Notizie in Primo Piano

LA NUOVA GUIDA DEI NOTAI AGGIORNATA SUI BONUS

By Notizie in Primo Piano | No Comments

È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022”  con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.

ImmobiliBonusFiscali2021 (1)

BONUS FACCIATE

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale, nata con la Legge di Bilancio 2020, che mira ad incentivare gli interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano.

Si tratta di una detrazione destinata esclusivamente alle opere da effettuare sulle facciate degli edifici esistenti, al fine appunto di abbellire in qualche modo le aree più frequentate e maggiormente “visibili dal pubblico” in ogni città o paese presente in territorio italiano.

Il Bonus Facciate è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta però dell’unico Bonus Casa che ha ottenuto il rinnovo esclusivamente fino alla fine di quest’anno, e con aliquota nettamente ridotta rispetto a prima.

Il Bonus Facciate 2022 prevede delle modalità di applicazione molto differenti rispetto a prima. L’incentivo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedeva una detrazione d’imposta con aliquota pari al 90%, la più elevata prima della nascita del Superbonus 110%. Il tutto si è nettamente complicato nel momento in cui, con il Decreto Rilancio è nato il Superbonus 110%, e con esso le opzioni alternative alla detrazione. Difatti, quando sono state introdotte la cessione del credito e lo sconto in fattura, che ammettono appunto un utilizzo differente e più veloce rispetto alla detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, anche il Bonus Facciate è stato incluso tra i bonus casa che concedono tale possibilità.

BONUS_FACCIATE

Stop alla assicurazione per i bonus diversi dal 110

By Notizie in Primo Piano | No Comments

La Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%: Questo è quanto riportato al punto 6 pagina 27 della circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022. Nel documento l’Agenzia ripercorre tutte le modifiche normative dal decreto 157/2021 al 13/2022 compreso quelle relative alle polizze asseverazioni, arrivando alla conclusione che non è obbligatoria la polizza asseverazioni per i bonus minori.

Per l’Agenzia delle Entrate non c’è obbligo di assicurare le asseverazioni per i bonus diversi dal 110% tenuto conto di quanto disposto al comma 14 non riportato all’art. 121 del Dl 34/2020. In precedenza, era intervenuta ENEA pubblicando sul sito www.detrazionifiscali.enea.it il documento “Regole sulle polizze”, con il quale chiariva, che possono essere utilizzate sia polizze su singolo progetto sia con massimale a scalare, come inserirle, gestirle o sostituirle.

POLIZZA_ASSEVERAZIONI_BONUS_EDILIZI

In vigore l’obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

By Notizie in Primo Piano | No Comments

In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.

La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:

  • cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
  • sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
  • applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.

Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:

nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.

In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • ristrutturazione edilizia;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • cessioni dei crediti di imposta;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere  indicato:

  • nell’atto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25

SPORTELLO DI ASSISTENZA TELEFONICA CATASTALE PER PROFESSIONISTI TECNICI PRESSO DPMO-UPT

By Notizie in Primo Piano | No Comments

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 2 maggio i professionisti si possono prenotare sul sito per il tecnico di turno e verranno ricontattati dai nostri funzionari.

Il lunedì è per accettazione docfa e mercoledi’ per accertamento ed altro.

In sintesi le modifiche/ integrazioni apportate sono le seguenti:

 

  • l’attivazione di un servizio telefonico (tecnico di turno) per l’utenza professionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 sia per il Catasto dei Terreni che per il Catasto Fabbricati (lunedì informazioni accettazione docfa- mercoledì generiche su Catasto fabbricati, accertamento ecc);
  •  una rimodulazione del servizio volture ovvero con riduzione dell’orario per l’accettazione di volture (visto il deflusso ed in prospettiva di voltura 2.0), e l’apertura a seguire nello stesso giorno di un servizio visure per l’utenza privata.

Pertanto la consiglio di prenotarsi già da ora. Il link è il seguente

https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action

INFORMATIVA ORDINI_COLLEGI-avvio SPOR-ASSIST-TEL

 

SUPERBONUS – CESSIONE DEL CREDITO

By Notizie in Primo Piano | No Comments

La cessione del credito degli interventi agevolati con il Superbonus o con gli altri crediti d’imposta per i lavori edilizi non può essere parziale, ma resta la possibilità del frazionamento annuale.

Il meccanismo è previsto dalla piattaforma per la cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate e si applica alle operazioni per le quali la prima cessione è avvenuta successivamente al primo maggio. Il meccanismo è spiegato in una nuova FAQ pubblicata dal Fisco.

CESSIONE_CREDITO

Lavori di efficientamento energetico: non possono legittimare un abuso edilizio

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.

Il Comune, aveva inibito anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed aveva avvisato la donna che:

  • la presentazione della relazione energetica non costituiva assenso da parte dell’ente all’esecuzione dei lavori,
  • eventuali incentivi economici percepiti sarebbero potuti risultare illeciti se gli interventi fossero risultati abusivi.

