Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28572/2023.
L’opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:
- l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
- l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma – le controversie previste dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;
- l’art. 702 quater c.p.c.., per cui l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.