La dichiarazione del contribuente sulla vendita dell’ex prima casa entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione è irrevocabile. Infatti non può essere modificata se non per errore materiale manifesto e riconoscibile. In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” non può essere invocata la forza maggiore nel caso di mancata vendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto, sulla motivazione che l’immobile fosse “terremotato” e quindi inagibile.
Sono questi gli importanti principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23978 del 6 settembre 2024.