Notizie in Primo Piano
Poste Italiane ha disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus 110%.
La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della pubblicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dal Decreto Sostegni-ter che ha limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative di cui all’art. 121 stesso.
La nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede:
- I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimiad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni
Dopo il decreto riaperture, con cui il Governo aveva prorogato lo stato d’emergenza al 31 luglio, il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 350 del 25 dicembre 2021) ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Ciò comporta, quindi, lo slittamento dei termini di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Infatti, in base a quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’articolo 15 del dpr n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In pratica è prevista la scadenza degli atti amministrativi 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza e viene eliminato, quindi, il riferimento ad una data specifica. In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.
Decreto legge n. 221/2021
Il provvedimento, riguardante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; di conseguenza, tutti gli atti abilitativi saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.
Titoli edilizi prorogati
La proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica a:
- certificati;
- attestati;
- permessi;
- concessioni;
- autorizzazioni;
- atti abilitativi, comunque denominati;
fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, tali atti saranno quindi validi fino al 29 giugno 2022.
Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda:
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- segnalazioni certificate di agibilità (SCA);
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.
Inoltre, lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.
Modifiche al decreto legge n. 19/2020 e al decreto legge n. 33/2020
Le modifiche al dl n. 19/2020 sono le seguenti: all’articolo 1, comma 1, del dl, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2022“.
Invece, all’articolo 3, comma 1, del dl n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022“.
Il Nuovo Decreto Legislativo per contrastare la pandemia, ha introdotto molte novità, dalla quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, all’estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago, oltre a prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%.
Anche il professionista che accede al proprio studio professionale è tenuto al possesso del Green pass in virtù della formulazione ampia dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021, che prevede l’obbligo del Green pass per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato […] ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta”. Ovviamente, il professionista che lavora da solo in studio non sarà controllato da terzi, ma tutti gli obblighi sono comunque da ritenersi operativi in capo al medesimo, che sarebbe dunque esposto alle responsabilità e all’imputabilità delle sanzioni di cui al comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. 52/2021.
Dal 15/02/2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti over 50 è consentito solo se si possiede un Green pass “rafforzato”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
A seguito delle nuove normative introdotte dal Decreto Legge “ANTIFRODE” (D.L. n.157 dell’11 novembre 2021), la Compagnia AIG ha preso atto e modificato l’oggetto della garanzia con ampliamento all’attività di asseverazione, oltre che per 110, anche per quanto previsto dall’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (bonus fiscali diversi dal Superbonus 110).
Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore disponibile a partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire questo rischio.
La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria, ha massimale a consumo, vincolo di solidarietà e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il professionista.
La soluzione quindi comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:
INTERMEDIARIO | MARSH SPA |
COMPAGNIA | AIG EUROPE SA |
OGGETTO |
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 e dell’art. 121 comma 1-ter lettera b) del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020. Sono compresi in garanzia anche le Perdite pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dagli articoli 119 e 121 del d.l. sopra indicato. Relativamente agli Iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali. |
CONTRAENTE | PERSONA FISICA |
ASSICURATO | L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’assicurato. |
MASSIMALE | A CONSUMO CON MINIMO € 500.000 |
SCADENZA | 31.12.2022 |
RETROATTIVITA’ | 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA |
POSTUMA | 10 ANNI, GRATUITA, DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO |
FRANCHIGIA FISSA | € 1.500 |
SCOPERTO % | NESSUNO |
FRANCHIGIA O SCOPERTO IN CASO DI SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’ DI “FILIERA” | SEMPRE FISSA € 1.500 |
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ | COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE |
DANNO ERARIALE | COMPRESO |
DEFINIZIONE DI TERZI (ESCLUSIONI) | L’ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’ASSICURATO |
Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza . Grazie ad una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/RCASSEVERATORITECNICI Alleghiamo informative con TARIFFE e modalità di acquisto.
RC ASSEVERATORI TECNICI – TARIFFA E INFORMATIVA 12.2021
AIG – Set Informativo RC prof Asseveratore MARSH v. 8. 12-21
Il Consiglio e Fondazione nazionale commercialisti ha pubblicato una check list che guida i professionisti incaricati alla verifica della presenza dei documenti necessari per ottenere il bonus facciate e rilasciare, quindi, il visto di conformità.
Il decreto antifrodi (dl n. 157/2021) ha introdotto nuovi obblighi al fine di contrastare eventuali fenomeni di evasione. In particolare il provvedimento ha esteso, a partire dal 12 novembre 2021, ai bonus edilizi diversi dal Superbonus (tra cui il bonus facciate) l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito.
MINISTERO DEGLI INTERNI
La circolare del Ministero dell’Interno inviata dal Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass a partire da lunedì 6 dicembre 2021.
