L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE

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13/04/2023

L’equo compenso per tutti i professionisti è legge. È arrivata l’approvazione definitiva, che riconosce a tutti gli autonomi ed ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».

I professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola Categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio.

Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti.

Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

 

27/03/2023

Il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dall’Aula del Senato. Il testo torna ora alla Camera per una terza lettura. Il disegno di legge, introduce l’obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati. Questo è un riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura per la modifica all’articolo 7 che rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

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Pubblicato da: Gianfranco Pirra, geometra

SISMABONUS: NUOVI CHIARIMENTI DAL MEF

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“Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi”. Questo l’oggetto di una interrogazione alla quale ha risposto l’8 marzo scorso, in commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino.

Nell’interrogazione gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l’asseverazione indicante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell’accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l’allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Gli Interroganti fanno, presente come l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell’allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all’istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l’inizio dei lavori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sottosegretaria al Mef Savino fa presente quanto segue.

L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l’accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l’accesso alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell’assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

 

 

REGOLAMENTI REGIONALI PER L’ESERCIZIO E L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E BIOMASSA

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L’Associazione italiana energie agroforestali – ha presentato la nuova Guida (aggiornata al 10 febbraio 2023) ai regolamenti regionali per l’esercizio e l’installazione di impianti termici a biomassa, uno strumento per facilitare la comprensione e la corretta attuazione delle norme a scala regionale che regolano l’utilizzo di stufe e caldaie a biomassa.

Dopo la pubblicazione del D.M. 186/2017, che ha introdotto in Italia la classificazione “a Stelle” degli apparecchi di riscaldamento d’ambiente e le caldaie a biomasse legnose, alcune regioni hanno deciso di disciplinare l’esercizio e l’installazione degli impianti termici a biomasse applicando la classificazione del decreto.

Questa azione legislativa regionale è stata ulteriormente implementata in seguito alla sentenza di condanna all’Italia (novembre 2020) della Corte di giustizia europea per i continui superamenti dei valori limite di PM10 e NO2 (direttiva 2008/50/UE attuata con d.lgs. 155/2010). Successivamente, anche altre regioni italiane, in cui sono presenti aree di superamento, hanno iniziato un simile percorso legislativo, applicando il D.M. 183/2017.

All’interno della Guida sono riassunte le norme disposte in primis dalle regioni del Bacino Padano: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, a cui si sono finora aggiunte Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Marche, Campania e Sardegna.

Guida-Regolamenti-AIEL-1

RICERCHIAMO TECNICI PER PROGETTI INFRASTRUTTURALI AUTOMOTIVE

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Ricerchiamo tecnici con minimo di esperienza di cantiere e progettazione da inserire full time nel nostro organico. Le attività prevalenti saranno la gestione di cantiere, rilievi e restituzione CAD, progettazione, computi metrici. Ricerchiamo personale con minimo di esperienza in ambiti commerciali, uffici e industriali legati al mondo Automotive. Inviare curriculum a info@projectdesignsrl.com
Pubblicato da: PROJECT DESIGN SRL

Testo unico in materia edilizia 2023 – DPR 6 giugno 2001, n. 380 aggiornato al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

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E’ disponibile il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, con entrata in vigore dal 25 febbraio 2023. Numerose misure (artt. da 35 a 40) per la digitalizzazione della giustizia, in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47.

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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNI: SCADENZA 14 Aprile 2023

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha, prorogato al 14 aprile 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande e la realizzazione degli interventi previsti relativi all’efficientamento energetico pere i Comuni, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Per accedere al contributo è necessario dimostrare, attraverso l’Attestato di prestazione energetica (APE), che a seguito dell’intervento realizzato l’immobile beneficerà della riduzione dei consumi energetici rispetto alla situazione preesistente.

I Comuni, quindi, hanno tempo fino a metà aprile prossimo per richiedere i 320 milioni di euro destinati all’efficientamento energetico e all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sugli edifici comunali.

Viene inoltre ribadito nel testo che, all’esito della verifica amministrativa, il contributo sarà erogato in un’unica soluzione.

Queste le tempistiche dell’iniziativa:

  • presentazione della domanda di partecipazione entro il 14 aprile 2023;
  • completamento degli interventi finanziati entro il 31 agosto 2023;
  • richiesta di accredito del contributo da parte dei Comuni beneficiari entro il 15 settembre 2023.

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Bando di concorso – Unione Comuni Modenesi Area Nord

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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

1 – Selezione pubblica per esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare presso il Settore Tributi – Servizio Tributi, ed il Settore Territorio – Servizio Politiche Ambientali e Servizio Suap dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord

Link per scaricare il bando e le info per iscriversi: https://www.unioneareanord.mo.it/bandi-dellente/bandi-di-concorso/selezione-pubblica-per-esami-per-la-copertura-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-un-posto-con-profilo-professionale-di-istruttore-tecnico-categoria-professionale-c-posizione-economica-c1-da-assegnare-presso-il-settore-tributi-2013

 

Deposito cauzionale nella locazione. La Sentenza

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Il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.194/2023.

Secondo la Corte di Cassazione:

  1. a) la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, e’ di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso;
  2. b)  tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari”, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potra’ invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso;
  3. c) il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati;
  4. d) spetta al giudice del rinvio stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme“, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante.

Cassazione-civile-ordinanza-194-2023

 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto 3 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023, ha precisato in una nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel provvedimento è stata attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Dpcm-3-febbraio-2023-Mud-2023-Gazzetta

Disegnatore CAD / Progettista

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Pubblicato da: Meschiari Srl

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