Cercasi tecnico per direzione cantiere per un’importante ditta di movimenti terra nel settore industriale. Valutiamo anche giovani ragazzi alle prime esperienza lavorative. per maggiori info contattare il seguente numero 366-1348539
Pubblicato da: MICHELE FUSCO
Synergie Italia SpA cerca per IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE FOOD DI CASTELNUOVO RANGONE un GEOMETRA DI CANTIERE CHE SI OCCUPI INOLTRE DI DISEGNO IMPIANTI E/O FABBRICATI. L’inserimento previsto è DIRETTO A TEMPO INDETERMINATO e la RAL si valuta in base alla seniority. In allegato la job description. Se interessati, mandare mail a modena1@synergie-italia.it.
File allegato
Pubblicato da: Synergie Italia SpA-Agenzia per il Lavoro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
Engineering STS Srl, con sede in Soliera loc. Secchia, cerca geometra neodiplomato per attività di praticantato. Lo studio si occupa di progettazione, direzione lavori e catasto. lucianoseccogeometra@gmail.com
Pubblicato da: Luciano Secco Geometra
MESCHIARI SRL, opera nel settore edilizia pubblica e prefabbricati mobili, cerca figura per ufficio a Carpi e cantiere. Patente B. CV a: amministrazione@meschiariufficio.it
Pubblicato da: MESCHIARI SRL
Cercasi tecnico con P.IVA per ampliamento organico. Lo studio si occupa di progettazione, direzione lavori e topografia. Ambiente giovanile. Inviare curriculum a info@stadomus.it.
Pubblicato da: Studio Tecnico Associato Domus
A partire dal 1° febbraio 2024, il processo di avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stato semplificato grazie all’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle istanze. Questa innovativa misura segna il primo passo verso la completa sostituzione della procedura attuale, che prevede la trasmissione della documentazione tramite posta ordinaria, “brevi manu” o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Questa iniziativa facilita il percorso di velocizzazione delle procedure e aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Si tratta di un’iniziativa parte del percorso verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell’efficienza, nella direzione della transizione.
REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
CASSA ITALIANA GEOMETRI
L’agevolazione “prima casa” spetta per tutti i tipi di pertinenze?
Sì, non solo per quelle in categoria C/2, C/6 e C/7, secondo la Cassazione.
Con tre recenti pronunce (Cass. nn. 33629/2023, 2351/2024 e 2364/2024), infatti, la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di ogni immobile che possa essere definito pertinenza della casa d’abitazione, ai sensi dell’art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio od ornamento).
Tale conclusione si fonda sul principio generale secondo il quale, anche in ambito tributario, alle pertinenze si estende la disciplina applicabile al bene principale (art. 23, co. 3, del TUR) e sulla natura esemplificativa – e non esaustiva – dell’elencazione contenuta nel co. 3 della Nota II-bis (all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR), che contempla le categorie C/2, C/6 e C/7.
Il Ministero della Cultura, a valle di un quesito di un Comune, è tornato sul tema dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti, confermando – anche a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – che il vincolo sopravvenuto non va ricondotto, ai fini della sanatoria, ai limiti dell’art. 167, co.4 del dlgs 42/2004.
In particolare il Ministero, ribadendo posizioni espresse in precedenza ma oggetto di oscillamenti interpretativi, ha evidenziato che:
-laddove il vincolo sopravvenga all’abuso edilizio, non si configura illecito paesaggistico;
-è quindi esclusa l’applicabilità dei limiti ex art. 167, co. 4 dlgs 42/2004
-in sede di accertamento di conformità edilizia sarà sufficiente procedere con una autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs 42/2004, ancorché ovviamente postuma.
Nello specifico l’Ufficio legislativo ha illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004. Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull’esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.
Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente si evidenzia nel parere, che non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.
Si è quindi concluso, ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.
L’Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.
Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Dette opere, osserva l’Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall’ambito applicativo dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d’uso del bene realizzato.
COMUNE DI MIRANDOLA
30/01/2024
sarà prorogata fino alle ore 12:00 del giorno 15/02/2024
Pertanto le domande in formato digitale dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si comunica inoltre che tutta la documentazione è scaricabile al seguente link:
08/01/2024
Si comunica che il Comune di Mirandola intende procedere all’individuazione di professionisti, in possesso delle idonee qualificazioni ed interessati ad assumere incarichi relativi all’istruttoria delle pratiche di “Richiesta Contributo di Ricostruzione”, riguardanti gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012, in conformità a quanto previsto dalle ordinanze commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., mediante la formazione di un elenco di tecnici professionisti per il conferimento di servizi in parola.
