Notizie in Primo Piano

Prezzario Superbonus, le FAQ del ministero con esempi di calcolo

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Il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono dubbi tecnici e applicativi in merito al Decreto Costi Massimi con il nuovo prezzario Superbonus in vigore dal 15 aprile 2022. Ogni risposta è accompagnata da esempi pratici. Le FAQ spiegano quali spese sono comprese nei massimali, come si espongono le voci eventualmente non inserite e quando è necessaria l’asseverazione sulla congruità dei costi, per interventi che utilizzano Superbonus o lavori edilizi.

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Codice di Prevenzione Incendi: dai VVF il testo aggiornato

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E’ stato pubblicato il decreto 30 marzo 2022 le cui norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015. La nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per le facciate di edifici civili entrerà in vigore il 7 luglio 2022

CODICE_PREVENZIONE_INCENDI

RENDITA CATASTALE E RETTIFICA

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AGENZIA DELLE ENTRATE

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/2022) indica le modalità ed i termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita attribuita; ulteriori indicazioni riguardano la rendita catastale e la procedura Docfa correlata.

RENDITA_CATASTALE

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Modena si pone con forza contro le ultime modifiche normative in ambito di Bonus e Superbonus

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Non bastavano le responsabilità civili e penali già in carico ai liberi professionisti, dal 25 febbraio sono entrati in vigore gli effetti del nuovo Decreto Legge, che “baratta” tre cessioni del credito con l’inasprimento delle sanzioni, delle posizioni assicurative e delle reclusioni per gli asseveratori tecnici.

Siamo i primi a condannare i disonesti che altro non fanno che gettare fango su chi è  serio e preparato, ma chiunque abbia avuto occasione di approcciarsi a questa schizofrenica attività legata ai bonus/superbonus sa che molte volte la certezza è una chimera. E’ piuttosto un districarsi nei meandri delle interpretazioni e delle ondivaghe risposte agli interpelli che smentiscono perfino il principio di contraddizione aristotelico secondo cui “è impossibile che la stessa cosa, a un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto” .

Dal D.L. 34/2020 abbiamo assistito ad uno stillicidio di modifiche normative impressionante:  la legge 77/2020,  il D.L. 104/2020,  la legge 126/2020,  la legge 178/2020 , il D.L. 77/2021, la legge 108/2021, il D.L. 157/2021, la legge 234/2021, il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 e in ultimo (ma di certo non ultimo) il D.L n. 13 del 25 febbraio 2022.

Non meno imbarazzante la vicenda del famoso decreto MiTE, firmato dal Ministro il 14 febbraio e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale (e l’entrata in vigore delle disposizioni è fissata nei 30 giorni successivi la pubblicazione).

Con la bandiera della semplificazione negli ultimi vent’anni l’attività legislativa ha spostato sempre più le responsabilità sui Tecnici: considerato che di semplificato non si è visto granché, ci si chiede quale fosse il vero (sotteso) obbiettivo del legislatore!

Questo Collegio rivendica il diritto dei professionisti ad operare in condizioni di certezza normativa e  con tempistiche adeguate, perseguendo la qualità del lavoro, non solo per il giusto riconoscimento personale, ma per il bene dell’intera Collettività!

 

Il Presidente

Geom. Marco Vignali

 

 

Nuova procedura di VIDEOCHIAMATA con l’AGENZIA DELLE ENTRATE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivo il servizio di videochiamata per dialogare “faccia a faccia” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo canale di contatto permette di ricevere assistenza con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, assicurando il costante dialogo tra contribuente e Fisco.

Lo “sportello virtuale” consentirà ai cittadini di interagire con gli uffici senza perdere il valore aggiunto dell’interazione vis a vis. La nuova modalità si dimostra efficace non solo in fase di assistenza ma anche per l’erogazione di quei servizi per i quali è richiesta l’identificazione, operazione notevolmente semplificata tramite interazione video. Con l’occasione dell’estensione del sevizio all’intero territorio nazionale, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un flyer informativo, disponibile anche in lingua inglese, pubblicato sul proprio sito nella sezione “Depliant e infografica” e un video-tutorial YouTube dedicato. Nel contempo, aggiornate le guide dedicate ai servizi di assistenza “Servizi agili” e “Benvenuti in Agenzia” pubblicate nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate.

