Il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.194/2023.
Secondo la Corte di Cassazione:
- a) la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, e’ di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso;
- b) tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari”, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potra’ invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso;
- c) il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati;
- d) spetta al giudice del rinvio stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme“, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante.
Cassazione-civile-ordinanza-194-2023