È entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, recante le “Modifiche al decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251.
Nel decreto si specifica che in relazione a criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nelle more dell’emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, va utilizzata la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.
Sarà inoltre necessario aggiornare, con apposito Decreto del direttore centrale la prevenzione e la sicurezza tecnica:
- i riferimenti ai metodi di prova e la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
- i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali.
Il decreto dovrà anche stabilire i tempi transitori necessari all’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.
Il provvedimento stabilisce anche i criteri per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall’omologazione.
Sostituito anche l’allegato A.2.1. relativo ai Materiali e a relativi metodi di prova.