CNGGL
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consiglio Nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva (art. 5 comma 1° DPR n. 137/2012)
La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare