CERCO GEOMETRA DA INSERIRE NELL’ORGANICO DELLO STUDIO DISPONIBILITA SIA FULL-TIME CHE PART-TIME LUCA GROTTI 3207795153
Pubblicato da: STUDIO GROTTI GEOM. LUCA – SAN DAMASO
E’ disponibile il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, con entrata in vigore dal 25 febbraio 2023. Numerose misure (artt. da 35 a 40) per la digitalizzazione della giustizia, in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha, prorogato al 14 aprile 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti relativi all’efficientamento energetico pere i Comuni, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali.
Per accedere al contributo è necessario dimostrare, attraverso l’Attestato di prestazione energetica (APE), che a seguito dell’intervento realizzato l’immobile beneficerà della riduzione dei consumi energetici rispetto alla situazione preesistente.
I Comuni, quindi, hanno tempo fino a metà aprile prossimo per richiedere i 320 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici comunali.
Viene inoltre ribadito nel testo che, all’esito della verifica amministrativa, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione.
Queste le tempistiche dell’iniziativa:
- presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023;
- completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023;
- richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023.
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
1 – Selezione pubblica per esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare presso il Settore Tributi – Servizio Tributi, ed il Settore Territorio – Servizio Politiche Ambientali e Servizio Suap dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
Link per scaricare il bando e le info per iscriversi: https://www.unioneareanord.mo.it/bandi-dellente/bandi-di-concorso/selezione-pubblica-per-esami-per-la-copertura-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-un-posto-con-profilo-professionale-di-istruttore-tecnico-categoria-professionale-c-posizione-economica-c1-da-assegnare-presso-il-settore-tributi-2013
I.I.S. GUARINO GUARINI DI MODENA
Il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.194/2023.
Secondo la Corte di Cassazione:
- a) la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, e’ di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso;
- b) tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari”, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potra’ invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso;
- c) il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati;
- d) spetta al giudice del rinvio stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme“, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante.
Cassazione-civile-ordinanza-194-2023
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto 3 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023, ha precisato in una nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Nel provvedimento è stata attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.
Offro collaborazione professionale nei Comuni di Finale Emilia, Mirandola, Camposanto, San Felice s/P, Bondeno, Cento; in attesa di fare l’esame di abilitazione. Allego il mio curriculum
File allegato
Pubblicato da: Andrea Barbieri
L’impresa Meschiari Srl ha necessità di incrementare le risorse e le competenze del proprio ufficio tecnico. Il candidato dovrà possedere un’esperienza con gli applicativi AutoCad 2D e gestione CME. Offriamo contratto di lavoro iniziale a tempo determinato. Contattare il Geom. Francesco Castelli 349 6968738 o inviare mail ad amministrazione@meschiariufficio.it
Pubblicato da: Meschiari Srl
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Prot 2756 – Trattazione pratiche concatenate nella procedura DOCFA
E’ operativo dal 7 marzo 2023, il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate che consente di registrare online , anche il contratto preliminare di compravendita attraverso il modello “Registrazione di atto privato” (Rap). La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. L’estensione della funzionalità, prima circoscritta al comodato d’uso, è possibile con il modulo aggiuntivo del Rap approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 1° marzo.
Gradualmente, con successivi provvedimenti, la registrazione telematica sarà una strada percorribile per tutti gli atti privati. Percorso web per il preliminare di compravendita Compratore e acquirente, prima dell’effettivo passaggio di proprietà del bene, sottoscrivono un accordo con cui si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il definitivo trasferimento dell’immobile. Prima di questa nuova procedura, per registrare il preliminare era necessario andare, entro 30 giorni dalla firma, presso un ufficio delle Entrate. Da oggi è possibile con l’accesso diretto all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, selezionando la sezione “Servizi” la categoria “Fabbricati e terreni” e poi la voce “Registrazione atti privati”. Il modello è composto da una parte generale, contenente dati comuni a tutti gli atti privati, e di una parte speciale riservata a informazioni specifiche riguardanti il tipo di contratto da registrare, nel nostro caso l’accordo preliminare di compravendita. Rap può essere presentato telematicamente dai diretti interessati o tramiti intermediari abilitati. Insieme al modello, devono essere trasmessi la copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Quest’ultimi devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). La procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate oltre a consentire la compilazione e la registrazione online del modello senza bisogno di installare alcun software, calcola automaticamente le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), che possono essere versate contestualmente con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante. I contribuenti non obbligati alla registrazione telematica possono presentare il modello Rap presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.
Modelli e istruzioni
Modello – Registrazione di atto privato – pdf
Istruzioni per la compilazione – pdf
Modello di versamento unificato – F24 Ordinario – pdf
Avvertenze per la compilazione del modello – pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali – pdf
Modello 69 – Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – pdf
Istruzioni per la compilazione del modello 69 – pdf
Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello 69) – pdf
Disbrigo pratiche edilizie, contabilità di cantiere, disegno tecnico, sopralluoghi per Edilizia Civile, Industriale e Sportiva
Pubblicato da: Durocem Italia – Simone Fiorani
Il Milleproroghe (decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022) è stato convertito in legge (legge n. 14 del 24 febbraio 2023) ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la conversione in legge, le modifiche previste durante l’analisi parlamentare diventano effettive.
Tra le novità introdotte, ci sono le proroghe dei termini di adeguamento antincendio per diverse tipologie di strutture, come ad esempio le strutture sanitarie, le scuole, le università, i luoghi della cultura e le attività ricettive.
Nuove proroghe delle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
MINISTERO DELL’INTERNO
01/03/2023
E’ entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi. L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.
Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN: PIN 1-2023 Valutazione Progetto PIN 2-2023 S.C.I.A. PIN 2.2-2023 – Cert. REI PIN 3-2023 Rinnovo periodico PIN 4-2023 Deroga PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. E’ stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..
A tale riguardo, si osserva che: – in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007; – resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato
Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link: https://lnkd.in/d8Rt5JKb
24/01/2023
Mi chiamo Stefani Piergiorgio e frequento la quarta dell’istituto G.Guarini. Cerco uno studio disponibile per effettuare il percorso PCTO nelle seguenti date: 1° periodo dal 29 maggio 2023 al 17 giugno 2023 (IV anno a.s. 2022/23) 2° periodo dal 25 settembre al 10 ottobre 2023 (V anno a.s. 2023/24) . Dati di contatto: piergiorgio.stefani@istitutoguarini.edu.it
Pubblicato da: Piergiorgio Stefani
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
OGGETTO: Impianti fotovoltaici ulteriori chiarimenti operativi
La materia della dotazione impiantistica dei fabbricati risulta di pressante attualità, anche in relazione ai Bonus Fiscali in essere, di frequente in sede di consulenza tecnica per la redazione delle pratiche DOCFA si chiedono chiarimenti relativi alla dichiarazione e/o rappresentazione degli impianti fotovoltaici, il presente documento risponde a tale esigenza fornendo alcuni chiarimenti operativi.
Si premette che la materia è già stata trattata nell’ambito del “PRONTUARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE (GRUPPO D) O PARTICOLARE (GRUPPO E) NELLA PROVINCIA DI MODENA” già fornito agli Ordini ed ai Collegi, in cui è presente il capitolo “Impianti fotovoltaici” di seguito riportato:
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Non sussiste obbligo di accatastamento per
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto. |
Sussiste obbligo di accatastamento per
impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitative/ordinarie e speciali). |
In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:
Immobili abitativi o altre categorie ordinarie
Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub. disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw).
Categorie speciali
Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il costo delle sistemazioni (recinzioni, impianti di videosorveglianza…) comprensivo del valore dell’are di sedime (10 €/mq per la superficie del lotto nel caso di impianti fotovoltaici a terra). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (ad es. locali tecnici) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo.
Con riferimento alla tipologia di installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie (tipologia costruttiva e tipologia di funzionamento) e possibilità di censimento (<):
TIPOLOGIA DI IMPIANTO | |
Tipologia costruttiva | impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 |
impianto fotovoltaico parzialmente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b2) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 | |
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b3) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto. |
Tipologia di funzionamento | con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente |
cessione totale di energia |
Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) o parzialmente integrato con scambio sul posto dell’energia e cessione in rete della quota eccedente:
L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
Impianto fotovoltaico non integrato o parzialmente integrato in presenza di cessione totale di energia:
L’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
Impianto architettonicamente integrato (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni).
L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e valutato nella stima dell’unità immobiliare secondo la tabella sottostante
TIPOLOGIA | VALORI |
Impianti fotovoltaici fino a 20 KwP | 1.200 €/KwP |
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KwP | 1.200 / 1.000 €/KwP (quest’ultimo per impianti superiori a 100 KwP) |
Valori comprensivi di tutta l’impiantistica necessaria. Restano da valutare a parte le cabine ed i locali tecnici, eventuali recinzioni, sistemazioni esterne ed impianti di videosorveglianza, ecc…
All’attualità, come già indicato, ricorre l’esigenza di individuare, in particolare nell’ambito di immobili a destinazione residenziale, la correlazione tra singola unità abitativa ed impianto fotovoltaico “condominiale” a questa riconducibile.
