Incentivi per l’acquisto di case ad “alta efficienza”: nuovi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad alcuni quesiti posti dall’ANCE, secondo quanto riportato sul sito dell’Associazione nazionale dei Costruttori, ha fornito ulteriori chiarimenti sui contributi per gli immobili ad alta efficienza energetica definiti dal D.M. del 26 marzo 2010.

Il Ministero ha chiarito che per superficie utile bisogna riferirsi alla definizione di superficie utile contenuta nell`Allegato A, pt.32, del D.Lgs.192/05 ovvero la superficie netta calpestabile di un edificio riferita alle sole parti riscaldate , il cui valore è riportato nell’attestato di certificazione energetica dell`immobile (Allegato 6 dell`Allegato A al DM 26/6/2009).

I valori di energia primaria per la climatizzazione invernale da conseguire, inoltre, devono essere ottenuti facendo riferimento alla Tabella 1.3 relativa agli edifici residenziali, contenuta nell’Allegato C del D.Lgs.192/05.

Il calcolo della prestazione energetica deve essere effettuato sulla base delle metodologie di calcolo della normativa nazionale (DPR 59/2009 e DM 26 giugno 2009 "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici").

Il Ministero ha comunque chiarito che sono validi anche gli attestati di certificazione energetica rilasciati in conformità alle leggi regionali, sempreché la prestazione energetica certificata sia determinata con le metodologie di calcolo previste dai decreti attuativi del D. Lgs 192/05.

All’interno delle note dell’attestato di certificazione energetica, deve essere esplicitata la percentuale di riduzione dell`indice di prestazione (di almeno il 30% o 50% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale).

Gli ulteriori requisiti richiesti per accedere al contributo riguardano l`immobile che deve essere di nuova costruzione ed acquistato come prima abitazione della famiglia.
I requisiti di "nuova costruzione" e di "prima abitazione della famiglia" sono essenziali per entrambe le tipologie di agevolazione prevista dal Decreto Incentivi (fabbisogno – Epi – inferiore di almeno il 30% o di almeno il 50% ai corrispondenti limiti desunti dalla citata Tabella 1.3).

7130_1_4117_CircolareIncentivi.pdf

7130_1_4133_decretoincentivi2010.pdf

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