ANNO 2021
RETE PROFESSIONI TECNICHE
LINEE GUIDA SUPERBONUS
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08.08.2020
RISPOSTE INTERPELLI AGENZIA DELLE ENTRATE
AGEDRMAR_18121_2020_1022-EVIDENZE
Risposta all’interpello n. 194 del 2020
Risposta all’interpello n. 224 del 2020
Risposta all’interpello n. 255 del 2020
Risposta all’interpello n. 256 del 2020 (1)
Risposta n. 286 del 28 agosto 2020
Risposta n. 287 del 28 agosto 2020
Risposta all’interpello n. 325 del 2020
Risposta all’interpello n. 326 del 2020
Risposta all’interpello n. 327 del 2020
Risposta all’interpello n. 328 del 2020
Due stralci da Italia Oggi in merito alla perdita delle agevolazioni in caso di opere abusive.
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Il riferimento all’articolo 49 del DPR 380/2001 da luogo a dubbi interpretativi, anche perché la norma sembra scritta per gli interventi che danno diritto all’agevolazione (in pratica la pratica di ristrutturazione che da luogo all’agevolazione fiscale). Diversamente sarebbe poco comprensibile il comma 2 :” È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.” Calare questa norma nella verifica della conformità edilizia è per certi aspetti una forzatura, perché di certo il secondo comma non sarebbe quasi mai verificato.
Mentre risulta abbastanza pacifica l’interpretazione che la sanatoria dell’immobile reintegra l’agevolazione fiscale, il dubbio su quale sia la portata della verifica sulla conformità edilizia necessita di una interpretazione da parte dell’ AGE : è sufficiente verificare la regolarità delle parti interessate dall’intervento agevolato o la verifica globale dell’edificio ? (esempio: nella realizzazione di un cappotto esterno, è sufficiente verificare sagoma, prospetti, distacchi e distanze, oppure è obbligatorio entrare nel merito delle singole unità immobiliari e delle parti comuni non necessariamente interessate dai lavori?)
Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020
Nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%.
Se il condominio usufruisce del superbonus del 110% gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari abitative passano al 110% e i limiti di spesa si sommano.
Tra le precisazioni significative :
– la detrazione al 110% per la sostituzione della caldaia autonoma, sempre che il condominio usufruisca del superbonus.
– le spese per la sostituzione dei bancali e delle cerniere dovuti alla realizzazione del cappotto rientrano nel 110% così come tutte le spese accessorie necessarie agli interventi trainanti o trainati.
– Utile, anche se già indicato nel decreto Mise ancora in fase di pubblicazione, la conferma dell’Agenzia in merito alla detrazione al 110% delle persiane e avvolgibili, laddove gli infissi divengano interventi trainati .
CNGGL
GLI IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA E I LAVORI TRAINANTI E TRAINATI
presentazione_superbonus_110_fra_palco_e_realta_aggiornato