In tal senso si riconoscono due casistiche maggiormente frequenti.
Nuova costruzione di immobile costituito da una pluralità di unità abitative intestate ad impresa realizzatrice, con presenza di impianto fotovoltaico in copertura
Tale casistica propedeutica a trasferimento di diritti dall’impresa realizzatrice ai singoli acquirenti, necessita dell’individuazione di unità immobiliari transabili, a tal fine l’impianto fotovoltaico comune si costituirà in un numero di unità immobiliari iscritte in categoria F/5 (lastrico solare) pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico devono essere correlate.
Ciascuna unità immobiliare iscritta in categoria F/5 (lastrico solare) riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: lastrico solare – alloggio impianto fotovoltaico.
Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico secondo le ordinarie modalità di rappresentazione di unità immobiliari iscritte in categoria F/5.
Variazione docfa in immobile costituito da una pluralità di unità abitative con diversa intestazione, per realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura
Tale casistica soddisfa, prevalentemente, la necessità di correlazione tra unità abitative presenti nel condominio e le porzioni di impianto fotovoltaico comune al fine di usufruire dei Bonus Fiscali.
A tal fine, l’impianto fotovoltaico comune si iscriverà, come Bene Comune Non Censibile, in numero pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico comune devono essere correlate.
Ciascuno di questi Bene Comune Non Censibile riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: Bene Comune Non Censibile ai subalterni n/m/ o/ p, ad uso esclusivo del subalterno n.
Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico, secondo le ordinarie modalità di rappresentazione del Bene Comune Non Censibile.
Ulteriori specificazioni
Qualora l’impianto fotovoltaico comune risultasse posto “a terra” su area comune si ricondurrà ai casi precedentemente specificati, con la sola differenza che le unità immobiliari, utili alla trasferimento di diritti, saranno da iscrivere in categoria F/1 ( area urbana), si riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: area urbana – alloggio impianto fotovoltaico.
Si ricorda inoltre che nell’ambito delle causali di presentazione del DOCFA è presente la Causale di presentazione – Altre – Riqualificazione delle parti comuni – da utilizzare nei casi in cui gli interventi edilizi su un edificio composto da più unità immobiliari, ovvero sulle parti comuni dello stesso, determinino l’introduzione di nuovi impianti tecnologici o dotazioni accessorie, ovvero una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio, che comporta un incremento della redditività delle singole unità immobiliari superiore al 15%. È prevista la presentazione di un documento Do.C.Fa. per ogni unità immobiliare interessata, con operazione di variazione della stessa.
In caso di errori commessi nella compilazione delle pratiche qualora sussistessero i requisiti di ruralità e fossero stati negati dall’Ufficio per carenza di documentazione la parte puo’ inoltrare nei termini di legge o istanza di mediazione /ricorso oppure un’istanza di autotutela in bollo fornendo ulteriori elementi che verranno valutati in primis dalla Commissione interna di autotutela o in caso di contenzioso dalla Commissione Tributaria.
A fronte delle numerose richieste sull’argomento, si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione del documento Do.C.Fa.
IL CAPO AREA SCC
Elisabetta Pighi
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Sono pervenute in Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire per l’aggiornamento catastale di U.I. a seguito di installazione di pannelli fotovoltaici in copertura con potenza superiore a 6 kwp.
Nel dettaglio si chiede quale causale utilizzare per la pratica catastale ( DVS, AMPL, etc….) e se è necessario esclusivamente variare il subalterno o sopprimerlo e costituirne uno nuovo.
Normativa di riferimento
Circolare 36e/2013
In merito agli impianti fotovoltaici, in linea generale:
Non sussiste obbligo di accatastamento: impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il n. delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.
Sussiste obbligo di accatastamento: Impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitativo e strumentale).
In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:
Immobili abitativi o altre categorie ordinarie
Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub. disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw.
Categorie speciali
Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il relativo valore della struttura comprensivo del valore dell’area di sedime (5 €/mq per la superficie dei pannelli). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (coperte e scoperte) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo (ad es. locali tecnici).
Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie:
- Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente: l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
- Impianto non integrato in presenza di cessione totale di energia: l’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
- Impianto architettonicamente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni): l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e inserito nella stima dell’unità immobiliare (250€/mq per la superficie dei pannelli).
Multinazionale Leader Europea nel risanamento dei fabbricati contro l’umidità cerca una figura tecnica da inserire nel proprio organico per la filiale Emilia Romagna.
File allegato
Pubblicato da: Murprotec Italia Srl