Notizie in Primo Piano
Avviso pubblico per attivazione della procedura di selezione e designazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena
Comunicazione Presidente prot. n.1280-22
A seguito dell’attivazione del DOCFA automatico avvenuto il 04/07 u.s. si ricorda a tutti gli iscritti l’importanza si selezionare la dicitura “CONCATENATO” al momento dell’invio di più pratiche DOCFA correlate tra loro.
La selezione di tale flag permetterà la corretta lavorazione delle pratiche, in particolar modo di quelle che abbiano causali “codificate” e causali “altro”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Le banche supportano i cittadini e le imprese nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili collegati alle agevolazioni previste con il Superbonus, lo strumento previsto dal Decreto Rilancio (Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34) che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sulle proprie case. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi di riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico), rafforzandole.
Per agevolare la comprensione dello strumento, l’Associazione bancaria italiana ha diramato due circolari per le cessioni dei crediti e i controlli e verifiche stabilite dal legislatore, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari.
Con riferimento ai professionisti, l’articolo 25, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa». “Detta ritenuta non trova applicazione nell’ipotesi di corrispettivi oggetto di sconto in fattura per effetto dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio da parte dei professionisti che acquisiranno il credito d’imposta in quanto, in tale ipotesi, non viene eseguito alcun pagamento”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella super circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Superbonus 110% e all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.
Questa delucidazione è contenuta nel paragrafo 6.2.1 avente ad oggetto l’applicazione dello sconto da parte del professionista che rilascia il visto di conformità.
A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che
il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”
SI SEGNALA
che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.
Al seguente LINK sono riportate
- le principali novità introdotte dall’art 26 del Dlgs 199/2021;
- la LETTURA COMPARATA delle parti di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.
È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022” con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.
Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale, nata con la Legge di Bilancio 2020, che mira ad incentivare gli interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano.
Si tratta di una detrazione destinata esclusivamente alle opere da effettuare sulle facciate degli edifici esistenti, al fine appunto di abbellire in qualche modo le aree più frequentate e maggiormente “visibili dal pubblico” in ogni città o paese presente in territorio italiano.
Il Bonus Facciate è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta però dell’unico Bonus Casa che ha ottenuto il rinnovo esclusivamente fino alla fine di quest’anno, e con aliquota nettamente ridotta rispetto a prima.
Il Bonus Facciate 2022 prevede delle modalità di applicazione molto differenti rispetto a prima. L’incentivo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedeva una detrazione d’imposta con aliquota pari al 90%, la più elevata prima della nascita del Superbonus 110%. Il tutto si è nettamente complicato nel momento in cui, con il Decreto Rilancio è nato il Superbonus 110%, e con esso le opzioni alternative alla detrazione. Difatti, quando sono state introdotte la cessione del credito e lo sconto in fattura, che ammettono appunto un utilizzo differente e più veloce rispetto alla detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, anche il Bonus Facciate è stato incluso tra i bonus casa che concedono tale possibilità.
La Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%: Questo è quanto riportato al punto 6 pagina 27 della circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022. Nel documento l’Agenzia ripercorre tutte le modifiche normative dal decreto 157/2021 al 13/2022 compreso quelle relative alle polizze asseverazioni, arrivando alla conclusione che non è obbligatoria la polizza asseverazioni per i bonus minori.
Per l’Agenzia delle Entrate non c’è obbligo di assicurare le asseverazioni per i bonus diversi dal 110% tenuto conto di quanto disposto al comma 14 non riportato all’art. 121 del Dl 34/2020. In precedenza, era intervenuta ENEA pubblicando sul sito www.detrazionifiscali.enea.it il documento “Regole sulle polizze”, con il quale chiariva, che possono essere utilizzate sia polizze su singolo progetto sia con massimale a scalare, come inserirle, gestirle o sostituirle.
In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.
La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:
- cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
- sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
- applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.
Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.
In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:
nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.
