TAR Puglia sentenza n. 3920 del 18/11/2010 – annullamento della Circolare della Regione Puglia riguardo alle competenze dei Geometri

La questione era iniziata  a luglio 2010 quando,con una Circolare interpretativa, il Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia aveva  chiarito che “la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, […] con esclusione, in ogni caso, di opere che prevedano l’impiego di strutture in c.a. e acciaio”.

 

Secondo la Regione Puglia, alla luce delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (DM 14/01/2008) e della Delibera di Giunta 1626/2009, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, e verificando le strutture resistenti ai cosiddetti “stati limite”. Per assimilare tali metodologie di calcolo e verifica, gli ingegneri, gli architetti, e, per quanto di competenza, i geologi hanno dovuto aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei corsi universitari; la scuola superiore per geometri, invece, non insegna ai tecnici diplomati a progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli di competenza dei tecnici laureati.

 

I Geometri Pugliesi si sono trovati così costretti a proporre ricorso contro tale Circolare.

 

7267_1_5308_TAR_PUGLIA__3920_18_11_2010.pdf

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