CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI – FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
Notizie in Primo Piano
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Circolare del Commissario Delegato n. 2 del 3 Ottobre 2022
In prossimità della scadenza del 30% per le unifamiliari, Deloitte la società di consulenza che offre servizi di Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal a clienti del mondo pubblico e privato appartenenti a molteplici settori, ha comunicato che unitamente alle asseverazioni dei tecnici, dovrà essere aggiunta la documentazione con dei video, che dimostri la veridicità delle dichiarazioni nell’attestare il raggiungimento del SAL 30%.
Numerose le diffide degli Ordini e Associazioni di Categoria. Nell’opuscolo è allegata la diffida della Rete delle Professioni tecniche, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la Risposta di Deloitte).
Ecco l’iter e le regole da seguire:
- il video deve essere registrato presso l’immobile dell’intervento;
- l’immobile deve essere riconoscibile;
- occorre inquadrare il cartellone di cantiere, civico e il contesto intorno;
- occorre inquadrare il tecnico con il tesserino dell’ordine e un documento in corso di validità;
- il tecnico deve confermare gli importi e gli interventi asseverati, inquadrando le lavorazioni eseguite;
- i video non devono superare i 5 minuti e vengono richiesti per ogni singolo stato di avanzamento o per la fine dei lavori.
Se gli interventi riguardano esclusivamente gli impianti o gli infissi, i video devono avere le seguenti caratteristiche:
- può essere girato dall’installatore e non dal tecnico asseveratore;
- occorre fornire matricola e qualifica dell’installatore;
- occorre mostrare matricola del macchinario installato;
- l’asseveratore deve registrare un ulteriore video per la parte di sua competenza.
Inoltre, occorrerà, per godere del Superbonus 110% e procedere con la cessione del credito, produrre la seguente documentazione:
- attestato di prestazione energetica (APE) prima e post intervento;
- relazione energetica;
- apertura e la chiusura di una pratica edilizia (CILAS, SCIA o PdC);
- attestazioni per il rispetto dei requisiti minimi previste dai due decreti del MiSE 6 agosto 2020;
- asseverazioni previste per il raggiungimento del SAL;
- asseverazione di congruità delle spese sostenute;
- visto di conformità.
DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE – SETTORE SERVIZI CATASTALI
Attenzione alle pratiche DO.C.FA. trattate in automatico! Si ricorda a tutti gli iscritti che l’accettazione automatica della pratica Do.c.fa. non esonera dai controlli successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si raccomanda per questo la massima attenzione nella predisposizione della pratica.
Il sistema infatti non esegue tutti i controlli valutati in precedenza dall’operatore come ad esempio alla corretta definizione dell’unità immobiliare, la rappresentazione grafica o l’attribuzione dei poligoni.
Si raccomanda l’utilizzo e l’attenta lettura del Vademecum DO.C.FA Nazionale che sostituisce integralmente il precedente Vademecum Regionale del 2016
AGENZIA DELLE ENTRATE
Attivazione Servizio front-office di assistenza tecnica DO.C.FA il Lunedì dalle 14,00 alle 15,30
Dal 3 ottobre p.v. sarà attivato uno nuovo servizio di assistenza tecnica professionale, nel dettaglio sarà aperto uno sportello in presenza per richiesta di informazioni su pratiche Docfa da presentare.
Il servizio sarà prenotabile tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – “Prenotazione Appuntamenti” / Assistenza all’utenza professionale / Assistenza all’Utenza professionale Catasto Fabbricati.
Al momento della prenotazione del servizio si consiglia di compilare i campi “Motivo di richiesta appuntamento” indicando eventuali dati della pratica e ogni altro elemento utile alla discussione in presenza al fine di agevolare il lavoro del tecnico catastale e ottimizzare i tempi degli appuntamenti.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
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Nota prot. n. 552834/2022, a firma dell’Assessora Barbara Lori sul tema della Trasmissione digitale delle pratiche edilizie attraverso la piattaforma Accesso Unitario.
