Si porta a conoscenza che in virtù dell’emanazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU_SG n. 49 del 28 febbraio 2024 allegata) e stato modificato Allegati 1 del D.Lgs. n: 42 del 17-02-2017, precisamente nella Legge di conversione troviamo:
All’Articolo 12
Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
6-octies . All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».
Pertanto, riportiamo per semplicità il testo coordinato:
Allegato 1 (modificato)
(artt. 21, 22 e 23) Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale
- Presentazione delle domande
[..]
Aggiornamento professionale
Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.