SUPERBONUS, LE NUOVE SCADENZE DOPO IL DECRETO AIUTI-QUATER. TABELLA RIEPILOGATIVA

Le scadenze per il Superbonus sono state oggetto di diverse successive proroghe e rimodulazioni (art. 1 della L. 178/2020, comma 66; comma 3, art. 1 del D.L. 59/2021; comma 28, art. 1 della L. 30/12/2021, n. 234), fino ad arrivare all’art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), che ha delineato le scadenze attualmente vigenti e riportate nella Tabella riepilogativa allegata (riservata ai Collegi associati).

Dal 25 novembre il Superbonus 110% è passato ufficialmente al 90%, come riportato nel  Decreto Aiuti quater (Dl Energia).

Condomini

Su questi immobili è possibile di aderire al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, questo qualora entro il 25 novembre 2022

      1. sia stata protocollata la pratica edilizia comunale per il Superbonus, in genere la CILAS. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
      2. sia stata deliberata in assemblea condominiale l’esecuzione dei lavori;

Di contro, per gli interventi la cui autorizzazione è stata presentata successivamente al 25 novembre 2022, l’aliquota scende al 90% per tutto il 2023.  Infine, per le spese sostenute nell’anno 2024 si avrà diritto ad un Superbonus ad aliquota ridotta al 70 per cento, e per le spese sostenute nell’anno 2025, al 65 per cento. Questo significa che, se a fine dicembre 2023 i lavori non sono terminati, si porta in detrazione la spesa restante e sostenuta nel 2024 al 70%.

Edifici composti da 2 a 4 unità di proprietà di una sola persona fisica (o in comproprietà)

Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a) del D.L. n. 34/2020) valgono le medesime scadenze dei condomini.  La medesime aliquote varranno per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazione di volontariato ODV e le Associazioni di promozione sociale APS (art. 119 c.9 lett. d-bis).

 

Edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari

Il Decreto Aiuti quater, prevede che per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, possono aderire al Superbonus 110 % fino al 30 settembre 2022. Tuttavia, se al 30 settembre 2022 fosse stato raggiunto il 30% dei lavori, la scadenza verrebbe posticipata al 31 marzo 2023. Questa percentuale deve riferirsi “all’intervento complessivamente considerato” (interpello 791/2021), quindi al complessivo tra interventi trainati e trainanti.

Per le pratiche Superbonus attivate dal 1 gennaio 2023 e le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile aderire all’incentivo su unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti non più al 110% ma al 90%. Il decreto Aiuti-quater subordina la spettanza del superbonus 90% al fatto che l’edificio unifamiliare o la villetta oggetto dei lavori sia abitazione principale e che colui che intende sfruttare il bonus ossia il nucleo familiare nel complesso, abbia un reddito entro un certo limite, da rapportare ad un quoziente familiare. Il reddito complessivo familiare non deve superare 15 mila euro (rapportati al quoziente familiare).

 

IACP Case popolari e cooperative

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020), l’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 si venisse raggiunto almeno il 60% dei lavori. Stesso dicasi per gli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119, comma 9, lettera d) del D.L. n. 34/2020).

 

Superbonus Rafforzato comuni colpiti da sisma

Proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi ricadenti nel Superbonus e realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1 aprile 2009 (art. 119 c. 8-ter DL Rilancio). Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus, spettante sia per interventi di efficienza energetica, sia per quelli antisismici, denominato “Superbonus rafforzato”, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma.

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche

La scadenza per gli interventi effettuati sugli immobili adibiti a spogliatoio, realizzati da associazioni sportive dilettantistiche, rimane invariata al 30 giugno 2022. Ormai le associazioni dilettantistiche non possono più beneficiarne. Queste scadenze sono valide sia per gli interventi trainanti che per i trainati, compresa l’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica.

 

Cessione del credito e sconto in fattura

Infine, per quanto riguarda gli interventi ricadenti nel Superbonus, sarà possibile sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito fino al 31 dicembre 2025.

Date di applicazione del Superbonus e scadenze

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