Le esigenze di riqualificazione energetica non possono prevalere sulla necessità di rispettare l’estetica dell’immobile: il cappotto termico è illegittimo se lede il decoro architettonico dell’edificio

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha scritto la parola fine ad una vicenda processuale iniziata presso il Tribunale di Cosenza ed ha sancito il principio per il quale le esigenze di riqualificazione energetica non possono mai prevalere sul rispetto del decoro architettonico del fabbricato.

In sostanza, la decisione della Corte di Cassazione  afferma che il decoro architettonico di un edificio è un bene comune, che va tutelato e preservato anche in caso di interventi per il miglioramento energetico.

Questo significa che l’installazione di un cappotto termico o altri interventi simili sulla facciata del condominio devono essere realizzati nel rispetto del decoro architettonico e con il consenso degli altri condomini, in modo da non compromettere l’armonia e l’identità estetica dell’edificio. Inoltre, si sottolinea che tali interventi possono anche comportare modifiche negative alle linee architettoniche dell’edificio e alla fruibilità dei balconi privati, quindi devono essere valutati con attenzione. Questo principio è stato stabilito dalla Cassazione in una recente ordinanza n. 17920/2023 allegata.

Cappotto_Cassazione-Ordinanza-17920-2023 pdf

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