Notizie in Primo Piano

Nuovo Modello per i Contratti di locazione

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E’ stato approvato da parte dell’ Agenzia delle Entrate il nuovo modello, e le relative istruzioni, denominato “modello RLI” per la Registrazione dei contratti di Locazione di Immobili.Il modello è composto da:

quadro A – Dati generali, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga,cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente, la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica

quadro B – Soggetti, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori

quadro C – Dati degli immobili, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze

quadro D – Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca

quadro E – Locazione con canoni differenti per una o più annualità, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il modello RLI è utilizzato per:

  • richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
  • richiedere eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni
  • l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018)
  • la comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, del dl n. 78/2010
  • la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”
  • la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità
  • la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
  • il ravvedimento operoso.

Il modello deve essere presentato unicamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’art. 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Cedolare secca per immobili residenziali e commerciali

Nella sezione D del Modulo è possibile richiedere l’applicazione della cedolare secca, qualora si avessero i requisiti.

Si ricorda che a partire dal 2011, l’art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto il nuovo regime facoltativo della cedolare secca, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

Il locatore grazie al modulo può revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.

La revoca comporta il pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

La possibilità di utilizzare tale regime con la legge di Bilancio 2019 è stata estesa agli immobili commerciali categoria C1.

provvedimento+RLI+3.0

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REGIONE EMILIA ROMAGNA – Apertura Sportelli per il Lavoro Autonomo

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La Regione Emilia-Romagna, la Confederazione Italiana Libere Professioni ed il Comitato Unitario Professioni dell’Emilia-Romagna hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per una prima sperimentazione di servizi di supporto al lavoro autonomo in Emilia-Romagna.

A siglare l’accordo sono stati il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la Presidente di Confprofessioni, Maria Pungetti, ed il Presidente del CUP dell’Emilia-Romagna, Alberto Talamo. L’intesa riguarda anche l’Agenzia regionale Lavoro.

 

 

Gravi difetti dell’opera tra responsabilità e decadenza termini

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CASSAZIONE

Con la Sentenza  (Civ. Ord. Sez. 6, n. 3674,), la Corte di Cassazione ha ulteriormente definito la tematica relativa ai “gravi difetti dell’opera”, con cui – ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile – si indicano le alterazioni che, anche se riguardano soltanto una parte della costruzione, incidono sulla sua funzionalità globale.

La Cassazione ha ribadito che i gravi difetti consistono “in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura”. Sono rilevanti sotto questo profilo anche vizi non “totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile” – come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità – o incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio. La Corte ha specificato inoltre che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti “decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”.

 

sentenza-3674

 

Gli eredi non pagano le sanzioni del de cuius

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CASSAZIONE

La Corte di cassazione con l’ordinanza 6500 del 6/3/2019 ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un contribuente contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale si era pronunciata relativamente a due avvisi di accertamento ICI (ora IMU) originariamente notificati al loro de cuius,  proprietario di un terreno edificabile che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo.

Quest’ultimo aveva impugnato i detti avvisi davanti alle Commissioni tributarie ma non aveva ottenuto ragione in nessuno dei due gradi del giudizio. Nelle more della fase di appello, inoltre, il contribuente era deceduto.

Successivamente, i suoi eredi avevano adito la Corte di legittimità, avanzando, tra gli altri motivi, una censura riferita alle sanzioni applicate, dagli stessi ritenute non dovute.

La sezione tributaria della Cassazione  ha spiegato che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge 689/81, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’art. 7 della legge n. 689, secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Nel merito, invece, i giudici hanno dato ragione alle Entrate ricordando che ai fini Ici-Imu un’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria «impennata» di valore rilevante ai fini fiscali. Ora la Corte ha chiuso la controversia sulla vicenda decidendo nel merito il ricorso. I tre figli del contribuente dovranno dunque pagare l’imposta chiesta dal comune di Roma ma non le sanzioni.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 6500 DEL 6 MARZO 2019

Rendita catastale rideterminata. No alle sanzioni

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Cassazione

Se l’acquirente di un immobile, sfornito di rendita catastale definitiva e per il quale viene indicata la sola rendita proposta, richiede la determinazione dell’imposta di registro in base al prezzo-valore, non è necessaria la formale istanza di valutazione automatica, in quanto è già implicita nella domanda di applicazione della disciplina del prezzo-valore. Se, a seguito di verifica, risulta una rendita effettiva maggiore rispetto a quella proposta, l’ufficio potrà recuperare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, senza irrogare sanzioni. Questi i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3409, depositata il 6 febbraio 2019.

