CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 2756 – Trattazione pratiche concatenate nella procedura DOCFA
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 2756 – Trattazione pratiche concatenate nella procedura DOCFA
MINISTERO DELL’INTERNO
01/03/2023
E’ entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi. L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.
Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN: PIN 1-2023 Valutazione Progetto PIN 2-2023 S.C.I.A. PIN 2.2-2023 – Cert. REI PIN 3-2023 Rinnovo periodico PIN 4-2023 Deroga PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. E’ stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..
A tale riguardo, si osserva che: – in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007; – resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato
Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link: https://lnkd.in/d8Rt5JKb
24/01/2023
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
OGGETTO: Impianti fotovoltaici ulteriori chiarimenti operativi
La materia della dotazione impiantistica dei fabbricati risulta di pressante attualità, anche in relazione ai Bonus Fiscali in essere, di frequente in sede di consulenza tecnica per la redazione delle pratiche DOCFA si chiedono chiarimenti relativi alla dichiarazione e/o rappresentazione degli impianti fotovoltaici, il presente documento risponde a tale esigenza fornendo alcuni chiarimenti operativi.
Si premette che la materia è già stata trattata nell’ambito del “PRONTUARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE (GRUPPO D) O PARTICOLARE (GRUPPO E) NELLA PROVINCIA DI MODENA” già fornito agli Ordini ed ai Collegi, in cui è presente il capitolo “Impianti fotovoltaici” di seguito riportato:
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Non sussiste obbligo di accatastamento per
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto. |
Sussiste obbligo di accatastamento per
impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitative/ordinarie e speciali). |
In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:
Immobili abitativi o altre categorie ordinarie
Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub. disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw).
Categorie speciali
Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il costo delle sistemazioni (recinzioni, impianti di videosorveglianza…) comprensivo del valore dell’are di sedime (10 €/mq per la superficie del lotto nel caso di impianti fotovoltaici a terra). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (ad es. locali tecnici) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo.
Con riferimento alla tipologia di installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie (tipologia costruttiva e tipologia di funzionamento) e possibilità di censimento (<):
TIPOLOGIA DI IMPIANTO | |
Tipologia costruttiva | impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 |
impianto fotovoltaico parzialmente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b2) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 | |
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b3) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto. |
Tipologia di funzionamento | con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente |
cessione totale di energia |
Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) o parzialmente integrato con scambio sul posto dell’energia e cessione in rete della quota eccedente:
L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
Impianto fotovoltaico non integrato o parzialmente integrato in presenza di cessione totale di energia:
L’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
Impianto architettonicamente integrato (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni).
L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e valutato nella stima dell’unità immobiliare secondo la tabella sottostante
TIPOLOGIA | VALORI |
Impianti fotovoltaici fino a 20 KwP | 1.200 €/KwP |
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KwP | 1.200 / 1.000 €/KwP (quest’ultimo per impianti superiori a 100 KwP) |
Valori comprensivi di tutta l’impiantistica necessaria. Restano da valutare a parte le cabine ed i locali tecnici, eventuali recinzioni, sistemazioni esterne ed impianti di videosorveglianza, ecc…
All’attualità, come già indicato, ricorre l’esigenza di individuare, in particolare nell’ambito di immobili a destinazione residenziale, la correlazione tra singola unità abitativa ed impianto fotovoltaico “condominiale” a questa riconducibile.
In tal senso si riconoscono due casistiche maggiormente frequenti.
Nuova costruzione di immobile costituito da una pluralità di unità abitative intestate ad impresa realizzatrice, con presenza di impianto fotovoltaico in copertura
Tale casistica propedeutica a trasferimento di diritti dall’impresa realizzatrice ai singoli acquirenti, necessita dell’individuazione di unità immobiliari transabili, a tal fine l’impianto fotovoltaico comune si costituirà in un numero di unità immobiliari iscritte in categoria F/5 (lastrico solare) pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico devono essere correlate.
