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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

Come è noto il 20/2/2018 è stato pubblicato  il  D.M. 17/1/2018 contenente la nuova normativa NCT 2018.

Molti i cambiamenti, che sono sottoposti al continuo studio degli Enti e dei Ministeri preposti.

Cosa è cambiato?

— L’approccio metodologico non è cambiato: pertanto il professionista non dovrà confrontarsi con un cambiamento radicale nell’impostazione della norma, come è avvenuto con le NTC 2008

— E’ stata data maggior rilievo alle verifiche di duttilità

— Sono state specificate le modalità di verifica in campo sostanzialmente elastico, che coinvolgono, in particolare, le opere di fondazione e le strutture non dissipative

— E’ stato incrementato il fattore di struttura per le opere non dissipative

— Sono stati rivisti i minimi di norma e i dettagli costruttivi, in particolare per i pilastri, le pareti in cemento armato e per i nodi trave-pilastro (che ora coinvolgono anche le strutture in classe di duttilità bassa e le strutture non dissipative)

— E’ stato aumentato il coefficiente di sovraresistenza a pressoflessione nell’applicazione della gerarchia delle resistenze trave-pilastro (c.a.) per classe di duttilità bassa.

— Viene dato maggior rilievo e fornite indicazioni di calcolo più precise per gli elementi secondari e per quelli non strutturali

— Sono stati introdotti criteri di verifica più severi per le strutture prefabbricate

— Nel capitolo 8, che riguarda gli edifici esistenti, viene modificato l’indirizzo generale: si tende ora a privilegiare, realisticamente, gli interventi di miglioramento rispetto a quelli di adeguamento, che si riferiscono a cambiamenti significativi nell’impianto strutturale

— Per le strutture in legno si possono adottare coefficienti di sicurezza meno gravosi per materiali prodotti con linee di produzione di qualità

— Sono stati introdotti criteri più severi per le prove di accettazione dei materiali in cantiere (ad esempio per le opere in muratura)

— Sono scomparsi i riferimenti alle zone sismiche sostituiti da indicazioni sui valori di accelerazione di sito

— Per zone a bassa sismicità è ancora previsto un calcolo semplificato

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GEOMETRI: OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN RAI

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La Rai Radiotelevisione Italiana ha avviato le selezioni per reclutare geometri qualificati, da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante della durata pari a trentasei mesi complessivi (CCL RAI quadri, impiegati e operai).

Le figure ricercate saranno incaricate di progettare o collaborare alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali, responsabili dell’esecuzione dei lavori edili e stradali e in grado di portare a termine la progettazione di dettaglio, redigere capitolati d’appalto, effettuare la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne.

Requisiti Per partecipare alla selezione, per titoli e prove, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

-età non superiore ai 29 anni e 364 giorni;

-diploma quinquennale di scuola media superiore conseguito presso istituto tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento), istituto tecnico per geometri (previgente ordinamento), istituto tecnico industriale indirizzo edilizia (previgente ordinamento), istituto tecnico industriale indirizzo industria mineraria (previgente ordinamento).

Domande Per candidarsi all’offerta di lavoro è necessario inviare la documentazione richiesta entro il 18 febbraio 2019. Maggiori dettagli sulla selezione sono pubblicati online sul portale ufficiale della RAI.

Per accedere clicca qui

POLIZZA RC PROFESSIONALE NEO E RE – ISCRITTI 2019

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FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI – MARSH AIG

Di seguito la documentazione per i Geometri Neo o Re – iscritti all’Albo Professionale nel periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 beneficiari della copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE.

FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI – Dichiarazione di assicurazione con testo polizza Nr.IFL0012050

Allegato 3 e 4_aprile 2019_AIG EUROPE SA

Modulo denuncia Sx Geometri Neo-Re iscritti 2019

Fabbricati rurali – Requisiti per il riconoscimento del carattere rurale ai fini fiscali

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AGENZIA ENTRATE – Direzione Provinciale di Modena

Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti l’oggetto fornite dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare  – Settore Servizi Catastali, in merito ai tre punti sotto riportati:

1) presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dal DM 26 luglio 2012, nei casi in cui il titolare di diritti reali sull’immobile è diverso dal conduttore dei terreni dell’azienda;

2) obbligatorietà della registrazione dei contratti verbali di comodato dei terreni e dei fabbricati dell’azienda agricola;

3) superficie minima dei terreni aziendali (10.000 m2, oppure 3.000 m2 in determinate condizioni), per le verifiche di ruralità dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola.

Con riferimento agli immobili destinati ad abitazione, i requisiti da soddisfare sono riportati all’art. 9, commi 3, 4, 5 e 6 DL n. 557/1993, ove si stabiliscono sia criteri oggettivi riferiti alle caratteristiche dell’azienda agricola e dei fabbricati, tra cui la superficie minima dei terreni aziendali (cfr. art. 9, comma 3, lettera c), sia criteri soggettivi riferiti all’utilizzatore dell’immobile oppure al conduttore dei terreni aziendali, quali, ad esempio, quelli riguardanti il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese (cfr. art. 9, comma 3, lettera a-bis) o il volume di affari derivante da attività agricole (cfr. art. 9, comma 3, lettera d).

In merito, invece, alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola, i requisiti da soddisfare per il riconoscimento del carattere di ruralità sono riportati al comma 3-bis del medesimo art. 9.

A differenza di quanto previsto per gli immobili destinati ad abitazione, il comma appena citato non prevede esplicitamente alcun requisito soggettivo e si limita ad elencare, come requisito oggettivo, le destinazioni degli immobili che possono essere riconosciuti rurali, dopo aver richiamato il concetto di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile.

