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BONUS FACCIATE – INDIVIDUAZIONE ZONE A e B

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Il Comune di Modena ha messo a disposizione un percorso guidato, ad uso dei professionisti e dei cittadini, per l’individuazione della zona territoriale omogenea a partire dall’indirizzo toponomastico e/o dai riferimenti catastali di un fabbricato, al fine di individuare se il medesimo si trovi nelle zone A o B, e come tale possa rientrare nelle ipotesi di detrazione fiscale, ove ricorrano gli altri requisiti. Qualora invece sia necessaria una certificazione da parte del Comune, sarà necessario richiedere ordinariamente il Certificato di destinazione urbanistica.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona B, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Il percorso guidato è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.comune.modena.it/edilizia/bonus-facciate

 

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Decreto Ministeriale n. 24 del 09/01/2020

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni prevedono le seguenti modifiche:

–  per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l’efficacia degli interventi;

– il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B;

– il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell’edilizia (SUE) competente prima dell’inizio dei lavori;

–  il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;

–   al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell’asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento, sia dell’attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.

 

Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:

–    il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l’edilizia;

–    all’interno dell’allegato A cambia la tabella per l’attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’indice di sicurezza; viene corretta l’espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;

–    all’interno dell’allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.

 

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2020

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L’Ispettorato del lavoro ha pubblicato la nuova versione, aggiornata a gennaio 2020, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008)

L’aggiornamento di gennaio 2020

Le novità dell’ultima versione sono:

  • sono stati inseriti gli interpelli dal n. 4 al 8 del 2019;
  • è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 –  elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ;
  • è stata aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici);
  • è stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche).

 

PROPOSTA NUOVA POLIZZA RC PROFESSIONALE

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CNGGL – MARSH

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

•        costo estremamente contenuto a partire da € 130

•        ampiezza della garanzia che copre TUTTI I RISCHI derivanti dall’attività di GEOMETRA  (ad esempio sono comprese le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008, l’attività di certificatore in materia energetica e acustica, l’attività di amministratore di condominio e di valutatore immobiliare)

•        validità temporale: RETROATTIVITA’ ILLIMITATA e POSTUMA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O DEL CONTRATTO 10 ANNI ( non disdettabile da parte della compagnia per sinistro e gratuita per decesso)

•        clausola INCOMPETENZA PROFESSIONALE: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali

•        RESPONSABILITA’ IN SOLIDO: nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

•        DANNI ALLE OPERE senza alcuna limitazione all’operatività (molte compagnie limitano la copertura per i soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti)

•        FRANCHIGIA NON OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO:  fissa € 500 per tutta l’attività del geometra tranne attività inerente D. Lgs 81/08 che prevede scoperto 10% con franchigia minima € 1.500 e massimo € 5.000
TUTELA LEGALE

Rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza

DIFESA PENALE

•       opposizioni avverso sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o non pecuniaria,

•       violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. con premio annuale a partire da € 175.

Possibilità di estendere la copertura a:

DIFESA CIVILE per

•       vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi (atto di citazione/ATP)

•       vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte con Compagnie Assicurative VERTENZE CON I FORNITORI per

•       controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi

•       controversie riguardanti gli immobili dove si svolge l’attività

La polizza di tutela legale non prevede retroattività come la RC.

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale previste all’Articolo 12.2 – Estensione Difesa Civile e all’Articolo 12.3 – Estensione Vertenza con i Fornitori e dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi. Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNG). Grazie ad  una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/geometri Alleghiamo informative con TARIFFA COMPLETA e modalità di acquisto. Per la RC il fatturato da tenere in considerazione è quello dell’anno precedente al netto di iva e contributi cassa.
2020 CNG RC PROFESSIONALE – TARIFFA, SET INFORMATIVO AIG, ALL. 3.4. MARSH

2020 TUTELA LEGALE PROFESSIONALE – TARIFFA, SET INFORMATIVO DAS, ALL. 3.4 MARSH

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