dell’invio telematico. La domanda una volta compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione.

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Prenotare un appuntamento con l’Agenzia delle Entrate: da luglio la nuova procedura

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Entrate informano di una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti con i propri uffici per Servizi fiscali, catastali e ipotecari.

E’ attiva dal 6 luglio una nuova procedura online di prenotazione appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate, che consente di accedere ai servizi di:

  • assistenza fiscale
  • assistenza catastale e ipotecaria.

Il servizio parte in via sperimentale ed è attivo negli uffici provinciali-Territorio di

  • Abruzzo, 
  • Basilicata, 
  • Calabria, 
  • Campania,
  • Emilia Romagna, 
  • Friuli Venezia Giulia, 
  • Lazio,
  • Liguria, 
  • Marche,
  • Molise, 
  • Piemonte, 
  • Puglia, 
  • Sardegna, 
  • Sicilia, 
  • Toscana, 
  • Umbria
  • Valle d’Aosta,

Il servizio di prenotazione appuntamenti permette di:

  • prenotare un appuntamento per il giorno seguente a quello in cui si accede al servizio, collegandosi al sito fino alle 24, giorni festivi compresi
  • disdire un appuntamento entro le 14 del giorno lavorativo precedente all’appuntamento
  • disdire parzialmente un appuntamento.

E’ bene specificare che è possibile prenotare fino a due appuntamenti al giorno. Alcuni servizi sono prenotabili solo presso alcuni uffici.

Inoltre, la messa in linea del nuovo giorno prenotabile avviene alle ore 8. L’agenzia comunica che il tempo dedicato a ogni appuntamento è di circa 15 minuti per ciascuna pratica ed è stabilito dall’applicazione sulla base del numero di pratiche che il richiedente dichiara di voler esaminare o consegnare.

Per procedere con la prenotazione di un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate è necessario collegarsi alla homepage, la pagina principale, del portale istituzionale. E cliccare sul box in evidenza in blu “Prenota un appuntamento”.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PORTALE

Dossier tolleranze costruttive

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Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3666 del 10 maggio 2021) è intervenuta sul concetto di tolleranza costruttiva e sugli effetti nel caso sia superato il margine di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Consiglio di Stato ha ammesso che “Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale“. Il Testo Unico Edilizia, infatti, parla spesso di variazione essenziale senza definirne i margini di applicazione, lasciando alla Regioni il compito di definirli.

DOSSIER_TOLLERANZE_ASSOCIATI

Il Decreto Semplificazioni – IL SUPERBONUS SEMPLIFICATO

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GAZZETTA UFFICIALE

DL-77-2021

IL SUPERBONUS SEMPLIFICATO NEL DECRETO 77/2021

Il Decreto  legge n.77/2021 recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (semplificazioni), ha apportato delle modifiche al Superbonus. Lo stesso  è stato esteso agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle strutture socio-sanitarie. Tutti gli interventi del Superbonus inoltre, sono classificabili come manutenzione straordinaria soggetta a CILA.

Le novità

Il decreto semplificazioni prevede infatti al “Capo VII – Efficientamento energetico”, articolo 33, alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.

In particolare si prevedono delle modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’art.33 del nuovo DL apporta le seguenti modificazioni al Superbonus:

  • prevista la detraibilità al 110% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che vengono chiaramente inclusi tra gli interventi trainati;
  • esteso il Superbonus a collegi, convitti, conventi, strutture sanitarie e caserme che eroghino servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • sancito, a livello nazionale, che tutti gli interventi al 110% (tranne quelli di demolizione/ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria e sono soggetti a CILA.

 

Barriere architettoniche

Al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio, che regolamenta il sismabonus e l’ecobonus al 110%, è aggiunto il seguente paragrafo:

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

Si evidenzia, che l’art. 16-bis del DPR 917/1986 riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La lettera e) del suddetto articolo 16-bis, nello specifico, si riferisce agli interventi  finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

E’ da considerarsi quindi, che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali sono considerati interventi trainati e si potranno detrarre con l’aliquota al 110%.

Va infatti ricordato che già nella legge di Bilancio 2021 era stata estesa la possibilità di detrarre le spese di abbattimento delle barriere architettoniche con il Superbonus, tuttavia non erano stati chiariti alcuni aspetti, tra cui se tali interventi fossero da considerarsi “trainanti” o “trainati”.

 

Inclusi gli immobili per servizi socio-sanitari e assistenziali

Il DL semplificazioni 2021 introduce dopo il comma 10, il seguente comma 10-bis:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del dlgs n. 385/1993, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.

In pratica potranno accedere al Superbonus le attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientranti nelle categorie catastali:

  • B1 – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
  • B2 – Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.;
  • D4 – Case di cura ed ospedali, poliambulatori (quando abbiano fine di lucro).

Inoltre, per il calcolo della spesa massima agevolabile, si fa un rapporto con la superfice media.

Interventi classificati come manutenzione straordinaria e soggetti a CILA

Il comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio è sostituito dal seguente:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dPR n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In pratica, onde evitare le diverse e contrastanti interpretazioni da parte degli enti locali, viene stabilito che tutti gli interventi detraibili al 110%, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificabili come “manutenzione straordinaria” e sono soggetti alla sola presentazione della CILA.