Il decreto istitutivo dell’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 (quella semplice) per i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, traghetti, vaporetti, treni locali) consente la verifica a campione
Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:
- andare a cinema e teatro;
- andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;
- mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;
- partecipare a feste e cerimonie pubbliche
- andare in discoteca;
Il green pass base servirà per:
- andare al ristorante all’aperto;
- accedere al posto di lavoro;
- prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;
- prendere autobus, tram e metropolitane;
- accedere agli impianti sciistici;
- usare gli spogliatoi delle attività sportive;
- entrare in albergo;
- andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass ottenuto con un tampone negativo.
Per i trasgressori, che vengono trovati a bordo dei mezzi di trasporto o dei mezzi pubblici senza il Green Pass, scattano multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni per chi entra nei locali in cui dal 6 dicembre è obbligatorio il Super Green Pass senza avere il documento. In questo caso, la multa tocca anche il gestore dell’esercizio, tenuto ad effettuare i controlli del caso: dopo tre giorni di irregolarità, è prevista anche la chiusura dell’attività per dieci giorni.
N.B. Si ricorda che, a partire dal 15 dicembre 2021, tutti i Green Pass rilasciati dopo un vaccino (quindi anche quelli già in proprio possesso, ottenuti dopo la seconda dose, vedranno ridursi in automatico la loro validità, passando da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto, da quella data, la validità del Green Pass sarà di nove mesi per tutti quelli rilasciati dopo la seconda o terza dose. La durata indicata sul vecchio documento cartaceo non avrà più valore effettivo, chi vorrà dovrà riscaricare il Green Pass dopo il 15 dicembre, così da ottenere una versione cartacea aggiornata; chi mostra il solo QR Code, tuttavia, non ha bisogno di scaricare nulla perché il codice è sempre lo stesso.
COMMISSIONE DI ESAME N. 14
In riferimento alla Nota Ministeriale del 24/11/2021 recante “Indicazioni per la comunicazione dell’esito della prova di esame si pubblica:
ELENCO ABILITATI – sessione 2021-signed
In riferimento alla nota M.I. 11199 del 04/11/2021 si pubblica:
AGENZIA DELLE ENTRATE
30/11/2021
084_Com. st. Circolare bonus edilizi 29.11.2021
22/11/2021
FAQ
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.
Ad esempio, relativamente ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia precisa che, per il contribuente che a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo previsto ma al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
In merito ai tecnici, invece, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
19/11/2021
Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.
Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.
Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità
La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.
Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:
- utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.
Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese
Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:
- il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.
Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi
L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.
16/11/2021
Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).
In particolare:
- viene esteso l’obbligo del visto di conformità (finora imposto solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura del c.d. Superbonus 110%) anche nel caso di:
- utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
- viene esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);
- viene introdotto, ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020), da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL.
Viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020 che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.
La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:
- a) coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.
Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione s’intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato.
L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.
Allo stesso tempo, gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette (oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).
Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che
dopo all’entrata in vigore della norma.
L’Ance ha redatto un approfondimento sul tema.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in merito il Provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021 (allegato alla presente), recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E’ altresì disponibile il nuovo modello per comunicazione (allegato alla presente per i Collegi associati) delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto anti-frodi per le detrazioni che riguardano il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Inoltre l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per comunicare l’opzione, che era stato chiuso di forma temporanea.
Provv-modifica-modello-cessione-credito-121121
ANIT
Una facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio tecnologicamente complesso, installato a secco e caratterizzato dalla presenza di un’intercapedine ventilata. È un sistema adatto sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli in fase di riqualificazione, poiché è in grado di offrire alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica.
A seguito di varie segnalazioni arrivate dagli iscritti in merito alle sospensioni delle pratiche DOCFA che non sono suffragate da specifiche disposizioni di norma (vademecum, circolari, leggi e decreti), è stato deciso dalla Commissione Catasto istituita presso lo scrivente Collegio di richiedere un incontro chiarificatore alla Dirigenza Provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, al fine di cercare una possibile soluzione concordata.
A tale scopo si chiede ai colleghi di trasmettere all’indirizzo segreteria@geometrimodena.it copia di eventuali sospensioni discutibili unitamente al file riepilogativo allegato.
E’ possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.
La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria con la risposta n. 903 -521 / 2021 ad un interpello presentato da un condominio, in merito a dei lavori di restauro delle facciate con agevolazione “bonus facciate” e “cessione credito”, aveva chiarito che qualora il pagamento avvenga entro il 31/12/2021 i condomini hanno diritto al bonus e l’impresa potrà continuare i lavori anche successivamente al termine stesso.
Condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.
Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.
Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.
CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI
Sono agevolabili con il Superbonus gli interventi di messa in sicurezza degli elementi che, sebbene esterni all’area di sedime, influiscono sulla stabilità dell’edificio.