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L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE

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13/04/2023

L’equo compenso per tutti i professionisti è legge. È arrivata l’approvazione definitiva, che riconosce a tutti gli autonomi ed ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».

I professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola Categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio.

Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti.

Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

 

27/03/2023

Il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dall’Aula del Senato. Il testo torna ora alla Camera per una terza lettura. Il disegno di legge, introduce l’obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati. Questo è un riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura per la modifica all’articolo 7 che rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

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Testo unico in materia edilizia 2023 – DPR 6 giugno 2001, n. 380 aggiornato al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

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E’ disponibile il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, con entrata in vigore dal 25 febbraio 2023. Numerose misure (artt. da 35 a 40) per la digitalizzazione della giustizia, in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47.

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Modifica della modulistica di presentazione delle istanze prevista nel decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012

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MINISTERO DELL’INTERNO

01/03/2023

E’ entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi. L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.

Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN: PIN 1-2023 Valutazione Progetto PIN 2-2023 S.C.I.A. PIN 2.2-2023 – Cert. REI PIN 3-2023 Rinnovo periodico PIN 4-2023 Deroga PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. E’ stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

A tale riguardo, si osserva che: – in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007; – resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato

Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link:  https://lnkd.in/d8Rt5JKb

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24/01/2023

Prot 865 – Modifica modulistica decreto 7 agosto 2012

Allegato circolare prot. n. 865 del 24 gennaio 2023

Informazioni procedure Docfa

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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

OGGETTO: Impianti fotovoltaici ulteriori chiarimenti operativi

La materia della dotazione impiantistica dei fabbricati risulta di pressante attualità, anche in relazione ai Bonus Fiscali in essere, di frequente in sede di consulenza tecnica per la redazione delle pratiche DOCFA si chiedono chiarimenti relativi alla dichiarazione e/o rappresentazione degli impianti fotovoltaici, il presente documento risponde a tale esigenza fornendo alcuni chiarimenti operativi.

Si premette che la materia è già stata trattata nell’ambito del “PRONTUARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE (GRUPPO D) O PARTICOLARE (GRUPPO E) NELLA PROVINCIA DI MODENA” già fornito agli Ordini ed ai Collegi, in cui è presente il capitolo “Impianti fotovoltaici” di seguito riportato:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Non sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

 Sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitative/ordinarie e speciali).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw).

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il costo delle sistemazioni (recinzioni, impianti di videosorveglianza…) comprensivo del valore dell’are di sedime (10 €/mq per la superficie del lotto nel caso di impianti fotovoltaici a terra). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (ad es. locali tecnici) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo.

Con riferimento alla tipologia di installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie (tipologia costruttiva e tipologia di funzionamento) e possibilità di censimento (<):

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Tipologia costruttiva impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico parzialmente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b2) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b3) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto.

 

Tipologia di funzionamento con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente
cessione totale di energia

 

Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) o parzialmente integrato con scambio sul posto dell’energia e cessione in rete della quota eccedente:

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;

Impianto fotovoltaico non integrato o parzialmente integrato in presenza di cessione totale di energia:

L’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);

Impianto architettonicamente integrato (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni).

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e valutato nella stima dell’unità immobiliare secondo la tabella sottostante

 

TIPOLOGIA VALORI
Impianti fotovoltaici fino a 20 KwP 1.200 €/KwP
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KwP 1.200 / 1.000 €/KwP (quest’ultimo per impianti superiori a 100 KwP)

 

Valori comprensivi di tutta l’impiantistica necessaria. Restano da valutare a parte le cabine ed i locali tecnici, eventuali recinzioni, sistemazioni esterne ed impianti di videosorveglianza, ecc…

All’attualità, come già indicato, ricorre l’esigenza di individuare, in particolare nell’ambito di immobili a destinazione residenziale, la correlazione tra singola unità abitativa ed impianto fotovoltaico “condominiale” a questa riconducibile.

In tal senso si riconoscono due casistiche maggiormente frequenti.

Nuova costruzione di immobile costituito da una pluralità di unità abitative intestate ad impresa realizzatrice, con presenza di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica propedeutica a trasferimento di diritti dall’impresa realizzatrice ai singoli acquirenti, necessita dell’individuazione di unità immobiliari transabili, a tal fine l’impianto fotovoltaico comune si costituirà in un numero di unità immobiliari iscritte in categoria F/5 (lastrico solare) pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico devono essere correlate.