Ciascuna unità immobiliare iscritta in categoria F/5 (lastrico solare) riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: lastrico solare – alloggio impianto fotovoltaico.
Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico secondo le ordinarie modalità di rappresentazione di unità immobiliari iscritte in categoria F/5.
Variazione docfa in immobile costituito da una pluralità di unità abitative con diversa intestazione, per realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura
Tale casistica soddisfa, prevalentemente, la necessità di correlazione tra unità abitative presenti nel condominio e le porzioni di impianto fotovoltaico comune al fine di usufruire dei Bonus Fiscali.
A tal fine, l’impianto fotovoltaico comune si iscriverà, come Bene Comune Non Censibile, in numero pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico comune devono essere correlate.
Ciascuno di questi Bene Comune Non Censibile riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: Bene Comune Non Censibile ai subalterni n/m/ o/ p, ad uso esclusivo del subalterno n.
Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico, secondo le ordinarie modalità di rappresentazione del Bene Comune Non Censibile.
Ulteriori specificazioni
Qualora l’impianto fotovoltaico comune risultasse posto “a terra” su area comune si ricondurrà ai casi precedentemente specificati, con la sola differenza che le unità immobiliari, utili alla trasferimento di diritti, saranno da iscrivere in categoria F/1 ( area urbana), si riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: area urbana – alloggio impianto fotovoltaico.
Si ricorda inoltre che nell’ambito delle causali di presentazione del DOCFA è presente la Causale di presentazione – Altre – Riqualificazione delle parti comuni – da utilizzare nei casi in cui gli interventi edilizi su un edificio composto da più unità immobiliari, ovvero sulle parti comuni dello stesso, determinino l’introduzione di nuovi impianti tecnologici o dotazioni accessorie, ovvero una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio, che comporta un incremento della redditività delle singole unità immobiliari superiore al 15%. È prevista la presentazione di un documento Do.C.Fa. per ogni unità immobiliare interessata, con operazione di variazione della stessa.
In caso di errori commessi nella compilazione delle pratiche qualora sussistessero i requisiti di ruralità e fossero stati negati dall’Ufficio per carenza di documentazione la parte puo’ inoltrare nei termini di legge o istanza di mediazione /ricorso oppure un’istanza di autotutela in bollo fornendo ulteriori elementi che verranno valutati in primis dalla Commissione interna di autotutela o in caso di contenzioso dalla Commissione Tributaria.
A fronte delle numerose richieste sull’argomento, si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione del documento Do.C.Fa.
IL CAPO AREA SCC
Elisabetta Pighi
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Sono pervenute in Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire per l’aggiornamento catastale di U.I. a seguito di installazione di pannelli fotovoltaici in copertura con potenza superiore a 6 kwp.
Nel dettaglio si chiede quale causale utilizzare per la pratica catastale ( DVS, AMPL, etc….) e se è necessario esclusivamente variare il subalterno o sopprimerlo e costituirne uno nuovo.
Normativa di riferimento
Circolare 36e/2013
In merito agli impianti fotovoltaici, in linea generale:
Non sussiste obbligo di accatastamento: impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il n. delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
Sussiste obbligo di accatastamento: Impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitativo e strumentale).
In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:
Immobili abitativi o altre categorie ordinarie
Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub. disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw.
Categorie speciali
Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il relativo valore della struttura comprensivo del valore dell’area di sedime (5 €/mq per la superficie dei pannelli). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (coperte e scoperte) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo (ad es. locali tecnici).
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie:
A seguito dell’evento del 13 febbraio 2023 durante il quale è stato illustrato il bando, voluto dal CUP ER e indetto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare, riorganizzare e ristrutturare le attività dei professionisti emiliano-romagnoli, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, si comunica che le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023.
Di seguito il link per scaricare il bando e la relativa modulistica:
22/12/2022
Vi informiamo che è stata pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna l’informazione di bandi di finanziamenti ai professionisti e che potete leggere cliccando il link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/liberi-professionisti-5-milioni-di-euro-per-l-innovazione-tecnologica.
