L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha messo a disposizione il quaderno “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)” con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica e prende in considerazione le nuove versioni degli articoli 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis, riportando in allegato la modulistica predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie. A tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. Anci ricorda che il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.
In riferimento al nuovo modello CILA per il superbonus, Anci precisa che la scelta del legislatore è stata quella di trattare gli interventi di superbonus (senza demolizione e ricostruzione) con una disciplina speciale e proprio per questo ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello unico nazionale. Questo anche al fine di non confondere eventuali altre procedure previste dagli Sportelli Unici Edilizia comunali.
Il nuovo modello è stato approvato con Accordo di Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 e Anci ne riporta i contenuti più rilevanti:
- gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
- ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
- interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
- interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
- interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
- elaborati progettuali;
- interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile;
- varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus;
- agibilità interventi Superbonus.
Agibilità interventi Superbonus
Anci scioglie poi le riserve relative al nuovo comma 13-quienuies, art. 119 del Decreto Rilancio specificando che “Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380“.