3409

Cassazione: in caso di acquisto edificio abusivo l’acquirente può rivalersi sul Comune per mancata vigilanza in riferimento ad abusi edilizi non repressi

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In caso di acquisto di un edificio abusivo, privo del permesso di costruire e agibilità (abitabilità), l’acquirente si può rivalere sul Comune per ottenere il risarcimento danni.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 4889/2019.

Come chiarito dai giudici, il caso più frequente è quello di immobili acquistati dopo aver genericamente verificato l’esistenza del permesso di costruire e della licenza di abitabilità ed essersi accorti, dopo un po’ di tempo dall’acquisto, di irregolarità edilizie (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie), per parziale o totale a abusività dell’immobile.

Altro caso frequente è quello del Comune che esiga la regolarizzazione di unità immobiliari a distanza di molti decenni dalla costruzione, che consente di sanzionare abusi di diversi decenni prima.

SentenzaCassazione-4889-2019

L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NECESSARIA ANCHE PER I VOLUMI INTERRATI/ SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

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Con la sentenza n. 762/2019 del Tar Campania si chiarisce che ai fini delle tutela paesaggistica è indifferente se si tratta di volumi fuori terra o interrati, in entrambi i casi le opere non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione.

Anche i volumi sotterranei infatti sono considerati rilevanti dal punto di vista paesaggistico e, pertanto, possono essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione  dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.

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IL DECRETO IN GAZZETTA CHE TUTELA GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019) il dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155“, al fine di rafforzare il sistema di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire.

Il provvedimento, recante modifiche ad alcuni articoli del dlgs 122/2005, prevede maggiori garanzie in favore degli acquirenti di immobili “su carta”, ossia da costruire, in caso di fallimento dell’impresa.

La finalità dell’intervento normativo risiede nella necessità di stipulare il contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore mediante l’obbligo:

 

  • di stipulazione della fideiussione
  • di rilascio della polizza assicurativa indennitaria (per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell’immobile)

In tal modo l’acquirente verrà tutelato da eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze e verranno, inoltre, agevolati i controlli notarili. Il provvedimento prevede, inoltre, la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.

Le nuove regole si applicheranno ai contratti relativi a immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019, data di entrata in vigore degli articoli del provvedimento (artt. 385, 386, 387 e 388) a cui fanno riferimento le modifiche introdotte.

Le novità sulla tutela degli acquirenti

Queste, in sintesi, le novità sulla tutela degli acquirenti presenti negli  articoli 385, 386, 387 e 388 del dlgs 14/2019, riportate in una nota dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili):

  • la fideiussione a garanzia degli acconti potrà essere rilasciatasolo da banche e assicurazioni. Ai soggetti abilitati sono stati eliminati gli intermediari finanziari
  • la fideiussione (bancaria o assicurativa) potrà essere escussa anche in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale; in particolare ciò si verifica se il notaio dichiari di non aver ricevuto per la data del rogito la polizza assicurativa che dovrà essere conforme al modello standard approvato con successivo e apposito decreto ministeriale
  • il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ciò comporterà di conseguenza anche la necessità di procedere, oltre che alla consueta registrazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, anche alla trascrizione presso la conservatoria immobiliare
  • nel contratto preliminare oltre all’indicazione degli estremi della fideiussione(obbligo già adesso previsto) dovrà essere attestata la sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria nelle more dell’adozione del decreto ministeriale il contenuto della fideiussione è determinato dalle parti
  • nell’atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennalee si dovrà dare atto della sua conformità al modello standard che sarà definito con successivo e apposito decreto ministeriale. In via transitoria il contenuto della polizza assicurativa è determinato dalle parti
  • il mancato rilascio, allatto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita. La nullità può essere fatta però valere solo dall’acquirente (analogamente a quanto ora già previsto in caso di mancato rilascio della fideiussione)
  • con decreto del Ministro della Giustizia da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro dell’Economia e Finanze sarà definito un modello standard di fideiussione
  • con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il ministro della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e Finanze saranno definiti il contenuto e le caratteristiche minime della polizza assicurativa e il relativo modello standard della stessa
  • le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia)successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (ossia dal 16 marzo 2019).

