L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto “Agosto”) ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:
- non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.
Con il Provvedimento del 27 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi del Decreto “Agosto”, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i soggetti che non avevano presentato l’istanza ai tempi del Decreto “Rilancio” e hanno sfruttato la seconda finestra per richiederlo.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 di euro, si legge nel Provvedimento, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 di euro (limite massimo di spesa) e 31.942.524, ed il risultato di tale rapporto è pari al 15,6531%.