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L’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto una proroga condizionata per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) nel caso di interventi su edifici unifamiliari. Una proroga al 31 dicembre 2022 che può essere utilizzata solo da chi al 31 settembre 2022 ha completato il 30% dell’intervento complessivo.
Infatti, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Cosa rientra nel 30%, è stato specificato in una nota arrivata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus che, rispondendo ad un quesito formulato dalla Rete delle Professioni Tecniche ha fornito questo importante chiarimento.
La Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo aver ricordato la formulazione del secondo periodo, comma 8-bis, dell’art. 119 del Decreto Rilancio e richiamando la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 791/2021 ha confermato che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Su chi dovrà attestare il SAL, la commissione ha confermato che il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria.
A titolo di esemplificativo la Commissione ricorda che potrà essere utilizzato:
- il libretto delle misure;
- lo stato d’avanzamento lavori;
- il rilievo fotografico della consistenza dei lavori;
- copia di bolle e/o fatture.
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Commissione, infine, raccomanda:
- la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
- la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto.
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Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022.
L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.
Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.
I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Il Criterio
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso. Il Criterio
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Il problema principale nel settore del calcestruzzo resta sostanzialmente lo stesso del precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull’End of Waste non aiutano.
Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l’industria sia chiamata a collaborare nel definirne i passaggi.
Le nuove disposizioni del CAM Rifiuti invece disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio; dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, alla fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
L’obiettivo è di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.
I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).
Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2022, per la presentazione telematica delle domande di voltura catastale dovrà essere utilizzato il nuovo software “Voltura 2.0-Telematica”, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia stessa del 10 febbraio 2021. Nel provvedimento e nel relativo allegato tecnico, in particolare, vengono illustrate le principali innovazioni introdotte con la nuova procedura informatica finalizzata alla predisposizione e alla presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali. Il nuovo software “Voltura 2.0 – Telematica”, reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio”, è al momento riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate e sostituirà progressivamente nell’utilizzo l’attuale procedura informatica “Voltura 1.1”, in concomitanza con l’attivazione del nuovo SIT, in ciascun Ufficio Provinciale – Territorio.
Il Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008) è in continuo aggiornamento per via le novità normative: sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, INL, è disponibile la versione aggiornata ad agosto 2022.
Novità in questa versione aggiornata:
- Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
- Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
- Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
- Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
- Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;
- Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
- Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
- Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.
PER SCARICARE IL TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNATO AGOSTO 2022 CLICCA QUI
L’art. 1, comma 139, della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) assegna ai Comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dall’anno 2021 al 2030.
Il Decreto del Ministero dell’interno del 25/07/2022 definisce le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relativi all’annualità 2023, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro.
Beneficiari I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: – euro 1.000.000 per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; – euro 2.500.000 per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; – euro 5.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Tipologie di investimento Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, secondo il seguente ordine di priorità: – messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con opere di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, o con opere di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana; – messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, con opere di manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità, o con opere di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione; – messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, con opere di manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza, con opere di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, con opere di manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, o con opere di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
Richieste di contributo Le richieste di contributo da parte dei comuni devono avvenire con modalità telematica, tramite il modello di istanza allegato al Decreto, entro il 15/09/2022.
Con la legge di conversione del Decreto “Aiuti” (LEGGE 15 luglio 2022 , n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si è tornati a trattare nuovamente il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo Unico dell’edilizia.
Di fatto si ampliano le aree già vincolate nelle quali è possibile classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e il volume, permettendo a molti fabbricati di accedere al Superbonus, questo anche nelle aree elencate dall’articolo 136, lettera c), in cui ci sono i nuclei e i centri storici, la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma si qualifica come ristrutturazione, che quindi potrà essere non fedele.
Il Decreto Aiuti, convertito nella legge 91/2022 del 15 luglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio, è entrato in vigore portandosi dietro novità di assoluto rilievo per l’edilizia, che riguardano la cessione del credito dei bonus edilizi e la definizione di ristrutturazione edilizia, ecc.
La Camera dei Deputati ha pubblicato un Dossier aggiornato al 4 luglio 2022 sul Superbonus 110.
