Notizie in Primo Piano
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attività’ lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.
Confprofessioni ha messo a punto le linee guida dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale e/o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti). Non rileva la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Sono obbligati anche i Collegi e gli Enti ad adottare le norme per il green pass
Coloro che transitano negli uffici pubblici e privati, si dovranno attenere alle regole imposte dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro)
CNGGL – COMPAGNIA ASSICURATIVA MARSH
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha siglato nel 2011 un accordo quadro con Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa, per le coperture assicurative di:
- Responsabilità Civile
- Responsabilità Civile Asseveratori 110% Superbonus
- Tutela legale professionale
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
ü costo estremamente contenuto a partire da € 130
ü L’impostazione del contratto è “tutti i rischi” (All Risks) in quanto garantisce tutti i danni derivanti da tutta l’attività del geometra ( a titolo esemplificativo: le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, mancato rispetto di vincoli edilizi e/o urbanistici o di altri vincoli imposti dalle autorità, certificazioni e/o le dichiarazioni in ambito acustico e energetico, attività svolte in base al Decreto legislativo 81/2008…)
ü validità temporale: RETROATTIVITA’ ILLIMITATA e POSTUMA PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ O DEL CONTRATTO 10 ANNI (gratuita per decesso)
ü clausola INCOMPETENZA PROFESSIONALE: L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato, anche nel caso in cui un’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali
ü RESPONSABILITA’ IN SOLIDO: nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili
ü DANNI ALLE OPERE senza alcuna limitazione all’operatività (molte compagnie limitano la copertura per i soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti)
ü FRANCHIGIA NON OPPONIBILE AL TERZO DANNEGGIATO: fissa € 500 per tutta l’attività del geometra tranne attività inerente D. Lgs 81/08 che prevede scoperto 10% con franchigia minima € 1.500 e massimo € 5.000
RC ASSEVERATORI SUPERBONUS 110%
Il tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali) che rilascerà asseverazioni come disposto dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Articolo 119 [Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento di efficientamento energetico ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese nei modi e nei termini previsti dall’art. 119, comma 13 lettera a) del Decreto Rilancio e/o Asseverazione dell’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico che siano realizzati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professioni e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati nei modi e nei termini previsti dall’art.119, comma 13 lettera b) del Decreto Rilancio] è obbligato alla stipula di polizza con massimale specifico e dedicato di almeno € 500.000.
Marsh propone la copertura R.C. Professionale Asseveratore 110% disponibile a partire da un premio lordo di € 300 per i professionisti che si devono preparare a gestire questo rischio e che sono soggetti a tale obbligo.
La polizza dedicata, molto più tutelante evitando il coinvolgimento della polizza ordinaria, ha massimale a consumo, clausola di salvaguardia per assenza competenze, vincolo di solidarietà e postuma di 10 anni già contrattualizzata che risponderà per tutte le asseverazioni effettuate nel periodo assicurato senza preoccupazioni future per il professionista.
La soluzione comprende, nel dettaglio, i seguenti vantaggi:
INTERMEDIARIO | MARSH SPA |
COMPAGNIA | AIG EUROPE SA |
OGGETTO | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 19 commi 13 e 14 del D.lgs. n. 34 del 19 maggio 2020. Relativamente agli Iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, la garanzia opererà anche nel caso in cui un’Autorità Giudiziaria competente abbia stabilito che l’assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali. |
CONTRAENTE | PERSONA FISICA |
ASSICURATO | L’assicurato e laddove l’assicurato svolga l’attività professionale per conto di uno Studio o di una Società e nel caso in cui una richiesta di risarcimento relativa ad un errore professionale dell’assicurato venga presentata nei confronti del suddetto Studio o Società per conto del/della quale l’assicurato ha prestato la sua opera, lo Studio o la Società sono considerati assicurati addizionali esclusivamente per le perdite pecuniarie direttamente derivanti dall’attività dell’assicurato. |
MASSIMALE | A CONSUMO CON MINIMO € 500.000 |
SCADENZA | 31.12.2022 |
RETROATTIVITA’ | 5 ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI DECORENZA |
POSTUMA | 10 ANNI, GRATUITA, DALLE ORE 24 DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO |
FRANCHIGIA FISSA | € 1.500 |
SCOPERTO % | NESSUNO |
FRANCHIGIA O SCOPERTO IN CASO DI SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA’ DI “FILIERA” | SEMPRE FISSA € 1.500 |