Viene inoltre stabilito che non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo da parte dei tecnici, tuttavia “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Il DL 77/2021 infine chiarisce che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Chiarimenti n merito ad eventuali procedure di accatastamento su immobili oggetto di interventi di qualificazione

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AGENZIA DELLE ENTRATE – TERRITORIO

A seguito di richiesta da parte del Collegio Geometri della Provincia di Modena di chiarimenti n merito ad eventuali procedure di accatastamento su immobili oggetto di interventi di qualificazione si riporta di seguito la risposta dell’Agenzia; seguono inoltre segnalazioni da seguire sulla presentazioni delle pratiche DOCFA.

 

In merito alla sua richiesta si precisa che tali interventi risultano rilevanti ai fini del classamento solo se comportano l’attribuzione di una nuova categoria e/o classe rispetto a quella già in atti. Ad esempio un intervento di riqualificazione di questo tipo su una tipologia A/4, determina  sicuramente la necessità di rivedere il classamento.

E’ comunque responsabilità del professionista dichiarare lo stato di fatto dell’immobile e rilevare se si tratta di una manutenzione ordinaria che non comporta generalmente variazioni di classamento oppure straordinaria.

In secondo luogo relativamente al colloquio intercorso oggi faccio presente le criticità che ho riscontrato in questo periodo lavorativo a Modena e gli eventuali consigli che mi sento di dare:

  • Sono presenti parecchie pratiche DOCFA con ‘divisioni fittizie’ (non frazionamento) soprattutto unità a destinazione speciale (capannoni’ che vengono suddivisi con tratteggio e privi di tramezzature) e conseguente riduzione di rendita rispetto al pregresso, senza tener conto della definizione di unità immobiliare prevista dal DM 28/98;
  • Altra problematica sul tema riguarda ad esempio fusione di due  unità abitative con accesso da scala comune , dove si evidenzia che di fatto vi sono due cucine ecc quindi mantenendo l’autonomia funzionale e reddituale delle unità originarie;

In  tali casi viene apposta l’annotazione ‘planimetria inaccettabile’ comportando un aggravio di lavoro per l’ufficio e soprattutto una problematica per l’utenza esterna, pertanto al fine di evitare questo aspetto è utile seguire un comportamento deontologicamente corretto, ciò non toglie che  se una rendita è completamente errata è  possibile predisporre un’istanza in autotutela richiedendo la revisione del classamento (apportando quindi  nuovi elementi come previsto dalla normativa in materia), e documentando il tutto con relazione e foto. Le rendite eventualmente riviste  avranno decorrenza ex nunc.

Ed inoltre:

  • Evitare che vi siano vani interclusi accessibili solo da altre unità immobiliari e dichiarati separatamente;
  • Altra fattispecie ricorrente: aree cortilive esclusive (es. abitazione e garage) dichiarate come BCNC;
  • L’elenco subalterni non aggiornato in caso di soppressione dell’unità;
  • Presentazione di dichiarazione DOCFA con richiesta di ruralità: autocertificazione- per i fabbricati strumentali di cui al punto 1 occorre sempre allegare l’eventuale contratto di affitto mentre per i fabbricati strumentali di cui al comma 3 dell’articolo 2135 C.C. di cui al punto 5 dell’autocertificazione, occorre allegare la dichiarazione circa la prevalenza dei prodotti trattati (es. acetaia) – mentre riguardo agli agriturismi (punto 6) è necessario allegare oltre alla dichiarazione circa la prevalenza dei prodotti trattati anche la certificazione dell’Organo competente
  • In caso di planimetria non reperibile in archivio l’Ufficio segue le disposizioni di cui alla nota 89770/05 in allegato
  • E’ consigliabile al fine di una corretta disanima della pratica nel caso di cambio di destinazione d’uso (ad esempio da autorimessa a deposito o da negozio ad autorimessa etc. ) allegare la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi;
  • In merito all’invio delle istanze si ricorda che le tempistiche previste per l’espletamento delle stesse  sono di 20 giorni lavorativi (quindi circa un mese) per le istanze di rettifica / correzione mentre 60 gg. per le istanze di autotutela, pertanto si prega  di inviare una sola istanza per mail o per pec, allegando il relativo modello unico reperibile sul sito dell’ AdE corredata di delega e documento di identità e di inviare eventuali solleciti solo successivamente alla scadenza di detti termini.

Il Capo Area SCC

Elisabetta Pighi

89770-2005

 

 

CONVENZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI DI PADOVA PER FRUIZIONE DI CORSI ON LINE

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Si informano gli iscritti che in data 14/04/2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Modena e il Dipartimento Corsi Online del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova per la fruizione di corsi on line a prezzo agevolato.

Per tutte le informazioni relative alle istruzioni su come aderire all’abbonamento Corsi online a prezzo convenzionato e sull’uso della piattaforma verrà fatto un breve webinar lunedì 26/04/2021 ore 15:30.

–    Collegarsi per tempo al sito www.corsigeometri.it e registrarsi (se non lo si è già fatto) con l’opzione del menù in alto a destra, poi cliccare sull’annuncio del seminario 334 “Convenzione con Convenzione con Collegio dei Geometri della Provincia di Modena” (è il primo dell’elenco dei corsi), poi su “Iscriviti al seminario gratuito” e completare la procedura di iscrizione.

–    Lunedì 26/04/2021 collegarsi al sito 10 minuti prima delle 15:30 e fare il login (sempre dal menù) con l’email e password definite all’atto della registrazione.

–    Si apre la pagina “I miei Corsi” (in caso contrario attivare il menù “Profilo | I miei Corsi”), cliccare sul titolo del seminario e poi sul bottone “webinar” per entrare in video-conferenza.

Per informazioni contattare Geom. Gianni Rossi 3202896417 – gianni.rossi@corsigeometri.it

 

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