CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
CONFEDILIZIA
Confedilizia, da redatto un manifesto con tutti i bonus edilizi che restano in vita nell’ anno 2024 e nell’anno 2025.
Alcuni bonus, come quello facciate è uscito di scena, altri come il superbonus sono stati confermati, ma solo per alcune tipologie immobiliari e con una percentuale di detrazione inferiore. Ma esistono altri come il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus o il sismabonus che rimangono in vigore.
Studio di topografia e progettazione cerca collaboratore praticante o in possesso di P.Iva per ampliamento studio. Inviare CV a davide@studiocampioni.com o telefonare al 3755453281
Pubblicato da: DAVIDE CAMPIONI
Nuovo strumento urbanistico PUG del Comune di Spilamberto – incontro tecnico
Giovedì 25 gennaio 2024 ore 16,30
presso lo Spazio Eventi “Liliano Famigli”
Viale Rimembranze, 19 – Spilamberto
Nuova modalità di presentazione delle pratiche edilizie del Comune di Marano sul Panaro che sarà operativa dal prossimo 15 Gennaio 2024
Cercasi tecnico per direzione cantiere di edilizia industriale, e tecnico per la sicurezza in cantiere. Valutiamo anche giovani ragazzi alle prime esperienza lavorative. per maggiori info contattare il seguente numero 366-1348539
Pubblicato da: Michele Fusco
Lo studio tecnico si propone come supporto agli studi tecnici del settore edile, alle imprese e alle società di servizi, offrendo attività tecniche riguardanti rilievi topografici, rilievi e pratiche catastali e attività di coordinamento sicurezza cantieri. Rimango a disposizione per maggiori informazioni e/o preventivi. Geom. Gianfranco Pirra, tel. 3385626412
Pubblicato da: Gianfranco Pirra, geometra
Sono un geometra abilitato e iscritto all’albo dei certificatori energetici e da poco ho ottenuto anche l’abilitazione di csp e cse, sono alla ricerca di una collaborazione con uno studio tecnico che si occupi di certificazioni energetiche e sicurezza nei cantieri edili, per ulteriori info: mail giulio.sula@gmail.com
Pubblicato da: Geom. Giulio Sula
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Buongiorno, cerchiamo collaboratore con p.iva per ampliamento organico per redazione pratiche Catastali/Edilizie e redazione Ape. Collaborazione in presenza, ambiente giovanile e dinamico. mail: info@studiotecnoimmobiliare.it
Pubblicato da: Studio Tecnoimmobiliare
Buongiorno, cerchiamo collaboratore con p.iva per ampliamento organico per redazione di pratiche Catastali/Edilizie e redazione Ape.
Pubblicato da: Studio Tecnoimmobiliare
11/12/2023
ELENCO ABILITATI
RISULTATI – prove candidati – corretto 11-12-23
23/11/2023
calendario candidati definitivo – rettificato
Il pomeriggio prima dei colloqui, ogni candidato riceverà il link per accedere alla piattaforma.
Dal 1° dicembre è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dei crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura o cessione del credito.
I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti (leggi le istruzioni cliccando qui).
Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ (allegate alla presente). Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.
La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto-legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023 allegato alla presente.
Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:
- bonus casa;
- ecobonus;
- sismabonus;
- bonus facciate;
- crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
- bonus barriere;
Agenzia-delle- Entrate-Provvedimento- comunicazione-bonus edilizi-non utilizzabili PUB
Faq del 23 novembre 2023. Crediti bonus edilizi sottoposti a sequestro
CGROUP SRL, Studio di Ingegneria con sede a Casinalbo di Formigine, cerca ingegnere civile/edile con esperienza nella progettazione e calcolo di strutture. Si valutano anche profili alla prima esperienza. Occupazione full time da svolgere all’ interno dello studio. Inviare curriculum risorseumane@cgroupsrl.it o telefonare 059-512556
Pubblicato da: CGROUP SRL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 724 del 30 ottobre 2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.
Inoltre l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».
Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.
Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.
L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.
Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Pubblicato da: DITTA CODIFAVA CLAVES & C. SAS