Il Tar Campania con la sentenza n. 3064/2022 ribadisce l’incompatibilità tra bonus edilizi ed edifici abusivi e l’impossibilità di realizzare lavori non regolarmente autorizzati con il beneficio di contributi pubblici (art. 49 del dpr 380/2001), sebbene di efficientamento energetico.
Il Comune, aveva inibito anche la CILA nell’attesa di concludere gli accertamenti sulla legittimità dell’immobile, ed aveva avvisato la donna che:
- la presentazione della relazione energetica non costituiva assenso da parte dell’ente all’esecuzione dei lavori,
- eventuali incentivi economici percepiti sarebbero potuti risultare illeciti se gli interventi fossero risultati abusivi.
La proprietaria si opponeva con un ricorso al Tar.
Secondo la ricorrente infatti il provvedimento di inibizione dei lavori di efficientamento energetico violava l’art. 119, comma 13 ter del dl n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020 del 17/07/2020) giacché la presentazione della CILA non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001.
Il Tar non ha accolto la richiesta.