Si evidenzia che il possesso del requisito di ruralità consente il godimento dei benefici fiscali riservati, per legge, agli immobili rurali e, pertanto, l’inoltro dell’istanza di richiesta di ruralità rimane facoltà (e non obbligo) esclusiva del titolare di diritti reali sull’immobile. A tal fine, il citato DM 26 luglio 2012 prevede l’obbligo di allegare all’istanza le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformemente ai modelli B e C allegati al decreto stesso.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata al punto 1), si osserva che l’istanza di ruralità non può prescindere, in nessun caso, dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà a cui si è fatto cenno, nelle quali si dichiarano, in modo puntuale, le informazioni richieste per consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità da parte dell’UPT competente.

Qualora alcuni dei requisiti siano riferiti a soggetti diversi (ad esempio, al conduttore dei terreni dell’azienda o dell’abitazione, se ceduti in affitto), rimane facoltà del titolare di diritti reali sull’immobile dichiarare, qualora a lui note e comunque sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie, oppure allegare all’istanza ulteriori autocertificazioni in tal senso, rese dai soggetti in capo ai quali detti requisiti sono richiesti.

Con riferimento alla fattispecie rappresentata al punto 2), si osserva che per i contratti verbali di comodato, in linea generale, non sussiste l’obbligo di registrazione, in quanto non ricompresi nell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina la registrazione dei contratti verbali. Tuttavia, laddove le disposizioni contenute in tali contratti verbali di comodato non registrati siano enunciati in altro atto posto in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’art. 22 del richiamato D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che l’imposta si applichi anche alle disposizioni enunciate, realizzando di fatto gli stessi effetti della registrazione del contratto verbale di comodato. 3 di 4

In assenza di registrazione del contratto verbale di comodato che darebbe diritto al riconoscimento dei requisiti di ruralità, ovvero di registrazione di altro atto che ne enunci le disposizioni, viene a mancare qualsiasi prova di esistenza di detto contratto verbale di comodato oltre che il requisito essenziale di certezza della data, dalla quale lo stesso diviene opponibile a terzi (nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria alla quale viene dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità di un immobile).

In tali circostanze, non essendo possibile accertare l’esistenza di un contratto verbale di comodato non registrato, gli UPT competenti possono legittimamente rigettare la richiesta di ruralità, se basata sulla semplice citazione del citato contratto verbale.

Per quanto riguarda, infine, la problematica di cui al punto 3), sono pervenute istanze di rettifica in autotutela in cui viene contestato il mancato riconoscimento della ruralità, in capo agli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, per l’assenza della superficie minima dei terreni aziendali di 10.000 m2 oppure 3.000 m2 in determinate condizioni. In dette istanze si evidenzia, in particolare, l’assenza di un fondamento normativo, a supporto del diniego del requisito di ruralità operato dagli Uffici, che preveda esplicitamente un limite minimo di superficie. Le norme principali che disciplinano l’argomento sono i commi 3 e 3-bis dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.

Al riguardo, si deve però osservare che affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessaria, in linea generale, la presenza dei terreni, altrimenti il concetto stesso di strumentalità perderebbe di significato. Ad esempio, la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni deve necessariamente prevedere, per logica, la presenza dei terreni.

Pertanto, in relazione agli immobili in argomento, si deve accertare che esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola. Tale verifica si ritiene soddisfatta, in ogni caso, quando la superficie dei terreni dell’azienda sia uguale o superiore ai limiti sopra richiamati, in analogia con i limiti previsti dal comma 3, lettera c, del citato art. 9.

Per estensioni inferiori, tuttavia, al fine di non escludere le piccole realtà produttive, l’esistenza dell’azienda agricola può essere dimostrata anche attraverso il possesso di partita IVA, con codice Ateco che identifica un’attività agricola, da parte del soggetto che conduce i terreni dell’azienda ed il fabbricato strumentale ad essi asservito, in qualità di proprietario o sulla base di titolo idoneo.

Resta ferma, in ogni caso, la verifica del rapporto oggettivo tra l’estensione dei terreni dell’azienda e la consistenza dei fabbricati strumentali ad essi asserviti. In sostanza, affinché si concretizzi il rapporto di strumentalità, la consistenza del fabbricato oggetto di verifica deve essere ragionevolmente coerente con il fabbisogno ordinariamente correlato all’attività effettivamente svolta. Pertanto, non può essere riconosciuto il carattere di ruralità ai fabbricati strumentali la cui consistenza eccede, in maniera manifestamente evidente, il fabbisogno dell’azienda a cui si è fatto cenno.

Bongiovanni Daniele

Capo Ufficio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17/12/2018 N. 2202 – Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERA RIMOZIONE TUNNEL

la rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire:

  • entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
  • entro e non oltre il 30 settembre 2020, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell’Ordinanza 57/2012;”

 

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2018 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate relativo alla pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali.

Per la Provincia di Modena la variazione ha interessato tutti i Comuni.

Per agevolare la ricerca delle particelle interessate dalla variazione, di seguito il link alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia dalla quale è possibile effettuare la ricerca su Modena e su tutte le altre provincie:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/variazioni+colturali/scheda+info+variazioni+colturali?page=aggiornacatipcit

nella colonna di sinistra, sotto la voce Servizi è presente la voce: Variazioni colturali online – Ricerca particelle

 

VariazioniColturali2018-ComunicatoGU

REGIONE EMILIA ROMAGNA – ORDINANZA N. 31 DEL 7 DICEMBRE 2018

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Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Ordinanza n. 31 del 7 Dicembre 2018 INAIL

 

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