Ciascuna unità immobiliare iscritta in categoria F/5 (lastrico solare) riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: lastrico solare – alloggio impianto fotovoltaico.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico secondo le ordinarie modalità di rappresentazione di unità immobiliari iscritte in categoria F/5.

Variazione docfa in immobile costituito da una pluralità di unità abitative con diversa intestazione, per realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica soddisfa, prevalentemente, la necessità di correlazione tra unità abitative presenti nel condominio e le porzioni di impianto fotovoltaico comune al fine di usufruire dei Bonus Fiscali.

A tal fine, l’impianto fotovoltaico comune si iscriverà, come Bene Comune Non Censibile, in numero pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico comune devono essere correlate.

Ciascuno di questi Bene Comune Non Censibile riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: Bene Comune Non Censibile ai subalterni n/m/ o/ p, ad uso esclusivo del subalterno n.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico, secondo le ordinarie modalità di rappresentazione del Bene Comune Non Censibile.

Ulteriori specificazioni

Qualora l’impianto fotovoltaico comune risultasse posto “a terra” su  area comune si ricondurrà ai casi precedentemente specificati, con la sola differenza che le unità immobiliari, utili alla trasferimento di diritti, saranno da iscrivere in categoria F/1 ( area urbana), si riporterà nell’elaborato  planimetrico la descrizione: area urbana – alloggio impianto fotovoltaico.

Si ricorda inoltre che nell’ambito delle causali di presentazione del DOCFA è presente la Causale di presentazione –  Altre – Riqualificazione delle parti comuni – da utilizzare nei casi in cui gli interventi edilizi su un edificio composto da più unità immobiliari, ovvero sulle parti comuni dello stesso, determinino l’introduzione di nuovi impianti tecnologici o dotazioni accessorie, ovvero una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio, che comporta un incremento della redditività delle singole unità immobiliari superiore al 15%. È prevista la presentazione di un documento Do.C.Fa. per ogni unità immobiliare interessata, con operazione di variazione della stessa.

In caso di errori commessi nella compilazione delle pratiche qualora sussistessero i requisiti di ruralità e fossero stati negati dall’Ufficio per carenza di documentazione la parte puo’ inoltrare nei termini di legge o istanza di mediazione /ricorso oppure un’istanza di autotutela in bollo fornendo ulteriori elementi che verranno valutati in primis dalla Commissione interna di autotutela o in caso di contenzioso dalla Commissione Tributaria.

A fronte delle numerose richieste sull’argomento, si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione del documento Do.C.Fa.

IL CAPO AREA SCC

Elisabetta Pighi

AGEDP-MO_53682_2023_1769

 

Sono pervenute in Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire per l’aggiornamento catastale di U.I. a seguito di installazione di pannelli fotovoltaici in copertura con potenza superiore a  6 kwp.

Nel dettaglio si chiede quale causale utilizzare  per la pratica catastale ( DVS, AMPL, etc….) e se è necessario esclusivamente variare il subalterno o sopprimerlo e costituirne uno nuovo.

 

Normativa di riferimento 

Circolare 36e/2013

In merito agli impianti fotovoltaici, in linea generale:

Non sussiste obbligo di accatastamento: impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il n. delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Sussiste obbligo di accatastamento: Impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitativo e strumentale).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw.

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il relativo valore della struttura comprensivo del valore dell’area di sedime (5 €/mq per la superficie dei pannelli). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (coperte e scoperte) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo (ad es. locali tecnici).

 

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie:

  • Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente: l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
  • Impianto non integrato in presenza di cessione totale di energia: l’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
  • Impianto architettonicamente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni): l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e inserito nella stima dell’unità immobiliare (250€/mq per la superficie dei pannelli).

 

BANDI PER FONDI EUROPEI DEDICATI AI PROFESSIONISTI

By Notizie in Primo Piano | No Comments

A seguito dell’evento del 13 febbraio 2023 durante il quale è stato illustrato il bando, voluto dal CUP ER e indetto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare, riorganizzare e ristrutturare le attività dei professionisti emiliano-romagnoli, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, si comunica che le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023.

Di seguito il link per scaricare il bando e la relativa modulistica:

fesr.regione.emilia-romagna.it/Opportunità/2022/Rafforzamento e aggregazione delle attività libero professionali

 

22/12/2022

Vi informiamo che è stata pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna l’informazione di bandi di finanziamenti ai professionisti e che potete leggere cliccando il link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/liberi-professionisti-5-milioni-di-euro-per-l-innovazione-tecnologica

Tali bandi usciranno entro i primi mesi del prossimo anno preceduti da un evento organizzato dalla Regione con il quale saranno meglio illustrate le modalità di accesso e ulteriori informazioni.

CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI: STOP A INTERVENTI AVVIATI DAL 17/02/2023

By Aggiornamento professionale, Notizie in Primo Piano | No Comments

Pubblicato sulla G.U. 16/02/2023 il D.L. 16/02/2023, n. 11, che dispone lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi non avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata al 17/02/2023. Abrogate anche le norme per la cessione del credito a regime.

Approfondimenti sulle novità Superbonus

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Poster ENEA delle detrazioni fiscali: tutte le novità 2023

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L’Enea ha reso disponibile la nuova edizione – aggiornata a gennaio 2023 – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni, condomini ed edifici non residenziali.

Il Poster riporta il quadro sinottico di tutte le detrazioni in vigore, comprese le novità su SuperEcobonus e SuperSismaBonus.

Per ognuna delle misure di incentivazione per gli interventi previsti, vengono riportati – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.

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PREZZIARI REGIONALI

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Attraverso il Portale Ance – sezione Studi e Analisi > Prezzari regionali – è possibile accedere facilmente ai siti dove sono pubblicati i Prezzari regionali più aggiornati.

Per il 2023 hanno pubblicato l’aggiornamento annuale le seguenti Regioni:

  • Abruzzo,
  • Friuli Venezia Giulia,
  • Marche,
  • Liguria,
  • Lombardia,
  • Toscana
  • Umbria.

A queste si aggiunge anche la provincia di Trento.

Si segnala poi che il TAR Molise, con apposita ordinanza, riguardante il ricorso presentato dall’ACEM-ANCE Molise per l’annullamento della delibera di adozione del Prezzario regionale 2022, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da compiersi, da parte della Regione Molise, nei termini e limiti stabiliti nella motivazione.

ACCEDI AI PREZZIARI REGIONALI CLICCA QUI

BONUS EDILIZI: LA GUIDA DELL’ANCE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un’utilissima guida che riguarda tutti i bonus edilizi, a cominciare dal superbonus per finire con quelli minori e fornendo le versioni aggiornate degli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che riguardano superbonus, bonus barriere architettoniche e cessione del credito; inoltre le modifiche

  • dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (Ecobonus);
  • dell’art. 16, comma 1 del D,L. n. 63/2013 (Bonus casa o ristrutturazioni edilizie);
  • dell’art. 16, commi da 1-bis a 2 del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus e Bonus Mobili);
  • dell’art. 1, comma 12 della Legge n. 205/2017 (bonus verde);
  • dell’art. 1, comma 76 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che riguarda la detrazione del 50% dell’iva sull’acquisto di case in classe energetica A o B;
  • dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021 con le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36.

Relativamente al Superbonus, alla luce delle ultime modifiche arrivate con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e con la Legge n. 6/2023 di conversione del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), la guida ANCE entra nel dettaglio delle aliquote, scadenze e condizioni previste per:

  • condomini, “mini condomini in monoproprietà”, ONLUS, APS, ODV;
  • unifamiliari e unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari;
  • Onlus/APS/OdV con attività socio-sanitaria;
  • IACP e Cooperative a proprietà indivisa;
  • interventi post eventi sismici;

oltre che fornire qualche delucidazione relativamente al contributo per soggetti a basso reddito.

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ADOZIONE PUG COMUNE DI MODENA

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Con delibera n.  78, assunta nella seduta del 22 dicembre 2022 , il Consiglio comunale ha adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi della LR 24/2017: è avviato l’iter per giungere all’approvazione entro il mese di giugno 2023.

I materiali sono pubblicati sul sito del comune: Piano Urbanistico Generale – Comune di Modena

Proseguirà l’attività di  confronto con Associazioni, ordini e collegi professionali.

Al fine di rendere più efficace il confronto , oltre alle attività in corso, abbiamo previsto la possibilità di inviare quesiti scrivendo al seguente indirizzo: pug.modena@comune.modena.it

Le domande e le risposte (FAQ) verranno pubblicate periodicamente sul sito del Comune.

