I BONUS E IL SUPERBONUS NEL 2024-2025

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CONFEDILIZIA

Confedilizia, da redatto un manifesto con tutti i bonus edilizi che restano in vita nell’ anno 2024 e nell’anno 2025.

Alcuni bonus, come quello  facciate è uscito di scena, altri come il superbonus sono stati confermati, ma solo per alcune tipologie immobiliari e con una percentuale di detrazione inferiore. Ma esistono altri come il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus o il sismabonus che rimangono in vigore.

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Rilievi Topografici e Sicurezza cantiere

By Cerco Offro | No Comments

Lo studio tecnico si propone come supporto agli studi tecnici del settore edile, alle imprese e alle società di servizi, offrendo attività tecniche riguardanti rilievi topografici, rilievi e pratiche catastali e attività di coordinamento sicurezza cantieri. Rimango a disposizione per maggiori informazioni e/o preventivi. Geom. Gianfranco Pirra, tel. 3385626412
Pubblicato da: Gianfranco Pirra, geometra

Cerco una collaborazione

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Sono un geometra abilitato e iscritto all’albo dei certificatori energetici e da poco ho ottenuto anche l’abilitazione di csp e cse, sono alla ricerca di una collaborazione con uno studio tecnico che si occupi di certificazioni energetiche e sicurezza nei cantieri edili, per ulteriori info: mail giulio.sula@gmail.com
Pubblicato da: Geom. Giulio Sula

Collaborazione Continuativa

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Buongiorno, cerchiamo collaboratore con p.iva per ampliamento organico per redazione pratiche Catastali/Edilizie e redazione Ape. Collaborazione in presenza, ambiente giovanile e dinamico. mail: info@studiotecnoimmobiliare.it
Pubblicato da: Studio Tecnoimmobiliare

Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dal 1° dicembre 2023. Le istruzioni

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Dal 1° dicembre è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dei crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura o cessione del credito.

I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti (leggi le istruzioni cliccando qui).

Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ (allegate alla presente). Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto-legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023 allegato alla presente.

Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere;

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Faq del 23 novembre 2023. Crediti bonus edilizi sottoposti a sequestro

CERCO INGEGNERE CIVILE/EDILE

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CGROUP SRL, Studio di Ingegneria con sede a Casinalbo di Formigine, cerca ingegnere civile/edile con esperienza nella progettazione e calcolo di strutture. Si valutano anche profili alla prima esperienza. Occupazione full time da svolgere all’ interno dello studio. Inviare curriculum risorseumane@cgroupsrl.it o telefonare 059-512556
Pubblicato da: CGROUP SRL

CHIARIMENTI RIVALUTAZIONE SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 724 del 30 ottobre 2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.
Inoltre l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0001159.09-11-2023-1

FALSA ATTESTAZIONE DI COLLAUDO:IL PROFESSIONISTA NON DEVE VERIFICARE SE IL TITOLO ABILITATIVO E’ LEGITTIMO

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Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito  dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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OFFERTA DI LAVORO PER GEOMETRA

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Pubblicato da: DITTA CODIFAVA CLAVES & C. SAS

INCENTIVI PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

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La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.

CER – presentazione decreto

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