Dlgs12gennaio2019-14

 

SI PUO’ CUMULARE IL SISMABONUS CON IL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA. NO ASSOLUTO ALL’AGEVOLAZIONE CON UNA ASSEVERAZIONE DEL TECNICO TARDIVA

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due nuovi quesiti sulla detrazione fiscale per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, il sismabonus, riguardanti rispettivamente:

  • la cumulabilità dell’incentivocon i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici
  • la possibilità di fruire dell’incentivo anche quando la documentazione richiesta non è inviata tempestivamente

Risposta 61/2019: sismabonus e contributi ricostruzione

L’incentivo è cumulabile con i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici?

Con la risposta 61/2019 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un contribuente. Nel dettaglio, chiarisce che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non impedisce la fruizione del sismabonus per gli interventi successivi, in quanto finalizzati alla riduzione del rischio sismico dell’edificio stesso. Nel caso in esame, nonostante  la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici, l’agevolazione non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017; tanto più che il finanziamento è stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori ormai conclusi.

Sismabonus

Il sismabonus, introdotto dal dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013, consiste in una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale agevolazione: è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 effettuate fino al 31 dicembre 2021; la legge di Bilancio 2018, lo ha esteso anche alle case popolari.

Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96.000 euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Risposta 64/2019: sismabonus e asseverazione tardiva

Si può usufruire del sismabonus anche in caso di asseverazione tardiva?

Il secondo quesito riguarda, invece, la possibilità di usufruire del sismabonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati eseguiti mediante permesso di costruire, anziché con SCIA, e senza allegare l’asseverazione prevista dalla misura agevolativa.

L’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente, a detta dell’istante, sarebbe stata presentata successivamente.

Nella risposta 64/2019 le Entrate chiariscono che:

  • l’agevolazione spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici;
  • per l’accesso al beneficio, in base all’art. 3 del decreto 58/2017 si ha che:
  • il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento
  • il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attivitàda presentare allo sportello unico competente
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista
  • i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’art. 16, comma 1-quater, del dl 63/2013

Nel caso in esame, pertanto:

 non è possibile fruire del sismabonus, in quanto non vengono allegati contestualmente al titolo autorizzativo del progetto gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

Nel primo caso, quindi, il Fisco fa prevalere le finalità degli interventi effettuati; nell’altro, invece, non può prescindere dal rispetto dei requisiti dettati dalla norma.

In allegato le Risposte Agenzia delle Entrate

RispostaAE-61-2019

RispostaAE-64-2019-sismabonus

BONUS CASA: SCATTA AL PRIMO APRILE LA TRASMISSIONE DATI ALL’ENEA

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C’e’ un nuovo rinvio per la trasmissione all’ENEA dei dati sui lavori di ristrutturazione edilizia che comportano un risparmio energetico effettuati nel 2018 con diritto alla detrazione al 50%: dopo lo slittamento di qualche giorno stabilito a ridosso della scadenza del 19 febbraio, ora scatta una vera e propria proroga al prossimo primo aprile. Si tratta dell’adempimento necessario per applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 16 bis del dpr 917/86.I dati da trasmettere riguardano particolari tipologie di lavori di ristrutturazione edilizia, che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili. Sono elencati anche nella Guida 2019 al Bonus Ristrutturazioni.

Se l’intervento di ristrutturazione edilizia, pur dando diritto alla detrazione, non è compreso nell’ elenco di cui alla tabella sopra riportata, non è necessario effettuare questo adempimento. E’ importante non confondere questa agevolazione con il cosiddetto Ecobonus Energia, che prevede una detrazione fiscale al 65%, e comprende diverse tipologie di lavori di riqualificazione. La dichiarazione da trasmettere entro il primo aprile riguarda invece lavori di ristrutturazione che sono terminati entro il 31 dicembre 2018.

