28/03/2022
Con una recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681 (allegata alla presente per i Collegi associati), il TAR Campania si è pronunciato su un tema relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).
Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (perché introvabile), proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.
In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia. Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto: – aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione; – l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile. I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.
25/01/2022
In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.