Tali bandi usciranno entro i primi mesi del prossimo anno preceduti da un evento organizzato dalla Regione con il quale saranno meglio illustrate le modalità di accesso e ulteriori informazioni.
Accordo CNGeGL-Inarcheck – Esame unico per il conseguimento della certificazione ai sensi della norma 11558:2014 e della qualifica REV
Pubblicato sulla G.U. 16/02/2023 il D.L. 16/02/2023, n. 11, che dispone lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi non avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata al 17/02/2023. Abrogate anche le norme per la cessione del credito a regime.
L’Enea ha reso disponibile la nuova edizione – aggiornata a gennaio 2023 – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni, condomini ed edifici non residenziali.
Il Poster riporta il quadro sinottico di tutte le detrazioni in vigore, comprese le novità su SuperEcobonus e SuperSismaBonus.
Per ognuna delle misure di incentivazione per gli interventi previsti, vengono riportati – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.
Attraverso il Portale Ance – sezione Studi e Analisi > Prezzari regionali – è possibile accedere facilmente ai siti dove sono pubblicati i Prezzari regionali più aggiornati.
Per il 2023 hanno pubblicato l’aggiornamento annuale le seguenti Regioni:
A queste si aggiunge anche la provincia di Trento.
Si segnala poi che il TAR Molise, con apposita ordinanza, riguardante il ricorso presentato dall’ACEM-ANCE Molise per l’annullamento della delibera di adozione del Prezzario regionale 2022, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da compiersi, da parte della Regione Molise, nei termini e limiti stabiliti nella motivazione.
ACCEDI AI PREZZIARI REGIONALI CLICCA QUI
Relativamente al Superbonus, alla luce delle ultime modifiche arrivate con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e con la Legge n. 6/2023 di conversione del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), la guida ANCE entra nel dettaglio delle aliquote, scadenze e condizioni previste per:
oltre che fornire qualche delucidazione relativamente al contributo per soggetti a basso reddito.
Con delibera n. 78, assunta nella seduta del 22 dicembre 2022 , il Consiglio comunale ha adottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi della LR 24/2017: è avviato l’iter per giungere all’approvazione entro il mese di giugno 2023.
I materiali sono pubblicati sul sito del comune: Piano Urbanistico Generale – Comune di Modena
Proseguirà l’attività di confronto con Associazioni, ordini e collegi professionali.
Al fine di rendere più efficace il confronto , oltre alle attività in corso, abbiamo previsto la possibilità di inviare quesiti scrivendo al seguente indirizzo: pug.modena@comune.modena.it
Le domande e le risposte (FAQ) verranno pubblicate periodicamente sul sito del Comune.
Facendo seguito alla pec inviata a tutti gli Iscritti in data 15/12/2022, Cassa Geometri, insieme al CNG, per il tramite della Fondazione, mettono gratuitamente a disposizione dei propri iscritti, un servizio di posta elettronica certificata che prevede uno spazio inbox di 2 GB. Al fine di consentire il passaggio dal provider Namirial Srl al gestore InfoCert Spa basterà cliccare sul link seguente:
https://migrazionepec.infocert.it/webapp/?ui=geometri
e seguire tutti i passaggi come richiesto dalla procedura, che permetterà di impostare una nuova password ENTRO IL 31/01/2023.
Eseguendo questa operazione potrai visualizzare sin da subito i contenuti della tua nuova casella e ritrovarti tutti i messaggi di posta nonché l’eventuale alberatura delle cartelle così come l’avevi strutturata con il vecchio gestore.
Il mancato utilizzo della procedura guidata comporterà uno slittamento dell’allineamento dei contenuti della tua casella che sarà comunque compiuto da InfoCert Spa dopo la migrazione del dominio.
Ti informiamo che i contenuti dell’eventuale archivio di back up e della conservazione Ti verranno resi disponibili da InfoCert Spa in una fase successiva alla migrazione del dominio.