La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.

Secondo la ricorrente infatti  il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.

Il Tar non ha accolto la richiesta.

Tar-Campania-3064-2022 (1)

PROROGA TITOLI EDILIZI: Prorogati di un anno: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione rilasciati entro il 2022. Ambito applicativo e condizioni

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Nel disegno di legge di conversione del decreto n. 21/2022, che ha ottenuto la fiducia del Senato la settimana scorsa ed è ora all’esame della Camera, è presente un emendamento che riguarda, appunto, la proroga di: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché convenzioni di lottizzazione.

In considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.

Titoli edilizi prorogati

La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:

  • permessi di costruire,
  • Scia,
  • autorizzazioni paesaggistiche,
  • autorizzazioni ambientali,

rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

Termini del permesso di costruire

Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione delle opere.

In particolare:

  • il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 annodal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 annidall’inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga comprende anche:

  • le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
  • gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
  • i relativi piani attuativi,
  • gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

 

Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

  • cause impreviste,
  • complessità delle opere da realizzare,
  • emergenza sanitaria da Covid-19

 

Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:

  • i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Testo dell’emendamento

Ecco di seguito il testo dell’emendamento approvato  «Art. 10-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata)

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

 

In allegato la bozza ai Collegi Associati, non ancora in vigore, della conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21. PER SCARICARLA CLICCA QUI

 

Cessione dei crediti edilizi: come cambia ancora la disciplina con il Decreto Aiuti

By Notizie in Primo Piano | No Comments

L’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Aiuti (decreto-legge n. 50/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di martedì 17 maggio, introduce una ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei crediti edilizi.

Per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la chance, riconosciuta alle banche (articolo 29-bis, Dl 17/2022), del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”.

Ora, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav, come confermato in sede di interrogazione parlamentare 5-07901 del 20 aprile) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo.

Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.

A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

SUPERBONUS E UNIFAMILIARI, PROROGA DI TRE MESI. La lettera a), comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Aiuti introduce una proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del superbonus 110% in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.

Decreto-Aiuti-decreto-legge-17-05-2022-n.50_Gazzetta-Ufficiale[GEOMETRI]

Interventi che accedono a Ecobonus e Bonus Casa: precisazioni da ENEA sulla ricevuta di avvenuta trasmissione delle schede descrittive

By Notizie in Primo Piano | No Comments

In merito alla ricevuta di avvenuta corretta trasmissione ad ENEA della scheda descrittiva degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus e Bonus Casa, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile informa gli utenti che la circolare dell’Agenzia delle entrate n.7/E del 25 giugno 2021, a pag. 423, recita:

“L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.”

Il codice CPID è riportato in testa alla scheda descrittiva e in più viene scritto a margine di ciascuna pagina assieme alla data di trasmissione.

Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede descrittive degli interventi, senza l’ausilio di un intermediario, accedendo alla propria area personale hanno la possibilità di stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione.

Analoga cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro clienti.

Enea_Avviso_Ricevuta_avvenuta_trasmissione_scheda_descrittiva

LINEE GUIDA PER PREVENIRE IL CONTAGIO NEI CANTIERI IN VIGORE FINO AL 31/12/2022

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 06/05/2022, si è stabilito che le attività nei cantieri devono svolgersi nel rispetto del documento recante “Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, allegato alla medesima Ordinanza, la quale produce effetti a decorrere dalla sua adozione fino al 31/12/2022.

La misure di precauzione contenute nelle Linee guida  si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Come procedere ►Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. ►I committenti devono vigilare affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, i datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria, da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Le Linee guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri, con particolare riferimento a:

– gli obblighi di informazione da parte del datore di lavoro; – l’uso dei dispositivi di protezione individuale; – le modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri; – la pulizia e igiene nel cantiere; – la gestione degli spazi comuni (mensa e spogliatoi); – la gestione delle persone sintomatiche in cantiere; – la sorveglianza sanitaria.

OrdMinistero_SALUTE_

Superbonus 110 e la congruità della manodopera

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto sul proprio sito l’istituzione, con decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022, del comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 143/2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

In pratica, viene definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

OPUSCOLO_SUPERBONUS 110_merged

Superbonus 110 la Camera: valutare la possibilità di cessione dei crediti a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Prorogare il termine del 30 giugno 2022 “attualmente previsto dal comma 28, lettera e), dell’articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30 per cento dell’intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento, valutando la possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità”.

Inoltre, “valutare la possibilità di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima”.

Sono questi alcuni degli impegni chiesti al Governo dalla Camera dei deputati nella Risoluzione in Assemblea 6-00220 e approvata ieri Mercoledì 20 aprile 2022 nell’ambito dell’esame del Documento di economia e finanza 2022.

Atto Camera

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close