Il documento fa un riepilogo di tutte le novità normative che riguardano il Superbonus 110%: dall’articolo 119 del dlg 34/2020 (decreto rilancio), analizza i dati riepilogativi registrati dall’ENEA, fino ad arrivare al dl PNRR 2, (dl n. 36/2022 convertito in legge 59/2022).
Il Dossier si sofferma anche sulla questione PNRR 2, componente 3, della missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) la quale destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus.
Ricordiamo che in materia di efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare, per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.
Gli interventi di questa componente si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici.
Si ricorda. che la detrazione per il Superbonus 110% può essere chiesta per le spese documentate e sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per interventi sostenuti:
- sulle parti comuni di edifici condominiali;
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
- sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due).
Il comma 66 chiarisce che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Ance ha pubblicato una nuova guida contenente i principali chiarimenti in merito al Superbonus, soprattutto alla luce della recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare 23/E il Fisco, infatti, ha fornito un riepilogo degli orientamenti e degli aggiornamenti susseguitisi in questi primi due anni di applicazione del Superbonus 110%: soggetti beneficiari, edifici interessati, tipo di interventi, spese ammesse, sconto in fattura o cessione del credito.
Il documento fa, quindi, il punto sull’applicabilità del Superbonus, evidenziando le novità più importanti rispetto alla disciplina generale della misura fiscale per quel che riguarda i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili e le modalità applicative.
Sul tema della presentazione CILAS e sulla data del 30 giugno 2022, Ance rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
AGENZIA DELLE ENTRATE
La nuova versione del volume è aggiornata con tutte le novità in termini di normativa, prassi catastale, procedure e alcune novità nell’estensione e nelle modalità di erogazione di specifici servizi di consultazione a categorie di utenti, nonché integrata con i principali dati quantitativi segnaletici di afflusso degli atti di aggiornamento presentati da cittadini e professionisti, e i principali dati sullo stock del patrimonio immobiliare urbano e dei terreni, contenuti negli archivi censuari.
L’Agenzia conserva un ruolo fondamentale nell’ambito dei riconosciuti dal Legislatore “Organi cartografici dello Stato”, e alcune delle novità interessano, in modo particolare, le attività progettuali sul patrimonio cartografico, mirate al superamento delle criticità che si sono originate nel processo storico di formazione delle mappe e in fase di informatizzazione della cartografia cartacea, nonché al completamento delle informazioni georeferenziate in esso contenute.
Queste attività hanno come obiettivo la piena fruibilità e l’interoperabilità delle informazioni catastali e cartografiche per tutte le tipologie di utenti, che attraverso i disponibili servizi online di consultazione dinamica quali il Web map service (sistema Wms) e il Geoportale cartografico catastale forniscono informazioni per l’intero territorio nazionale, direttamente estratte dalla banca dati cartografica del Catasto, continuamente aggiornata in modalità automatica mediante gli atti tecnici predisposti dai professionisti abilitati.
Da giugno del 2021, in particolare, il Geoportale cartografico catastale utilizza il posizionamento satellitare, con cui è possibile consultare la mappa catastale in corrispondenza della propria posizione geografica e identificare, quindi, la particella catastale su cui ci si trova.
Attraverso questi servizi è possibile individuare facilmente il codice identificativo di una qualsiasi particella e accedere a tutte le informazioni a essa connesse (tramite i servizi di visura) ed è, inoltre, possibile verificare se ciò che è presente in mappa sia aderente alla realtà territoriale.
La pubblicazione è stata integrata, inoltre, con una sezione dedicata alle commissioni censuarie, organismi che coadiuvano l’amministrazione finanziaria nell’ambito dei procedimenti di Catasto terreni, edilizio urbano, e di revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati, svolgendo funzioni sia giurisdizionali sia amministrative. La commissioni censuarie, centrale e locali, ridefinite dal decreto legislativo n. 198/2014, per competenze, composizione, attribuzioni e funzionamento, sono state insediate dal 1° luglio scorso.
Il Sistema Catastale 2022_dati 31 12 2021 – in pubblicazione