In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.
L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:
- lavori di costruzione;
- manutenzione;
- riparazione;
- demolizione;
- conservazione;
- risanamento;
- ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.
L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
- ristrutturazione edilizia;
- ecobonus;
- sismabonus;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- cessioni dei crediti di imposta;
- bonus facciate;
- bonus verde.
La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere indicato:
- nell’atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.
I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 2 maggio i professionisti si possono prenotare sul sito per il tecnico di turno e verranno ricontattati dai nostri funzionari.
Il lunedì è per accettazione docfa e mercoledi’ per accertamento ed altro.
In sintesi le modifiche/ integrazioni apportate sono le seguenti:
- l’attivazione di un servizio telefonico (tecnico di turno) per l’utenza professionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 sia per il Catasto dei Terreni che per il Catasto Fabbricati (lunedì informazioni accettazione docfa- mercoledì generiche su Catasto fabbricati, accertamento ecc);
- una rimodulazione del servizio volture ovvero con riduzione dell’orario per l’accettazione di volture (visto il deflusso ed in prospettiva di voltura 2.0), e l’apertura a seguire nello stesso giorno di un servizio visure per l’utenza privata.
Pertanto la consiglio di prenotarsi già da ora. Il link è il seguente
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action
INFORMATIVA ORDINI_COLLEGI-avvio SPOR-ASSIST-TEL
La cessione del credito degli interventi agevolati con il Superbonus o con gli altri crediti d’imposta per i lavori edilizi non può essere parziale, ma resta la possibilità del frazionamento annuale.
Il meccanismo è previsto dalla piattaforma per la cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate e si applica alle operazioni per le quali la prima cessione è avvenuta successivamente al primo maggio. Il meccanismo è spiegato in una nuova FAQ pubblicata dal Fisco.
Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.
Il Comune, aveva inibito anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed aveva avvisato la donna che:
- la presentazione della relazione energetica non costituiva assenso da parte dell’ente all’esecuzione dei lavori,
- eventuali incentivi economici percepiti sarebbero potuti risultare illeciti se gli interventi fossero risultati abusivi.
La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.
Secondo la ricorrente infatti il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.
Il Tar non ha accolto la richiesta.
Nel disegno di legge di conversione del decreto n. 21/2022, che ha ottenuto la fiducia del Senato la settimana scorsa ed è ora all’esame della Camera, è presente un emendamento che riguarda, appunto, la proroga di: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché convenzioni di lottizzazione.
In considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.
Titoli edilizi prorogati
La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:
- permessi di costruire,
- Scia,
- autorizzazioni paesaggistiche,
- autorizzazioni ambientali,
rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
Termini del permesso di costruire
Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:
- il termine di inizio dei lavori;
- il termine di ultimazione delle opere.
In particolare:
- il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 annodal rilascio del titolo;
- il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 annidall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga comprende anche:
- le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
- gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
- i relativi piani attuativi,
- gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:
- cause impreviste,
- complessità delle opere da realizzare,
- emergenza sanitaria da Covid-19
Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Testo dell’emendamento
Ecco di seguito il testo dell’emendamento approvato «Art. 10-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata)
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.
In allegato la bozza ai Collegi Associati, non ancora in vigore, della conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21. PER SCARICARLA CLICCA QUI
L’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Aiuti (decreto-legge n. 50/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di martedì 17 maggio, introduce una ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei crediti edilizi.
Per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la chance, riconosciuta alle banche (articolo 29-bis, Dl 17/2022), del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”.
Ora, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav, come confermato in sede di interrogazione parlamentare 5-07901 del 20 aprile) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo.
Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.
A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).
SUPERBONUS E UNIFAMILIARI, PROROGA DI TRE MESI. La lettera a), comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Aiuti introduce una proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del superbonus 110% in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.
Decreto-Aiuti-decreto-legge-17-05-2022-n.50_Gazzetta-Ufficiale[GEOMETRI]