Notizie in Primo Piano

Check List bonus facciate

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Il Consiglio e Fondazione nazionale commercialisti ha pubblicato una check list che guida i professionisti incaricati alla verifica della presenza dei documenti necessari per ottenere il bonus facciate e rilasciare, quindi, il visto di conformità.

Il decreto antifrodi (dl n. 157/2021) ha introdotto nuovi obblighi al fine di contrastare eventuali fenomeni di evasione. In particolare il provvedimento ha esteso, a partire dal 12 novembre 2021, ai bonus edilizi diversi dal Superbonus (tra cui il bonus facciate) l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle opzioni: lo sconto in fattura o la cessione del credito.

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Green Pass la circolare del Viminale

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MINISTERO DEGLI INTERNI

La circolare del Ministero dell’Interno inviata dal Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass a partire da lunedì 6 dicembre 2021.

Il decreto istitutivo dell’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 (quella semplice) per i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, traghetti, vaporetti, treni locali) consente la verifica a campione

Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:

  • andare a cinema e teatro;
  • andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;
  • mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;
  • partecipare a feste e cerimonie pubbliche
  • andare in discoteca;

Il green pass base servirà per:

  • andare al ristorante all’aperto;
  • accedere al posto di lavoro;
  • prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;
  • prendere autobus, tram e metropolitane;
  • accedere agli impianti sciistici;
  • usare gli spogliatoi delle attività sportive;
  • entrare in albergo;
  • andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass ottenuto con un tampone negativo.

Per i trasgressori, che vengono trovati a bordo dei mezzi di trasporto o dei mezzi pubblici senza il Green Pass, scattano multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni per chi entra nei locali in cui dal 6 dicembre è obbligatorio il Super Green Pass senza avere il documento. In questo caso, la multa tocca anche il gestore dell’esercizio, tenuto ad effettuare i controlli del caso: dopo tre giorni di irregolarità, è prevista anche la chiusura dell’attività per dieci giorni.

 

N.B. Si ricorda che, a partire dal 15 dicembre 2021, tutti i Green Pass rilasciati dopo un vaccino (quindi anche quelli già in proprio possesso, ottenuti dopo la seconda dose, vedranno ridursi in automatico la loro validità, passando da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto, da quella data, la validità del Green Pass sarà di nove mesi per tutti quelli rilasciati dopo la seconda o terza dose. La durata indicata sul vecchio documento cartaceo non avrà più valore effettivo, chi vorrà dovrà riscaricare il Green Pass dopo il 15 dicembre, così da ottenere una versione cartacea aggiornata; chi mostra il solo QR Code, tuttavia, non ha bisogno di scaricare nulla perché il codice è sempre lo stesso.

circolare green pass decreto legge (Pdf)-2

Esame abilitazione 2021 – Elenco candidati abilitati

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COMMISSIONE DI ESAME N. 14

In riferimento alla Nota Ministeriale del 24/11/2021  recante “Indicazioni per la comunicazione dell’esito della prova di esame si pubblica:

ELENCO ABILITATI – sessione 2021-signed

 

In riferimento alla nota M.I. 11199 del 04/11/2021 si pubblica:

Elenco Candidati ammessi commissione 14-signed

CALENDARIO ORALI-signed

Norme e regole tecniche svolgimento colloquio

Applicazione della nuove misure antifrode per Bonus edilizi

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AGENZIA DELLE ENTRATE

30/11/2021

084_Com. st. Circolare bonus edilizi 29.11.2021

Circolare_16_29.11.2021(2)

 

22/11/2021

FAQ

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto “Antifrodi” bonus edilizi.

Ad esempio, relativamente ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia precisa che, per il contribuente che a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo previsto ma al 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.

In merito ai tecnici, invece, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1

FAQ

 

19/11/2021

Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.

Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.

Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità

La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.

Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito;
  • sconto in fattura.

Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.

Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese

Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:

  • il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.

Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi

L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.

art 119-121 rev.4 (1)

 

16/11/2021

Approvato il nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nella fruizione diretta (detrazione in dichiarazione) o tramite cessione del credito/sconto in fattura, sia del Superbonus 110% che di tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), il DL 11 novembre 2021, n.157 rafforza le misure di controllo, con effetto dal 12 novembre 2021 potenziata al 110% che in quella ordinaria).