A partire pertanto dal giorno 02/01/2024 fino alle ore 12:00 del giorno 31/01/2024, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Mirandola – Albo Pretorio informatico, sezione bandi di concorso, selezioni e incarichi e su Amministrazione Trasparente, AVVISO PUBBLICO – ai sensi dell’art. 50 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e allegato II.1 – per l’individuazione dei professionisti interessati allo svolgimento, per il Comune di Mirandola, di servizi attinenti all’ingegneria, all’architettura e alle attività tecnico amministrative connesse, riguardanti l’istruttoria delle pratiche di “richiesta contributo di ricostruzione”, per gli edifici privati danneggiati dal sisma del maggio 2012.
Le domande in formato digitale devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2024, unitamente all’Allegato A e a fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La Corte di Cassazione per frenare le interpretazioni soggettive, ha emesso una sentenza sul terzo condono edilizio riguardante i limiti volumetrici che possono essere concessi per le costruzioni. Secondo la Corte, i limiti volumetrici devono essere stabiliti in modo rigoroso e non possono essere superati.
La sentenza n.694/2024 riguarda la sospensione dell’ordine di demolizione di un fabbricato a seguito delle istanze di condono presentate dal privato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che il fabbricato deve essere considerato come un’unica struttura e non come unità separate, pertanto non è possibile accogliere una sanatoria frazionata.
La sentenza riafferma i limiti volumetrici stabiliti nel terzo condono edilizio del 2003. Secondo questi limiti, ogni unità abitativa non può superare i 750 metri cubi, mentre l’intero fabbricato non può superare i 3000 metri cubi. Questi limiti si applicano a tutte le opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993 e che non hanno subito un ampliamento del 30% della volumetria iniziale.
Il 01 febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo SACE con importanti aggiornamenti che si illustrano brevemente di seguito.
Per tale aggiornamento, nel medesimo giorno è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà quindi possibile effettuare alcuna operazione.
Si riportano di seguito gli aggiornamenti previsti:
- Gli Attestati di Prestazione Energetica in stato di bozza (non in versione definitiva) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni dalla data del loro inserimento. Sarà comunicato un promemoria al soggetto certificatore per mezzo PEC 15 giorni prima della loro cancellazione. Si raccomanda di verificare la correttezza della propria PEC riportata nell’anagrafica del soggetto certificatore.
- Gli Attestati con procedura di firma incompleta (ovvero parzialmente finalizzati con firma digitale) subiranno un processo di controllo per verificarne la piena validità indicata all’art. 5, comma 1 della D.G.R. n. 1385/2020: successivamente a tale processo, tali Attestati saranno cancellati in quanto non pienamente validi.
Alla luce di quanto sopra riportato, vi invitiamo a rendere definitivi gli Attestati in stato di bozza entro il 01/02/2024 pena la cancellazione, superate le tempistiche sopra indicate e di rendere pienamente validi gli Attestati di cui al punto 2, con il completamento della procedura di firma digitale.
Inoltre, si invitano tutti i soggetti certificatori a verificare costantemente il numero degli Attestati in bozza o in procedura di firma incompleta accedendo alla relativa sezione “Ricerca Attestati” e di provvedere alla conversione in stato definitivo o alla loro eliminazione.
Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo “REGISTRAZIONE DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE” nella relativa “Guida alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici”, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso”.
COMUNE DI FINALE EMILIA
25/01/20024 ORE 20:30 – SALA CONSILIARE MAF VIALE DELLA RINASCITA 6/1 – FINALE EMILIA
Siamo alla ricerca di progettisti meccanici ed elettrici, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali interessati al lavoro in team in ambito energetico. Qualora interessati, non esitate a contattarci. Ecco di seguito i ns. riferimenti: MORE ENERGY S.R.L. www.more-energy.it phone: +39 0522 516610 email: info@more-energy.it address: Via Ragazzi del 99 n.39/A 42124 Reggio Emilia
Pubblicato da: MORE ENERGY SRL