La Legge di bilancio 2022, ha visto, tra le altre misure, l’introduzione di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali a favore dei disabili, andando ad incentivare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati a favorire una migliore accessibilità da parte di persone con disabilità, negli edifici già esistenti.
Con l’introduzione della nuova possibilità di abbattere le barriere architettoniche è stata superata la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.
Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).
Tale considerazione vale sia per gli ascensori installati dopo una delibera assembleare sia per quelli installati dal singolo condomino (art 1102 c.c.).
Del resto sempre nell’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, viene precisato che ciascun condomino può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 c.c.
Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% ( diversi da quelli contemplati per il Superbonus 110% – trattasi infatti di incentivi che non riguardano quelli indicati dal Superbonus) sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.
Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.
L’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari.
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