In particolare:

  1.  viene esteso l’obbligo del visto di conformità (finora imposto solo in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura del c.d. Superbonus 110%) anche nel caso di:
  •  utilizzo in detrazione in dichiarazione dei redditi del Superbonus 110%, tranne nel caso in cui il contribuente utilizzi la “dichiarazione precompilata” predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero presenti la propria dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
  1. viene esteso l’obbligo di asseverazione della congruità dei costi (finora imposto solo in caso di Superbonus 110%) anche nel caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa a tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020 (ovverosia Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate);
  2. viene introdotto, ai fini dell’asseverazione della congruità dei costi, il riferimento a valori massimi anche per talune categorie di beni, stabili con decreto del MITE (sia per i Superbonus 110% che per tutti gli altri bonus edilizi cedibili ai sensi dell’art.121 DL 34/2020), da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Viene introdotto un nuovo articolo, art. 122-bis, all’interno del DL 34/2020 che riconosce facoltà all’Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, di sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni presentate in generale ai fini delle cessioni dei crediti fiscali, anche successive alla prima, e specificatamente per le comunicazioni relative alle opzioni cessione del credito/sconto in fattura ex art.121 (Superbonus e altri Bonus edilizi) e 122 del medesimo decreto legge 34/2020.

 

La sospensione preventiva delle comunicazioni opera nel caso in cui queste ultime presentino specifici “profili di rischio”, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a:

  1. a) coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni. 

Se non vengono confermati i rischi o sono decorsi i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la stessa è efficace.

Diversamente, laddove siano riscontrati profili di rischio, la comunicazione s’intende non effettuata e l’esito del controllo viene comunicato telematicamente al soggetto interessato.

L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria procede, quindi, al controllo dei crediti oggetto di cessione la cui comunicazione è stata annullata.

Allo stesso tempo, gli intermediari bancari e finanziari non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni annullate, nel caso in cui siano verificati i presupposti di operazioni sospette (oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia prima che

dopo all’entrata in vigore della norma.

L’Ance ha redatto un approfondimento sul tema.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in merito il Provvedimento  del 12 novembre 2021, prot. n. 312528/2021 (allegato alla presente),  recante: «Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021», pubblicato il 12.11.2021 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E’ altresì disponibile il nuovo modello per comunicazione (allegato alla presente per i Collegi associati) delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate. Il nuovo modello, accompagnato dalle relative istruzioni per la compilazione e dalle specifiche tecniche, recepisce le novità introdotte dal decreto anti-frodi per le detrazioni che riguardano il superbonus 110 e gli altri bonus edilizi. Inoltre l’Agenzia ha comunicato la riapertura del canale per comunicare l’opzione, che era stato chiuso di forma temporanea.

Provv-modifica-modello-cessione-credito-121121

documento allegato

nuovomodellocomunicazione

 

Facciate ventilate – da ANIT il Manuale tecnico

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ANIT

Una facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio tecnologicamente complesso, installato a secco e caratterizzato dalla presenza di un’intercapedine ventilata. È un sistema adatto sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli in fase di riqualificazione, poiché è in grado di offrire alte prestazioni energetiche e una grande flessibilità tecnologica e architettonica.

Manuale-ANIT-Facciate-ventilate

Richiesta segnalazione casi di sospensione DOCFA

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A seguito di varie segnalazioni arrivate dagli iscritti in merito alle sospensioni delle pratiche DOCFA che non sono suffragate da specifiche disposizioni di norma (vademecum, circolari, leggi e decreti), è stato deciso dalla Commissione Catasto istituita presso lo scrivente Collegio di richiedere un incontro chiarificatore alla Dirigenza Provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, al fine di cercare una possibile soluzione concordata.

A tale scopo si chiede ai colleghi di trasmettere all’indirizzo segreteria@geometrimodena.it copia di eventuali sospensioni discutibili unitamente  al file riepilogativo allegato.

RACCOLTA SOSPENSIONI DOCFA 

 

BONUS FACCIATE ANCHE PER IL 2022: L’OK ARRIVA DAL MEF

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E’ possibile portare in detrazione con il bonus facciate le spese sostenute nel 2021 per interventi da realizzare nel 2022.

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria con la risposta n. 903 -521 / 2021 ad un interpello presentato da un condominio, in merito a dei lavori di restauro delle facciate con agevolazione “bonus facciate” e “cessione credito”, aveva chiarito che qualora il pagamento avvenga entro il 31/12/2021 i condomini hanno diritto al bonus e l’impresa potrà continuare i lavori anche successivamente al termine stesso.

Condizione necessaria è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.

Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.

