Con il parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, l’ ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.
L’iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.
La richiesta di parere avanzata dall’Ordine è collegata ad una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la
partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali.
Tale lex specialis è stata oggetto di attenzione da parte dell’Ordine che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell’Autorità.
ANAC, nel rammentare il disposto dell’art. 83 del Codice Appalti, ha completamente aderito alle ragioni dell’Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e ha disposto che la previsione della lex specialis non risulta conforme alla disciplina di riferimento.
Inoltre, posto il tenore del bando -che richiedeva l’iscrizione all’albo per tutti i professionisti di area legale mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l’iscrizione all’albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati- ANAC ha ritenuto che la lex specialis rappresenti un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste.