La Corte di Cassazione si è pronunciata contraria all’applicazione dell’Imu sugli immobili che sono iscritti al catasto come ruderi. Con la sentenza n. 10122 dell’11 aprile 2019, ha dichiarato che è impossibile «assoggettare a Ici i fabbricati collabenti, iscritti nella categoria catastale fittizia F2».
Negli anni scorsi l’Agenzia aveva invece fatto recapitare ben 800 mila avvisi bonari ai proprietari di ruderi per chiedere il saldo delle tasse. La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di chiedere il saldo delle tasse e imposte su edifici fatiscenti, così come la possibilità di avere imposte sul valore venale del terreno dove sorge il rudere.
Il problema ora è che l’Imu sui ruderi non si paga solo per quelli iscritti al catasto edilizio. Molti sono i casi però di iscrizione di questi edifici al catasto terreni. Le Unioni montane avevano già sottolineato come il passaggio da catasto terreno a catasto edilizio non fosse obbligatorio.
Pensate che secondo un’indagine di Confedilizia il numero di ruderi in Italia è raddoppiato dal 2011 ad oggi. Fino ad oggi i proprietari avevano evitato il pagamento delle imposte provvedendo a scoperchiare il tetto, facendo diventare così l’abitazione un rudere. Una sentenza questa che ha un forte impatto sulle aree interne e montane disabitate, con molti proprietari di case che non possono più essere abitate e non hanno più valore.
Ricordiamo che per non pagare più l’Imu sui ruderi questi vanno iscritti al catasto. Per la Cassazione infatti non sono soggette a Imu «le unità iscritte in catasto per scelta del titolare, mentre per quelle non iscritte, non rientrando nella definizione di fabbricato, l’imposta sarebbe dovuta sulla base dell’area edificabile».
SENTENZA
Cass 10122/2019 depositata l’11.04.2019 – ICI non dovuta per i fabbricati collabenti, l’imposta non si deve pagare nemmeno sull’area in quanto è già edificata.
Nella Sentenza n. 10122 del dell’11 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che non si applica l’Ici ai fabbricati accatastati come unità collabenti (Categoria “F/2”).
Tale categoria di fabbricati oltre a non essere tassabili ai fini Ici come fabbricati in quanto privi di rendita, non lo sono neppure come area edificabile.
Ciò perché quest’ultima non rientra in nessuno dei presupposti ICI, trattandosi all’evidenza di area già edificata e dunque non di “area edificabile”.
Secondo i supremi giudici infatti “ … l’assunto del Comune … è errato in quanto la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2 (come quello di cui trattasi), in ragione dell’azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili e costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge (d. lgs. 504/92) prevede l’imposizione ICI per le aree edificabili e non per quelle già edificate; questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito” (Cass. n.23801 dell’l1/10/2017); la commissione tributaria regionale, avallando l’assunto del Comune; ha dunque effettivamente errato”.
La Corte quindi accoglie il motivo di ricorso.