Quanto detto non vale per il Superbonus; per detta detrazione, infatti, i SAL non possono essere più di 2 e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.

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IL GREEN PASS NEGLI STUDI PROFESSIONALI: ARRIVANO LE LINEE GUIDA DA CONFPROFESSIONI

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Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attività’ lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.

Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde

Il titolare dello studio professionale e/o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.

Sono obbligati anche i Collegi e gli Enti ad adottare le norme per il green pass

Coloro che transitano negli uffici pubblici e privati, si dovranno attenere alle regole imposte dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro)

 

Green-Pass-linee-guida

EBIPRO-informativa-GP-LR02

 

CNGGL – MARSH 2021 CONVENZIONE POLIZZA RC e TUTELA LEGALE

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CNGGL – COMPAGNIA ASSICURATIVA MARSH

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha siglato nel 2011 un accordo quadro con Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa, per le coperture assicurative di:

  • Responsabilità Civile
  • Responsabilità Civile Asseveratori 110% Superbonus
  • Tutela legale professionale

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE

ü  costo estremamente contenuto a partire da € 130

ü  L’impostazione del contratto è “tutti i rischi” (All Risks) in quanto garantisce tutti i danni derivanti da tutta l’attività del geometra ( a titolo esemplificativo: le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità, certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico e energetico, attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008…)

ü  validità temporale: RETROATTIVITA’ ILLIMITATA e POSTUMA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O DEL CONTRATTO 10 ANNI (gratuita per decesso)

ü  clausola INCOMPETENZA PROFESSIONALE: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali

ü  RESPONSABILITA’ IN SOLIDO: nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili

ü  DANNI ALLE OPERE senza alcuna limitazione all’operatività (molte compagnie limitano la copertura per i soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti)

ü  FRANCHIGIA NON OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO:  fissa € 500 per tutta l’attività del geometra tranne attività inerente D. Lgs 81/08 che prevede scoperto 10% con franchigia minima € 1.500 e massimo € 5.000

 

RC ASSEVERATORI SUPERBONUS 110%

Il tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali) che rilascerà asseverazioni come disposto dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Articolo 119  [Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio e/o Asseverazione dell’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professioni e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini previsti dall’art.119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio] è obbligato alla stipula di polizza con massimale specifico e dedicato di almeno € 500.000.

Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore 110% disponibile a partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire questo rischio e che sono soggetti a tale obbligo.

La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria, ha massimale a consumo, clausola di salvaguardia per assenza competenze, vincolo di solidarietà  e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il professionista.

 

La soluzione comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:

 

INTERMEDIARIO MARSH SPA
COMPAGNIA AIG EUROPE SA
OGGETTO L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 19 commi 13 e 14 del D.lgs. n. 34 del 19 maggio 2020. Relativamente agli Iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati,  la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali.
CONTRAENTE PERSONA FISICA
ASSICURATO L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’assicurato.
MASSIMALE A CONSUMO CON MINIMO  € 500.000
SCADENZA 31.12.2022
RETROATTIVITA’ 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA
POSTUMA 10 ANNI, GRATUITA,  DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
FRANCHIGIA FISSA € 1.500
SCOPERTO % NESSUNO
FRANCHIGIA O SCOPERTO IN CASO DI SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’ DI “FILIERA” SEMPRE FISSA € 1.500
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE
DANNO ERARIALE COMPRESO
ASSENZA COMPETENZE COMPRESA (VEDI OGGETTO)
DEFINIZIONE DI TERZI (ESCLUSIONI) L’ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’ASSICURATO

 

TUTELA LEGALE Rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza DIFESA PENALE e •       opposizioni avverso sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, •       violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. con premio annuale a partire da € 175. Possibilità di estendere la copertura a: DIFESA CIVILE per •       vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi (atto di citazione/ATP) •       vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte con Compagnie Assicurative VERTENZE CON I FORNITORI per •       controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi •       controversie riguardanti gli immobili dove si svolge l’attività

La polizza di tutela legale non prevede retroattività come la RC. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale previste all’Articolo 12.2 – Estensione Difesa Civile e all’Articolo 12.3 – Estensione Vertenza con i Fornitori e dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNG). Grazie ad  una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/geometri

CNG MARSH – RC PROF TARIFFA E INFORMATIVA 05.2021

RC ASSEVERATORI SUPERBONUS 110% – TARIFFA E INFORMATIVA 09.2021

TUTELA LEGALE PROF TECNICI – TARIFFA E INFORMATIVA 06.2021

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