La possibilità di interloquire con il Fisco in video, su temi come la registrazione degli atti, lo stato dei rimborsi, la richiesta del codice fiscale, l’abilitazione a i servizi telematici, e ottenere assistenza con un’evidente riduzione di costi e tempi, tale da rendere il servizio accessibile a tutti, rappresenta la logica evoluzione del concetto di “sportello fisico” in “sportello virtuale”. Questo, infatti, soprattutto nella fase emergenziale in corso, costituisce un’opzione capace di giocare un ruolo centrale nel rapporto con i contribuenti e di “accorciare” il percorso verso un Fisco sempre più telematico. L’attivazione del servizio può avvenire secondo due modalità:

  • su richiesta dell’utente interessato, prenotando un appuntamento
  • su input dell’ufficio, tramite e-mail, nel caso in cui il funzionario lo prospetti al contribuente, per una più efficace ed efficiente trattazione della pratica. In tale ipotesi, l’accettazione da parte del contribuente delle condizioni del servizio è condizione necessaria per l’interazione in videochiamata.

In entrambi i casi, il funzionario che svolgerà la videochiamata invia all’utente, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.

Il nuovo canale di contatto costituisce, pertanto, una delle modalità con cui l’utente può chiedere un servizio, prenotandolo mediante l’applicativo Cup. L’interessato accede, secondo le ordinarie procedure, alla sezione del sito “Prenota un appuntamento” o all’App “AgenziaEntrate”, seleziona la linea di appuntamento in videochiamata e fissa un appuntamento, scegliendo la data e l’ora, con il proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) o quello che ha in carico la sua pratica.

In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere scambiati via e-mail. E’ importante che durante la videocall il contribuente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto, in modo da utilizzare al meglio il tempo dell’appuntamento. In questa prima fase sono state attivate, per l’ambito dei servizi, tre macro linee: per l’area Registro, quella “Atti e successioni”; per l’area delle imposte dirette è operativa la linea “Dichiarazioni e rimborsi”; per l’area identificazione del contribuente, quella “Codice fiscale e duplicato Tessera sanitaria”.

Per lo svolgimento della videochiamata l’Agenzia delle entrate utilizza le piattaforme informatiche che garantiscono il rispetto dei diritti riconosciuti dal regolamento Ue n. 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dall’Agenzia.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. Al fine di tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione non effettuerà alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini durante il collegamento e l’utente dovrà impegnarsi a fare altrettanto. In particolare, se l’invito alla “videochiamata” parte dall’ufficio, il contribuente intenzionato a raccoglierlo dovrà rispondere alla e-mail ricevuta così: “Ho letto il testo dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed accetto di partecipare alla videochiamata per accedere ad alcuni servizi e/o per ricevere l’assistenza e/o partecipare all’attività di accertamento. Durante il collegamento non effettuerò videoregistrazioni, registrazioni audio o acquisizione di immagini, relative al contenuto della videochiamata. Accetto O Non accetto O”. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di fruire del servizio. In ogni caso, anche nell’ipotesi di prenotazione tramite Cup, sarà necessario preventivamente accettare l’informativa e le condizioni generali del servizio, spuntando l’apposito spazio inserito nella procedura online. I dati personali “particolari” e la loro tutela Per identificare correttamente l’utente, gestire la sua posizione fiscale e assisterlo, durante la videochiamata, l’operatore potrà richiedere alcuni dati personali, ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell’Agenzia (come nome e cognome, codice fiscale, e-mail, eccetera), necessari per lo svolgimento del servizio: il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di continuare l’interazione a distanza. Per questi e per tutti i dati sensibili del contribuente, l’Agenzia delle entrate adotta misure di sicurezza, affinché vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono stati raccolti ed evitare che le informazioni vengano alterate, distrutte, perse, sottratte o utilizzate impropriamente o illegittimamente.