Di norma, questa comunicazione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In questo primo anno di applicazione della norma, è stata fissata invece una scadenza valida per tutti, che originariamente era il 19 febbraio (90 giorni dalla messa online del sito con la procedura per la domanda), e che ora è stata prorogata al primo aprile.

La domanda va presentata online, attraverso l’apposito sito web messo a punto dall’ENEA: per accedere alla procedura è necessario registrarsi. Sul portale è disponibili anche una GuidaAttenzione: c’è anche un servizio di consulenza per il cittadino, che consente in determinati orari di inviare quesiti. Il lunedì dalle 12.00 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00, sul portale ENEA alla sezione Contatti compare il link in verde “INVIA un QUESITO” attraverso il quale è possibile contattare i consulenti.

 

Sisma Centro Italia, accordo Commissario-VVF-GdF per i controlli a campione sulle perizie giurate schede AeDES

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Sul portale sisma2016.gov.it è stata pubblicata l’Ordinanza n. 72 del 30 gennaio 2019, che approva il Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES per il biennio 2019-2020.

L’articolo 2 dell’Ordinanza stabilisce che “presso ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione si procederà, ove non effettuato precedentemente ai sensi dell’ordinanza 34 del 11 luglio 2017, al sorteggio di un primo quantitativo, pari al 10%, delle schede AeDES già presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici, su cui eseguire i controlli, nel rispetto delle percentuali di riparto stabilite nel Protocollo di intesa”.

Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di sessanta giorni, in relazione alle ulteriori schede AeDES nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate.

I sorteggi saranno effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo. I verbali dei sorteggi saranno trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale di ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione e del Commissario straordinario.

In considerazione del numero massimo dei controlli comunque eseguibili stabilito nel Protocollo di intesa, gli Uffici speciali per la ricostruzione effettueranno una selezione tra gli edifici sorteggiati, assegnando priorità ai casi in cui dopo la predisposizione delle schede AeDES sia stata depositata presso l’Ufficio speciale una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni riconducibili all’esito B delle schede AeDES. Gli Uffici speciali riferiranno tempestivamente al Commissario straordinario sugli esiti della selezione, al fine di assicurare il rispetto dell’uniformità dei criteri selettivi e della parità di trattamento nelle diverse Regioni interessate”.

L’ordinanza – IN ALLEGATO – entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Ordinanza-72-del-30-01-2019_signed

Protocollo-VVf-GdF-Ord2019

 

NORME TECNICHE COSTRUZIONI 2018: in Gazzetta la Circolare applicativa del Ministero

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP.) avente ad oggetto le “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, in vigore dal 11 febbraio 2019.

Sono state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare del 2009, ma l’impianto generale e l’articolazione del documento non è stato cambiato. Tale aggiornamento “costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale”.

“In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse”, ha detto il Ministero.

La circolare è stata sottoposta al parere dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018, con voto n. 29/2017.

Si allega il documento del MIT

Per scaricare la Circolare di notevoli dimensioni clicca qui

Mit-circolare-n.7-21-gennaio-2019-Gazzetta

ECOBONUS, BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: AGGIORNATE LE GUIDE DELLE ENTRATE

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AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di febbraio 2019 le tre Guide “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Bonus mobili ed elettrodomestici”.

ECOBONUS EDIFICI. La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:

– la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Dal 2018 è ridotta al 50% anche la percentuale di detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)

– l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A

– l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

– la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riguardo alle caldaie a condensazione, dunque, dal 2018 si può usufruire della detrazione del 50% per quelle che possiedono un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.

Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio.

Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.

Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

Il decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11.09.2018) ha definito le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli.

La guida aggiornata descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef.

Altre significative agevolazioni, infatti, sono state introdotte negli anni. Tra queste, per esempio, la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta e quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale. E ancora, le detrazioni per l’acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.

La guida aggiornata intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_FEBBRAIO_2019

Guida_Bonus_Mobili_FEBBRAIO_2019

Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019

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