VINCOLO DI SOLIDARIETA’ | COMPRESO AL 100% DEL DANNO E NON PER SOLA QUOTA PARTE |
DANNO ERARIALE | COMPRESO |
ASSENZA COMPETENZE | COMPRESA (VEDI OGGETTO) |
DEFINIZIONE DI TERZI (ESCLUSIONI) | L’ASSICURATO E/O ENTE O PERSONA FISICA CHE ABBIA UN INTERESSE DI CONTROLLO O SVOLGA UN RUOLO ESECUTIVO DI CONTROLLO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELL’ASSICURATO |
TUTELA LEGALE Rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza DIFESA PENALE e • opposizioni avverso sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, • violazione di norme di legge, regolamenti o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. con premio annuale a partire da € 175. Possibilità di estendere la copertura a: DIFESA CIVILE per • vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi (atto di citazione/ATP) • vertenze di diritto civile relative a presunte inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte con Compagnie Assicurative VERTENZE CON I FORNITORI per • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi • controversie riguardanti gli immobili dove si svolge l’attività
La polizza di tutela legale non prevede retroattività come la RC. Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale previste all’Articolo 12.2 – Estensione Difesa Civile e all’Articolo 12.3 – Estensione Vertenza con i Fornitori e dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
Un team Marsh è a disposizione per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del CNG). Grazie ad una piattaforma internet di e-commerce è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali ed attivare le garanzie all’indirizzo www.marsh-professionisti.it/geometri
CNG MARSH – RC PROF TARIFFA E INFORMATIVA 05.2021
RC ASSEVERATORI SUPERBONUS 110% – TARIFFA E INFORMATIVA 09.2021
AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Si informano gli iscritti che con la migrazione al SIT le visure catastali avranno una nuova veste grafica.
In allegato la Guida dell’Agenzia pubblicata a Marzo 2021 che potrebbe non contenere gli ultimi e più recenti aggiornamenti apportati alla nuova visura catastale che sarà disponibile dal 27/09/2021.
Guida_Nuova_Visura_Catastale Guida_Nuova_Visura_Catastale – marzo 21
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ENEA
L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato tre vademecum Ecobonus.
Si tratta di:
– Vademecum per l’uso Microcogeneratori, ultimo aggiornamento: 02.09.2021
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria (pes)≥ 20%
– Vademecum Serramenti e infissi, ultimo aggiornamento: 29.07.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021
Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K)
– Vademecum Bonus Facciate, ultimo aggiornamento: 25.01.2021, ultima modifica: 23 Agosto 2021
Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
bonus_facciate-vademecum-enea-23-agosto-2021
microcogeneratori-vademecum-enea-2-settembre-2021
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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
AGE.AGEDP-MO.REGISTRO UNICO INTERNO RUI.0001636.19-08-2021-R
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Nota ricevuta dalla Assessore Barbara Lori relativa alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 2 agosto 2021, in cui è stato approvato l’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia – Emilia-Romagna.
La delibera è pubblicata nel Bollettino n. 239 del 3 agosto 2021 (parte seconda) del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
prezzario_RER_relazione2_PG2021_709240
AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Bonus Facciate è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Il Bonus prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico. Si tratta di una detrazione a vantaggio dei soggetti IRES e soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare. Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico. Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.
Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha poi prorogato il bonus facciate anche alle spese 2021 ed ora si auspica in una ulteriore proroga per i prossimi anni. Il beneficio, si sostanzia in una detrazione IRPEF da godere in 10 quote annuali di pari importo e a differenza degli altri bonus casa (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.) non prevede limiti massimi di spesa.
Oltre alla proroga alle spese 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate recepisce anche la novità introdotta con l’art. 121 del decreto Rilancio. In dettaglio la disposizione normativa stabilisce che anche per il bonus facciate, limitatamente alle spese 2020 e 2021, il beneficiario può optare in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Con riferimento alla cessione del credito si precisa che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio è ammesso che la prima quota del bonus facciate si goda come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si proceda alla cessione delle altre 9 quote residue).