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Superbonus 110 e cessione del credito: chiusa la piattaforma di Poste Italiane

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Poste Italiane ha disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus 110%.

La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della pubblicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dal Decreto Sostegni-ter che ha limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative di cui all’art. 121 stesso.

La nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimiad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni

 

Stato di emergenza: prorogati i titoli edilizi

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Dopo il decreto riaperture, con cui il Governo aveva prorogato lo stato d’emergenza al 31 luglio, il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 350 del 25 dicembre 2021) ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ciò comporta, quindi, lo slittamento dei termini di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

Infatti, in base a quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’articolo 15 del dpr n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In pratica è prevista la scadenza degli atti amministrativi 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza e viene eliminato, quindi, il riferimento ad una data specifica. In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.

Decreto legge n. 221/2021

Il provvedimento, riguardante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; di conseguenza, tutti gli atti abilitativi saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.

Titoli edilizi prorogati

La proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica a:

  • certificati;
  • attestati;
  • permessi;
  • concessioni;
  • autorizzazioni;
  • atti abilitativi, comunque denominati;

fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, tali atti saranno quindi validi fino al 29 giugno 2022.

Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda:

  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • segnalazioni certificate di agibilità (SCA);
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali comunque denominate;
  • il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.

Inoltre, lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.

Modifiche al decreto legge n. 19/2020 e al decreto legge n. 33/2020

Le modifiche al dl n. 19/2020 sono le seguenti: all’articolo 1, comma 1, del dl, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2022“.

Invece, all’articolo 3, comma 1, del dl n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022“.

 Accedi al Decreto Legge

IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO A SEGUITO DEL D.lgs n.1 del 2022

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Il Nuovo Decreto Legislativo per contrastare la pandemia, ha introdotto molte novità, dalla quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, all’estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%.

Anche il professionista che accede al proprio studio professionale è tenuto al possesso del Green pass in virtù della formulazione ampia dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del Green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. Ovviamente, il professionista che lavora da solo in studio non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi sono comunque da ritenersi operativi in capo al medesimo, che sarebbe dunque esposto alle responsabilità e all’imputabilità delle sanzioni di cui al comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021.
Dal 15/02/2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 è consentito solo se si possiede un Green pass “rafforzato”.

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POLIZZA RC ASSEVERATORI TECNICI 110 E ALTRI BONUS (ANTIFRODE)

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 A seguito delle nuove normative introdotte dal Decreto Legge “ANTIFRODE” (D.L. n.157 dell’11 novembre 2021), la Compagnia AIG ha preso atto e modificato l’oggetto della garanzia con ampliamento all’attività di asseverazione, oltre che per 110, anche per quanto previsto dall’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (bonus fiscali diversi dal Superbonus 110).

Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore disponibile a partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire questo rischio.

La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria, ha massimale a consumo, vincolo di solidarietà  e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il professionista.

La soluzione quindi comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:

INTERMEDIARIO MARSH SPA
COMPAGNIA AIG EUROPE SA
OGGETTO  

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 e dell’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dagli articoli 119 e 121 del d.l. sopra indicato.

Relativamente agli Iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.

CONTRAENTE PERSONA FISICA
ASSICURATO L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’assicurato.
MASSIMALE A CONSUMO CON MINIMO  € 500.000
SCADENZA 31.12.2022
RETROATTIVITA’ 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA
POSTUMA 10 ANNI, GRATUITA,  DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
FRANCHIGIA FISSA € 1.500
SCOPERTO % NESSUNO
FRANCHIGIA O SCOPERTO IN CASO DI SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’ DI “FILIERA” SEMPRE FISSA € 1.500
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE
DANNO ERARIALE COMPRESO
DEFINIZIONE DI TERZI (ESCLUSIONI) L’ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’ASSICURATO

Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza . Grazie ad  una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI    Alleghiamo informative con  TARIFFE e modalità di acquisto.

RC ASSEVERATORI TECNICI – TARIFFA E INFORMATIVA 12.2021

AIG – Set Informativo RC prof Asseveratore MARSH v. 8. 12-21

 

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