PASSAGGIO A NUOVO GESTORE INFOCERT PER LA PEC – SCADENZA TERMINE MIGRAZIONE 31-01-2023

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Facendo seguito alla pec inviata a tutti gli Iscritti in data 15/12/2022, Cassa Geometri, insieme al CNG, per il tramite della Fondazione, mettono gratuitamente a disposizione dei propri iscritti, un servizio di posta elettronica certificata che prevede uno spazio inbox di 2 GB. Al fine di consentire il passaggio dal provider Namirial Srl al gestore InfoCert Spa basterà cliccare sul link seguente:

https://migrazionepec.infocert.it/webapp/?ui=geometri

e seguire tutti i passaggi come richiesto dalla procedura, che permetterà di impostare una nuova password ENTRO IL 31/01/2023.

Eseguendo questa operazione potrai visualizzare sin da subito i contenuti della tua nuova casella e ritrovarti tutti i messaggi di posta nonché l’eventuale alberatura delle cartelle così come l’avevi strutturata con il vecchio gestore.

Il mancato utilizzo della procedura guidata comporterà uno slittamento dell’allineamento dei contenuti della tua casella che sarà comunque compiuto da InfoCert Spa dopo la migrazione del dominio.

Ti informiamo che i contenuti dell’eventuale archivio di back up e della conservazione Ti verranno resi disponibili da InfoCert Spa in una fase successiva alla migrazione del dominio.

Al momento chi non fosse riuscito ad effettuare la migrazione deve necessariamente contattare il Sig. Junio Valerio Franchi  al n.06/32686697 lasciando un messaggio per fissare un appuntamento telefonico; sarete sicuramente richiamati.

ACCESSO NUOVA CASELLA PEC INFOCERT

La nuova casella pec di InfoCert Spa sarà accessibile tramite la classica web mail raggiungibile all’indirizzo: https://webmail.geopec.it/.

La password sarà la stessa impostata tramite la procedura di migrazione.

Per configurare la mail su un client (ad esempio outlook) i parametri di configurazione sono rimasti gli stessi, basta cambiare la vecchia password con la nuova password impostata in fase di migrazione.

I server per la configurazione sono i seguenti:

  • indirizzo server di posta in entrata:  
    imaps.geopec.it – porta: 993 – SSL: attiva
    in alternativa
    pop3s.geopec.it – porta: 995 – SSL: attiva
  • indirizzo server di posta in uscita:  
    smtps.geopec.it – porta: 465 – SSL: attiva

In caso di blocco della password della casella infocert per troppi tentativi errati contattare infocert con le varie modalità elencate nel seguente link: 

https://help.infocert.it/contatti

CONSULTAZIONE VECCHIA CASELLA NAMIRIAL

La procedura automatica di migrazione sarà utilizzabile fino al 31/01/2023, anche dopo il passaggio, e i contenuti della tua vecchia casella pec di Namirial potranno essere consultabili fino a tale data utilizzando i seguenti parametri:

Indirizzo webmail: https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pro-pops.sicurezzapostale.it
Porta: 995 – SSL: attiva
Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) pro-imaps.sicurezzapostale.it
Porta: 993 – SSL: attiva

Le credenziali da utilizzare per accedere ai vecchi contenuti saranno le stesse che utilizzi oggi per accedere alla casella pec gestita Namirial Spa.

RECUPERO PASSWORD NAMIRIAL

Collegarsi all’indirizzo:

https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Cliccare su hai dimenticato la password poi inserire il proprio indirizzo geopec e cliccare avanti nei passaggi successivi fino alla conferma dell’invio della email per il recupero. Nel caso in cui NON sia stata precedentemente impostata una casella email di recupero, contattare Namirial attraverso uno dei canali di Service Desk disponibili al seguente link.

SERVIZI AGGIUNTIVI CASELLA GEOPEC

Per poter acquistare i servizi aggiuntivi per la casella PEC a prezzi in convenzione, basterà collegarsi al seguente link:

https://landing.infocert.it/cassa-geometri/

Su questa pagina una informativa spiegherà come procedere. Di fatto basterà cliccare su ACCEDI ed effettuare la login sul sito e-commerce di InfoCert utilizzando le stesse credenziali con cui si accede alla casella PEC. A quel punto potrà procedere con l’acquisto.

 

 

REGIME FORFETTARIO PER I PROFESSIONISTI: OPUSCOLO ESPLICATIVO A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

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L’innalzamento da 65 a 85 mila euro della soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario permette a molti professionisti di transitare dal regime ordinario o semplificato al forfettario già dal 1° gennaio 2023.

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Cause di cessazione del regime forfetario Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Regime forfettario 2023

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