Al momento chi non fosse riuscito ad effettuare la migrazione deve necessariamente contattare il Sig. Junio Valerio Franchi al n.06/32686697 lasciando un messaggio per fissare un appuntamento telefonico; sarete sicuramente richiamati.
ACCESSO NUOVA CASELLA PEC INFOCERT
La nuova casella pec di InfoCert Spa sarà accessibile tramite la classica web mail raggiungibile all’indirizzo: https://webmail.geopec.it/.
La password sarà la stessa impostata tramite la procedura di migrazione.
Per configurare la mail su un client (ad esempio outlook) i parametri di configurazione sono rimasti gli stessi, basta cambiare la vecchia password con la nuova password impostata in fase di migrazione.
I server per la configurazione sono i seguenti:
In caso di blocco della password della casella infocert per troppi tentativi errati contattare infocert con le varie modalità elencate nel seguente link:
https://help.infocert.it/contatti
CONSULTAZIONE VECCHIA CASELLA NAMIRIAL
La procedura automatica di migrazione sarà utilizzabile fino al 31/01/2023, anche dopo il passaggio, e i contenuti della tua vecchia casella pec di Namirial potranno essere consultabili fino a tale data utilizzando i seguenti parametri:
Indirizzo webmail: https://webmailpro.sicurezzapostale.it/
Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pro-pops.sicurezzapostale.it
Porta: 995 – SSL: attiva
Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) pro-imaps.sicurezzapostale.it
Porta: 993 – SSL: attiva
Le credenziali da utilizzare per accedere ai vecchi contenuti saranno le stesse che utilizzi oggi per accedere alla casella pec gestita Namirial Spa.
RECUPERO PASSWORD NAMIRIAL
Collegarsi all’indirizzo:
https://webmailpro.sicurezzapostale.it/
Cliccare su hai dimenticato la password poi inserire il proprio indirizzo geopec e cliccare avanti nei passaggi successivi fino alla conferma dell’invio della email per il recupero. Nel caso in cui NON sia stata precedentemente impostata una casella email di recupero, contattare Namirial attraverso uno dei canali di Service Desk disponibili al seguente link.
SERVIZI AGGIUNTIVI CASELLA GEOPEC
Per poter acquistare i servizi aggiuntivi per la casella PEC a prezzi in convenzione, basterà collegarsi al seguente link:
https://landing.infocert.it/cassa-geometri/
Su questa pagina una informativa spiegherà come procedere. Di fatto basterà cliccare su ACCEDI ed effettuare la login sul sito e-commerce di InfoCert utilizzando le stesse credenziali con cui si accede alla casella PEC. A quel punto potrà procedere con l’acquisto.
L’innalzamento da 65 a 85 mila euro della soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario permette a molti professionisti di transitare dal regime ordinario o semplificato al forfettario già dal 1° gennaio 2023.
Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
Cause di cessazione del regime forfetario Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.
Le scadenze per il Superbonus sono state oggetto di diverse successive proroghe e rimodulazioni (art. 1 della L. 178/2020, comma 66; comma 3, art. 1 del D.L. 59/2021; comma 28, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234), fino ad arrivare all’art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), che ha delineato le scadenze attualmente vigenti e riportate nella Tabella riepilogativa allegata (riservata ai Collegi associati).
Dal 25 novembre il Superbonus 110% è passato ufficialmente al 90%, come riportato nel Decreto Aiuti quater (Dl Energia).
Condomini
Su questi immobili è possibile di aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, questo qualora entro il 25 novembre 2022
Di contro, per gli interventi la cui autorizzazione è stata presentata successivamente al 25 novembre 2022, l’aliquota scende al 90% per tutto il 2023. Infine, per le spese sostenute nell’anno 2024 si avrà diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento. Questo significa che, se a fine dicembre 2023 i lavori non sono terminati, si porta in detrazione la spesa restante e sostenuta nel 2024 al 70%.
Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)
Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini. La medesime aliquote varranno per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazione di volontariato ODV e le Associazioni di promozione sociale APS (art. 119 c.9 lett. d-bis).
Edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari
Il Decreto Aiuti quater, prevede che per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, possono aderire al Superbonus 110 % fino al 30 settembre 2022. Tuttavia, se al 30 settembre 2022 fosse stato raggiunto il 30% dei lavori, la scadenza verrebbe posticipata al 31 marzo 2023. Questa percentuale deve riferirsi “all’intervento complessivamente considerato” (interpello 791/2021), quindi al complessivo tra interventi trainati e trainanti.
Per le pratiche Superbonus attivate dal 1 gennaio 2023 e le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile aderire all’incentivo su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti non più al 110% ma al 90%. Il decreto Aiuti-quater subordina la spettanza del superbonus 90% al fatto che l’edificio unifamiliare o la villetta oggetto dei lavori sia abitazione principale e che colui che intende sfruttare il bonus ossia il nucleo familiare nel complesso, abbia un reddito entro un certo limite, da rapportare ad un quoziente familiare. Il reddito complessivo familiare non deve superare 15 mila euro (rapportati al quoziente familiare).
IACP Case popolari e cooperative
Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020), l’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si venisse raggiunto almeno il 60% dei lavori. Stesso dicasi per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, comma 9, lettera d) del D.L. n. 34/2020).
Superbonus Rafforzato comuni colpiti da sisma
Proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi ricadenti nel Superbonus e realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1 aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL Rilancio). Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus, spettante sia per interventi di efficienza energetica, sia per quelli antisismici, denominato “Superbonus rafforzato”, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.
Associazioni e società sportive dilettantistiche
La scadenza per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio, realizzati da associazioni sportive dilettantistiche, rimane invariata al 30 giugno 2022. Ormai le associazioni dilettantistiche non possono più beneficiarne. Queste scadenze sono valide sia per gli interventi trainanti che per i trainati, compresa l’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica.
Cessione del credito e sconto in fattura
Infine, per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Superbonus, sarà possibile sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito fino al 31 dicembre 2025.
Al fine di operare una perfetta integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, l’Agenzia delle Entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio) che consente ai cittadini di ottenere la visura catastale attuale e ai professionisti, invece, la visura catastale storica. Il processo di trasferimento dei dati del catasto è avvenuto in maniera graduale.
La conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma ha di fatto cambiato le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale.
Di recente pubblicazione è la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate: La nuova visura catastale – Ottobre 2022.
La guida delle Entrate di ottobre illustra cosa cambia nella visura catastale e, nel dettaglio, viene decritto il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Inoltre, sono di grande aiuto pratici esempi per chi intende richiedere le visure catastali, attuali e storiche, sia per soggetto che per immobile.
Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in “sezioni omogenee” immediatamente individuabili, grazie all’utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.
Nelle diverse sezioni vengono indicati:
Tra le novità circa il nuovo modello di visura catastale presenti nella guida:
Per richiedere la visura si possono usare:
Inoltre, la consultazione dei dati catastali relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso:
guida-AE_nuova-visura-catastale_ottobre2022 (1)
E’ stata aggiornata a ottobre 2022 la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle Ristrutturazioni edilizie, con tutti i bonus fiscali previsti dall’art. 16-bis del TUIR (dPR 917/1986) attualmente in vigore.
La nuova edizione della guida elenca tutte le novità e gli aggiornamenti in materia, a partire da quelli introdotti dalla Legge di Bilancio 2022 in poi.
Il Bonus Ristrutturazione 50% su un importo massimo di spesa di 96.000 euro è previsto fino al 31 dicembre 2024.
Oltre alle opzioni alternative di fruizione delle agevolazioni (cessione del credito e sconto in fattura, nella guida delle Entrate, però, trovano posto anche i bonus fiscali temporanei previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), ossia il Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico ed il Bonus 75% per eliminazione di barriere architettoniche.
Infine, vengono riepilogati, in sintesi, tutti gli interventi potenzialmente agevolabili, suddivisi per interventi edilizi sulle singole unità abitative e lavori sulle parti comuni di edifici condominiali.
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 – 2, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069). Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.
Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.
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