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Aggiornamento testo unico sicurezza

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Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.

Novità in questa versione aggiornata:

  • Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
  • Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
  • Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
  • Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
  • Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
  • Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
  • Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
  • Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI

Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030

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L’art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030.

Il Decreto del Ministero dell’interno del 25/07/2022 definisce le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relativi all’annualità 2023, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.

Beneficiari I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: – euro 1.000.000 per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; –  euro 2.500.000 per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; – euro 5.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Tipologie di investimento Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, secondo il seguente ordine di priorità: – messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con opere di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, o con opere di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; – messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, o con opere di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; – messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, con opere di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza, con opere di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, con opere di manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, o con opere di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Richieste di contributo Le richieste di contributo da parte dei comuni devono avvenire con modalità telematica, tramite il modello di istanza allegato al Decreto, entro il 15/09/2022.

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MODIFICA ALLA DEFINIZIONE DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” CON IL DECRETO AIUTI

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Con la legge  di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia.

Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus, questo anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele.

RISTRUTTURAZIONE_EDILIZIA

Superbonus: pubblicato il nuovo Dossier della Camera

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La Camera dei Deputati ha pubblicato un Dossier aggiornato al 4 luglio 2022 sul Superbonus 110.

Il documento fa un riepilogo di tutte le novità normative che riguardano il Superbonus 110%: dall’articolo 119 del dlg 34/2020 (decreto rilancio), analizza i dati riepilogativi registrati dall’ENEA, fino ad arrivare al dl PNRR 2, (dl n. 36/2022 convertito in legge 59/2022).

Il Dossier si sofferma anche sulla questione PNRR 2, componente 3, della missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) la quale destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus.

Ricordiamo che in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare, per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.

Gli interventi di questa componente si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici.

Si ricorda. che la detrazione per il Superbonus 110% può essere chiesta per le spese documentate e sostenute dal 1 luglio 2020 fino al  30 giugno 2022 per interventi sostenuti:

  • sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due).

Il comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  1. impianti per l’approvvigionamento idrico;
  2. impianti per il gas;
  3. impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

documento camera 118 Superbonus 110

SUPERBONUS: La nuova Guida dell’Ance

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Ance ha pubblicato una nuova guida contenente i principali chiarimenti in merito al Superbonus, soprattutto alla luce della recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 23/E il Fisco, infatti, ha fornito un riepilogo degli orientamenti e degli aggiornamenti susseguitisi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo di interventi, spese ammesse, sconto in fattura o cessione del credito.

Il documento fa, quindi, il punto sull’applicabilità del Superbonus, evidenziando le novità più importanti rispetto alla disciplina generale della misura fiscale per quel che riguarda i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili e le modalità applicative.

Sul tema della presentazione CILAS e sulla data del 30 giugno 2022, Ance rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

circolare-ance-superbonus-luglio-22

IL SISTEMA CATASTALE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

La nuova versione del volume è aggiornata con tutte le novità in termini di normativa, prassi catastale, procedure e alcune novità nell’estensione e nelle modalità di erogazione di specifici servizi di consultazione a categorie di utenti, nonché integrata con i principali dati quantitativi segnaletici di afflusso degli atti di aggiornamento presentati da cittadini e professionisti, e i principali dati sullo stock del patrimonio immobiliare urbano e dei terreni, contenuti negli archivi censuari.

L’Agenzia conserva un ruolo fondamentale nell’ambito dei riconosciuti dal Legislatore “Organi cartografici dello Stato”, e alcune delle novità interessano, in modo particolare, le attività progettuali sul patrimonio cartografico, mirate al superamento delle criticità che si sono originate nel processo storico di formazione delle mappe e in fase di informatizzazione della cartografia cartacea, nonché al completamento delle informazioni georeferenziate in esso contenute.

Queste attività hanno come obiettivo la piena fruibilità e l’interoperabilità delle informazioni catastali e cartografiche per tutte le tipologie di utenti, che attraverso i disponibili servizi online di consultazione dinamica quali il Web map service (sistema Wms) e il Geoportale cartografico catastale forniscono informazioni per l’intero territorio nazionale, direttamente estratte dalla banca dati cartografica del Catasto, continuamente aggiornata in modalità automatica mediante gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati.

Da giugno del 2021, in particolare, il Geoportale cartografico catastale utilizza il posizionamento satellitare, con cui è possibile consultare la mappa catastale in corrispondenza della propria posizione geografica e identificare, quindi, la particella catastale su cui ci si trova.

Attraverso questi servizi è possibile individuare facilmente il codice identificativo di una qualsiasi particella e accedere a tutte le informazioni a essa connesse (tramite i servizi di visura) ed è, inoltre, possibile verificare se ciò che è presente in mappa sia aderente alla realtà territoriale.

La pubblicazione è stata integrata, inoltre, con una sezione dedicata alle commissioni censuarie, organismi che coadiuvano l’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di Catasto terreni, edilizio urbano, e di revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, svolgendo funzioni sia giurisdizionali sia amministrative. La commissioni censuarie, centrale e locali, ridefinite dal decreto legislativo n. 198/2014, per competenze, composizione, attribuzioni e funzionamento, sono state insediate dal 1° luglio scorso.

Il Sistema Catastale 2022_dati 31 12 2021 – in pubblicazione

 

INVIO DOCFA “CONCATENATI”

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A seguito dell’attivazione del DOCFA automatico avvenuto il 04/07 u.s. si ricorda a tutti gli iscritti l’importanza si selezionare la dicitura “CONCATENATO” al momento dell’invio di più pratiche DOCFA correlate tra loro.

La selezione di tale flag permetterà la corretta lavorazione delle pratiche, in particolar modo di quelle che abbiano causali “codificate” e causali “altro”.

 

SUPERBONUS 110% : DOPO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 GIUGNO ARRIVANO I CHIARIMENTI DALL’ABI

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Le banche supportano i cittadini e le imprese nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili collegati alle agevolazioni previste con il Superbonus, lo strumento previsto dal Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.

Per agevolare la comprensione dello strumento, l’Associazione bancaria italiana ha diramato due circolari per le cessioni dei crediti e i controlli e verifiche stabilite dal legislatore, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari.

Circolare 24 giugno 2022

lc 20 maggio 2022

Superbonus 110% e inapplicabilità della ritenuta sui servizi dei professionisti per il visto di conformità: indicazioni dal Fisco

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Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa».Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.

AdE_Circolare-Superbonus-23.06.2022[1]

Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

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A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che

il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

SI SEGNALA

 che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.

Al seguente LINK sono riportate

  • le principali novità introdotte dall’art 26 del Dlgs 199/2021;
  • la LETTURA COMPARATA delle parti di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.

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